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Ordinanza Interlocutoria — n. 23942/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23942/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23942/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nel 2008, Enrico e Lanfranco Salvadego Molin Ugoni, in proprio, quali legali rappresentanti dell'Azienda Agraria Eredi Fulvia Marazzini Visconti s.s. e quali aventi causa della disciolta San Vito di Enrico Salvadego & C. s.n.c., convennero in giudizio il Comune di Senigallia e la Regione Marche, al fine di ottenere la condanna al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni cagionati al terreno di loro proprietà dai lavori di costruzione di un impianto di fertirrigazione, nel Comune di Senigallia. Esponevano, in particolare, che, nel 1990, la Regione Marche aveva approvato un progetto per l'effettuazione di opere di ripristino e potenziamento dell'impianto di depurazione, nonché per la realizzazione di un impianto di fertirrigazione nel Comune di Senigallia e che, nel 1993, la San Vito di Enrico Salvadego & C. s.n.c. aveva sottoscritto un accordo amichevole con il Comune, per consentire l'occupazione provvisoria del 1(:)ro terreno, in vista della realizzazione dell'impianto.

Regesto Legislator

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art. 2947 c.c, art. 345 c.p, art. 342 c.p, art. 2055 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 23942/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza Saipem S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Fallimento EDRA AMBIENTE Soc. coop. in liquidazione e spiega, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la "illegittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 in rela.zione all'art. 303 c:p.c.". La Corte d'Appello avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia di Saipem S.p.A., poiché non costituitasi in seguito alla riassunzione del giudizio interrotto.

Parole chiave

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calamità agricola fondo agricolo responsabilità per danni da acqua diritto fondiario regime comune forfettario per i produttori agricoli inquinamento d'origine agricola

Disposizioni normative citate

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art. 2947 c.c
658/2013, qualificando la responsabilità per i danni subiti dagli attori come di natura extracontrattuale, dichiarò la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, ai sensi dell'art. 2947 c.c.
art. 345 c.p
in relazione all'art. 345 c.p.c.
art. 342 c.p
art. 2055 c.c
3 c.p.c., in relazione all'art. 2055 c.c.
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 20822/2019 proposto da: Saipem Spa in persona del Chief Executive Officer, elettivamente domiciliata in Roma Via G Bazzoni 3 presso lo studio dell'avvocato Arlini Domenico Maria che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cefalo Laura; -ricorrente - contro Comune Di Senigallia, Fallimento Edra Ambiente Soc Coop Arl; Salvadego Molin Ugoni Enrico in proprio e quale legale rappresentante: azienda agraria eredi Fulvia Marazzani Visconti s.s., Salvadego Molin Ugoni Lanfranco in proprio e quale legale rappresentante: azienda agraria eredi Fulvia Marazzani Visconti s.s., domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Dolcini e Giovanni Tricarico; -controricorrenti - nonchè contro Regione Marche in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare, 71 presso lo studio dell'avvocato Del Vecchio Andrea, rappresentata e difesa dall'avvocato De Bellis Pasquale; -controricorrente - nonchè da Fallimento Edra Ambiente Soc Coop in liquidazione in persona dei curatori, elettivamente domiciliato in Roma Viale G.

Mazzini 6 presso lo studio dell'avvocato Vitale Elio, rappresentato e difeso dall'avvocato Monterisi Gianluca; -ricorrente incidentale- contro Saipem Spa, Salvadego Molin Ugoni Enrico Salvadego, Molin Ugoni Lanfranco, Comune Di Senigallia; - intimati - nonchè contro Regione Marche in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare, 71 presso lo studio dell'avvocato Del Vecchio Andrea, rappresentata e difesa dall'avvocato De Bellis Pasquale; -controricorrente - avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA;

Rilevato che:

1. Nel 2008, Enrico e Lanfranco Salvadego Molin Ugoni, in proprio, quali legali rappresentanti dell'Azienda Agraria Eredi Fulvia Marazzini Visconti s.s. e quali aventi causa della disciolta San Vito di Enrico Salvadego & C. s.n.c., convennero in giudizio il Comune di Senigallia e la Regione Marche, al fine di ottenere la condanna al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni cagionati al terreno di loro proprietà dai lavori di costruzione di un impianto di fertirrigazione, nel Comune di Senigallia. Esponevano, in particolare, che, nel 1990, la Regione Marche aveva approvato un progetto per l'effettuazione di opere di ripristino e potenziamento dell'impianto di depurazione, nonché per la realizzazione di un impianto di fertirrigazione nel Comune di Senigallia e che, nel 1993, la San Vito di Enrico Salvadego & C. s.n.c. aveva sottoscritto un accordo amichevole con il Comune, per consentire l'occupazione provvisoria del 1(:)ro terreno, in vista della realizzazione dell'impianto.

Deducevano, poi, che i lavori erano stati appaltati alla Snam Progetti (attualmente Saipem S.p.A.), che li aveva tuttavia eseguiti difformemente da quanto concordato nel 1993 e, per giunta, in area non asservita dalla servitù del Comune, provocando dissesti geologici con affioramenti di acqua e ristagni sui terreni coltivati e sulla strada poderale. Si costituirono in giudizio il Comune di Senigallia e la Regione Marche, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Domandarono, inoltre, la chiamata in causa di Saipem S.p.A., al fine di essere garantiti e manlevati da quest'ultima, in caso di accoglimento della richiesta risarcitoria degli attori.

Si costituì in giudizio anche Saipem S.p.A., rilevando la prescrizione del diritto al risarcimento e domandando, a sua volta, la chiamata in causa di Lidra Ambiente Soc. Coop. a.r.l. (già Cooperativa Trasporti Senigallia Soc. Coop. a.r.1.), in qualità di subappaltatrice nell'esecuzione dei lavori, per essere da questa garantita e manlevata.Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 658/2013, qualificando la responsabilità per i danni subiti dagli attori come di natura extracontrattuale, dichiarò la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, ai sensi dell'art. 2947 c.c. e, per l'effetto„ rigettò la domanda, dichiarando assorbite, sulla base del principio della ragione più liquida, le ulteriori questioni proposte.

2. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 559/2019, ha accolto parzialmente l'appello incidentale promosso da Saipem S.p.A., dichiarando il difetto di legittimazione ad agire della Azienda Agraria l'Aedi Fulvia Marazzani Visconti s.s. 11 giudice di secondo grado ha rilevato, a tal proposito, come il terreno interessato dalla costruzione dell'impianto risultava di proprietà della sola disciolta San Vito di Enrico Salvadego & C. s.n.c., non sussistendo, al contrario, alcun collegamento tra detto terreno e la distinta società Azienda Agraria Eredi Fulvia Marazzani Visconti s.s. Passando all'esame dei motivi di appello principale, la Corte territoriale, ha ritenuto che l'esecuzione di opera pubblica con occupazione di area non asservita da servitù coattiva integrasse un illecito a carattere permanente, e che, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni provocati da tale illecito "può essere esercitato in ogni istante e il relativo termine di prescrizione decorre di giorno in giorno".

Sulla base di tale argomentazione, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava il Comune di Senigallia e la Regione Marche, in solido tra loro, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione delle opere ubicate fuori dall'area di asservimento del Comune. Quanto all'occupazione di area non asservita, dichiarava la responsabilità concorrente della Saipem S.p.A. e la condannava, in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Regione, a tenere indenne la Regione Marche, relativamente a quanto dovuto da questa in esecuzione dell'ordine di riduzione in pristino, per le spese di lite e di CTU.

3. Avverso tale sentenza Saipem S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Fallimento EDRA AMBIENTE Soc. coop. in liquidazione e spiega, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la "illegittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 in rela.zione all'art. 303 c:p.c.". La Corte d'Appello avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia di Saipem S.p.A., poiché non costituitasi in seguito alla riassunzione del giudizio interrotto.

La Corte non avrebbe considerato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in caso di interruzione del processo, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, non possono essere considerati contumaci, se, in seguito alla riassunzione del giudizio, si presentino in udienza a mezzo del proprio difensore. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in plurime censure, la ricorrente lamenta la illegittimità della pronuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 345 c.p.c. e all'art. 342 c.p.c.

In primo luogo, Saipem censura la sentenza impugnata, sul rilievo che la Corte d'appello si sarebbe inammissibilmente pronunciata su una domanda proposta in termini diversi rispetto al giudizio di prime cure. Evidenzia che, mentre in primo grado gli attori avevano proposto una domanda di risarcimento conseguente ad illecito extracontrattuale, nel giudizio di secondo grado, nel contestare la qualificazione della responsabilità operata dal primo giudice, avevano in realtà mutato i fatti posti a base della domanda risarcitoria, contestando l'inadempimento di obbligazioni contrattuali.In particolare, asserendo che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento fosse quello decennale da inadempimento, ovvero quello ventennale dell'usucapione, gli appellanti avevano inammissibilmente prospettato in appello una diversa qualificazione della responsabilità rispetto a quella avanzata in primo grado.

À detta della ricorrente, la domanda proposta in appello sarebbe anche considerevolmente più estesa rispetto al primo grado, avendo ad oggetto anche gli sconfinamenti verificatisi nella realizzazione dell'impianto rispetto alla parte di terreno asservita e l'accertamento di "vizi, difetti e difformità delle opere eseguite". Sotto altro profilo, deduce l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto l'appellante si sarebbe limitato a censurare genericamente la qualificazione dell'azione e dell'illecito, operata dal giudice di primo grado, senza però indicare nello specifico come la pronuncia avrebbe dovuto essere formulata e motivata. 4.3.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 2055 c.c. La Corte territoriale avrebbe condannato Saipem a tenere indenne la Regione Marche da quanto dovuto, pur riconoscendo esplicitamente l'assenza di errori nella fase di progettazione dei lavori, la sola di cui Saipem si sia effettivamente occupata. In particolare, la Corte ha erroneamente ritenuto Saipem responsabile solidalmente dell'erroneo posizionamento dell'opera rispetto all'area oggetto di servitù coattiva, sulla base di un presunto vincolo solidaristico, che ha desunto dall'art. 2055 c.c. Il giudice di secondo grado avrebbe dato erronea applicazione all'art. 2055 c.c., non avendo accertato l'eventuale contributo causale della condotta di Saipem alla causazione dell'evento dannoso e, anzi, riconoscendo espressamente che l'erroneo posizionamento dell'opera fosse da ricondurre alla fase di esecuzione dei lavori. 4.4.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente si duole della illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.106 e 346 c.p.c. La Corte d'Appello di Ancona avrebbe errato nel non pronunciarsi sulla domanda di garanzia e manleva formulata da Saipem, nei confronti della subappaltatrice Fallimento Edra Ambiente Soc. Coop. in liquidazione. I ,a ricorrente deduce che nessuna presunzione di rinuncia potesse ritenersi operante rispetto alla suddetta domanda, assorbita in primo grad() e correttamente riproposta in appello, dapprima con memoria difensiva e, successivamente, con comparsa di risposta ed appello incidentale condizionato. 4.5.

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente censura la "illegittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3, in relaione all'art. 2947 c.c. e all'art. 2935 tv5.-." La Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare l'illecito perpetrato come di carattere permanente, e, conseguentemente, nell'individuare, in base a tale presupposto, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento. La sentenza impugnata sarebbe allora illegittima, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione dall' "esamirsi della pernumna atteso il protrarsi della situa.zione lesiva del diritto".

La ricorrente rileva come, più che di illecito permanente, si tratterebbe di "illecito istantaneo ad effetti permanenti", e, pertanto, il teimine di prescrizione dovrebbe decorrere dalla data in cui il danno si è verificato. 5.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, si denuncia la "viola.zione e/ o _falsa applicazione degli arti'. 166,167,171,346,347 e 359 (v.).t, in relaione all'art. 360 n. 4 c.p.c.". Subordinatamente all'accoglimento del motivo n. 4 del ricorso principale, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta dalla Regione Marche, non avvedendosi della tardività della riproposizione della stessa.

La Regione ha riproposto la domanda di garanzia nel confronti di Saipem S.p.A. solo con la memoria depositata in seguito alla riassunzione del giudizio, mentre, per orientamento consolidato della Corte di legittimità, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, devono essere riproposte in appello con il primo atto difensivo, e comunque non oltre la prima udienza. 5.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, si lamenta la "riolxzione e/ o falsa applic(T.one degli artt. 949, 2043 e 2035 c. c., in relaione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Sempre subordinatamente all'accoglimento del motivo n. 4 del ricorso principale, si denuncia che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere la Regione Marche legittimata passiva in giudizio.

6. La Corte, in considerazione della complessità delle questioni poste ritiene di rinviare la causa all'udienza Pubblica.

P.Q.M.

la Corte rinv