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Ordinanza — n. 23867/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on execution of judgment, ruling prior judgment's validity is final and binding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23867/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the opposition to execution. The appellant argued that a prior judgment declaring the underlying title void should invalidate the current enforcement, but the court held that the second-instance judgment became final and binding. Consequently, any questions regarding the nullity of the first-instance decision are precluded by the res judicata of the confirmed second-instance ruling.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 2 c.p.c.; Art. 383, comma 3 c.p.c.: When a second-instance judgment confirms a first-instance decision without remitting the case, the validity of the first instance is absorbed, and any challenge to its nullity is barred by the finality of the second instance.

Parole chiave

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res judicata execution of judgment nullity of first instance confirmation without remittal inadmissibility of appeal preclusion of nullity finality of second instance riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 2 c.p.c.
e dell’ art. 161 comma 2 c.p.c., relativamente alla sentenza 78/2005 del Tribu- nale di Ascoli Piceno dichiarata inesistenza con la sentenza 1084/2014, riformata con la sentenza n.
Art. 383, comma 3 c.p.c.
9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 zati contro la stessa da entrambe le parti del giudizio, senza al- cun rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, com- ma 3, c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazio- ne di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. , in riferimento all’art.132 c.p.c.e dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 86 c.p
_________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31338 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da CAPRIOTTI Cinzia (C.F.: CPR CNZ 62H49 H769D) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., -ricorrente- nei confronti di CAPRIOTTI Natascia (C.F.:
art. 161 comma 2 c.p
e dell’ art. 161 comma 2 c.p.c., relativamente alla sentenza 78/2005 del Tribu- nale di Ascoli Piceno dichiarata inesistenza con la sentenza 1084/2014, riformata con la sentenza n.
art. 158 c.p
, in riferimento all’art.132 c.p.c.e dell’art. 158 c.p.c., nonché dell’art.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere dott. Paolo SPAZIANI Consigliere Ad. 09/06/2022 C.C. dott. Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 31338/2019 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31338 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da CAPRIOTTI Cinzia (C.F.: CPR CNZ 62H49 H769D) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., -ricorrente- nei confronti di CAPRIOTTI Natascia (C.F.:

CPR NSC 75H55 H769H) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al contro- ricorso, dall’avvocato Achille Buonfigli (C.F.: BNF CLL 59R02 A462U) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 546/2019, pubblicata in data 18 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Natascia Capriotti, sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (costituito da una sentenza della Corte di Appello di Ancona), ha intimato a Cinzia Capriotti precetto di pagamento della somma di € 48.903,87, oltre € 300,00 mensili fino al rila- scio dell’immobile oggetto della controversia.

Ric. n. 31338/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Ascoli Piceno, Se- zione distaccata di San Benedetto del Tronto, che ha dichiarato «la nullità assoluta ed insanabile paragonabile all’inesistenza» della sentenza emessa all’esito del giudizio di cognizione di primo grado in cui si era formato il titolo esecutivo «e di tutti gli atti consequenziali e successivi, comprensivi del precetto opposto».

La Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l’opposizione. Ricorre Cinzia Capriotti, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Natascia Capriotti. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione di una norma di dirittoex art. 360 n.3 c.p.c., in rife- rimento all’art.132 n.1 e 5 (ultima parte) c.p.c. e dell’ art. 161 comma 2 c.p.c., relativamente alla sentenza 78/2005 del Tribu- nale di Ascoli Piceno dichiarata inesistenza con la sentenza 1084/2014, riformata con la sentenza n. 546/19 della Corte di Appello di Ancona, di cui alla presente impugnazione».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazio- ne di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. , in riferimento all’art.132 c.p.c.e dell’art. 158 c.p.c., nonché dell’art. 42 sexies Regio Decreto n.12/1941, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. La ricorrente sostiene che (come in effetti già ritenuto dal giudice di primo grado della presente opposizione e contrariamente a quanto, invece, statuito dal giudice di secondo grado, in riforma Ric. n. 31338/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 della pronuncia di prime cure) la decisione di merito emessa in primo grado nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto sa- rebbe da ritenersi giuridicamente affetta da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 161, comma 2, c.p.c., in quanto priva della sotto- scrizione del giudice.

In subordine, ne assume quanto meno la nullità ai sensi dell’art. 158 c.p.c., per vizio di costituzione del giudice stesso. Dalle invalidità dedotte fa, in ogni caso, discendere la assoluta nullità del titolo in base al quale è stato intimato il precetto op- posto, cioè la sentenza di secondo grado pronunciata nel mede- simo giudizio di cognizione. Il ricorso è inammissibile, ancor prima che infondato. È assorbente la considerazione che, sulla questione posta dalla ricorrente, relativa alla validità ed efficacia della sentenza posta a base del precetto opposto (vale a dire la sentenza di secondo grado, emessa nel giudizio di cognizione nonostante il preteso vi- zio di sottoscrizione della decisione di primo grado) si è ormai formato il giudicato tra le parti, in quanto tale questione è stata già proposta dalla ricorrente proprio nell’ambito del giudizio di cognizione e la stessa è stata esaminata e decisa da questa Cor- te con la sentenza n. 7546 del 23 marzo 2017 (che il predetto giudizio di cognizione ha definito).

Nella pronuncia appena richiamata è, infatti, espressamente sta- tuito che la sentenza di primo grado poteva al più ritenersi nulla ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c., ma non affetta da nullità insanabile ai sensi dell’art. 161, comma 2, c.p.c. e, di conse- guenza, è stata ritenuta valida la sentenza di secondo grado pro- nunciata dalla Corte di Appello di Ancona (che non aveva ritenuto di disporre la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.). La sentenza di secondo grado è stata, quindi , espressamente confermata da questa Corte all’esito del rigetto dei ricorsi avan- Ric. n. 31338/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 zati contro la stessa da entrambe le parti del giudizio, senza al- cun rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, com- ma 3, c.p.c. (rinvio che invece avrebbe dovuto essere disposto, in caso di nullità insanabile della decisione di primo grado ai sen- si dell’art. 161, comma 2, c.p.c., non rilevata dal giudice di se- condo grado).

Ne consegue, da una parte, che la sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto (cioè la indicata sen- tenza di secondo grado) è passata in giudicato e la sua validità ed efficacia non può più essere contestata (anche a prescindere dalla validità di quella di primo grado, che resta assorbita) e, dall’altra parte, che ogni questione relativa alla nullità, sanabile o insanabile, della decisione di primo grado è coperta da tale giudi- cato e a sua volta non può essere rimessa in discussione nel pre- sente giudizio, come invece pretende la ricorrente.

È,infine , appena il caso di osservare che nessun rilievo può at- tribuirsi, in ordine al regolare svolgimento ed alla possibilità di immediata definizione del presente giudizio, alla circostanza di fatto, ribadita nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1c.p.c. dalla ricorrente Cinzia Capriotti, che quest’ultima ab- bia impugnato per revocazione la sentenza della Corte di Appello di Ancona costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto e che, essendo stata la sua domanda rigettata dalla me- desima Corte di Appello di Ancona, sia stata altresì impugnata la statuizione di rigetto davanti a questa Corte e il relativo giudizio sia tuttora pendente, dal momento che si tratta di impugnazione relativa a sentenze differenti, emesse in giudizi diversi; del resto, non risulta esservi stata alcuna sospensione dell’esecutività del predetto titolo. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 31338/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara i nammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e ne