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Ordinanza — n. 23824/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding procedural conversion of a summons to a petition in labor law proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23824/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by both the health authority and the landlord against a lower court's dismissal of a labor law opposition to a writ of summons. The appellant argued that the appellate court erred by refusing to convert the initial summons into a petition, claiming the original petition was timely filed. The court held that the specific conversion rules of the labor law decree do not apply to disputes initiated via summons, meaning the procedural defect remains uncorrected.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 5 d.lgs. n. 150/2011; Art. 346 c.p.c.: The conversion of a writ of summons into a petition under the labor law decree does not apply to disputes initiated via summons, as the specific procedural regime of the decree governs only those proceedings expressly regulated by it.

Parole chiave

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labor law proceedings procedural conversion writ of summons timeliness of opposition appellate court error opposizione tardiva opposizione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la conservazione degli effetti della domanda introdotta con il rito ordinario, quale stabilita, all'esito del mutamento, dall'art. 4, comma 5, del d.lgs.
Art. 346 cod. proc. civ.
150 del 2011, dovendo applicarsi il regime processuale decadenziale secondo il rito erroneamente seguìto inizialmente, non poteva però pronunciarsi nel merito poiché la parte non aveva espressamente riproposto ex art. 346, cod.
Art. 121 cod. proc. civ.
Art. 159 cod. proc. civ.
Art. 641 cod. proc. civ.
150 del 2011 - producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. (Cass., Sez.
art. 447-bis cod. proc. civ
742, trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex art. 447-bis cod. proc. civ.
art. 641 cod. proc. civ
150 del 2011 - producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 927 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14241/2018 proposto da: Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Li Vigni, domiciliazione p.e.c. qiorgiolivigni@pecavvpa.it; - ricorrente - contro Immobiliare Strasburgo Srl in liquidazione in persona dei liquidatori legali rappresentanti: Di Nicola Donatella e Abbate Fabrizio, elettivamente domiciliata in Roma Via Bellegra 6, presso lo studio dell'avvocato Salvaggio Claudia, rappresentata e difesa dall'avvocato Termini Luciano; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 72/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 da PORRECA PAOLO; ,/ Rilevato che l'Immobiliare Strasburgo s.r.l. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per debenze relative a una locazione immobiliare; il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione al decreto, dopo aver mutato il rito, la dichiarava inammissibile, osservando che si applicava il rito laburistico su ricorso, e che la citazione, pur notificata nei termini, era stata iscritta a ruolo, incardinando il processo davanti all'Ufficio giudiziario, oltre il termine perentorio di 40 giorni; la Corte di appello di Palermo rigettava il susseguente gravame, affermando, che seppure l'opposizione avrebbe dovuto ritenersi tempestiva in applicazione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, dovendo applicarsi il regime processuale decadenziale secondo il rito erroneamente seguìto inizialmente, non poteva però pronunciarsi nel merito poiché la parte non aveva espressamente riproposto ex art. 346, cod. proc. civ., le relative istanze; avverso questa decisione ricorre per cassazione l'ASP di Palermo sulla base di tre motivi; ha proposto controricorso, e ricorso incidentale con tre motivi, l'Immobiliare Strasburgo s.r.I.; il processo è stato rinviato, come da ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 10041 del 2021, in attesa della decisione delle Sezioni Unite poi assunta con sentenza n. 927 del 2022;

Rilevato che con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 346, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con la richiesta di riforma della declaratoria d'inammissibilità avanzata in seconde cure, era stato implicito quanto univoco il mantenimento delle originarie conclusioni nel merito, confermato dal richiamo alle posizioni di prime cure contenuto nell'esposizione in fatto del relativo gravame; con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 121, 159, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, nella cornice del principio di libertà delle forme e conservazione degli atti, il descritto mantenimento delle conclusioni nel merito spiegate davanti al Tribunale era da ritenersi implicitamente quanto univocamente effettuato, considerato che, diversamente, l'appello non avrebbe avuto alcun significato; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 177, 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la conservazione degli effetti della domanda introdotta con il rito ordinario, quale stabilita, all'esito del mutamento, dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, ritenuto correttamente applicabile dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto imporre, una volta di più, lo scrutinio del merito delle pretese; con il primo motivo di ricorso incidentale, indicato come condizionato, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, 156, 426, 447 bis, 645, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'atto introduttivo della lite era stato il decreto ingiuntivo e non l'opposizione, dal che avrebbe dovuto derivare l'inapplicabilità della discussa normativa speciale sulla conversione del rito, che faceva incisivo riferimento, non estensibile analogicamente, agli atti con cui veniva promossa una controversia ai sensi del medesimo decreto legislativo; con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato solo apparentemente l'apodittica statuizione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011; con il terzo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 447 bis, 645, cod. proc. civ., 3 della legge n. 742 del 1969, come modificato dalla legge n. 162 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che ai processi soggetti al rito lavoro non avrebbe dovuto applicarsi la sospensione feriale dei termini;

Rilevato che come anticipato in parte narrativa, le Sezioni Unite si sono pronunciate in fattispecie sovrapponibile, decidendo un giudizio tra le stesse parti relativo a distinto contratto di locazione, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2022 n. 927; seguendo l'impostazione così tracciata, si osserva che: il ricorso incidentale, proposto su questione pregiudiziale in rito da parte risultata vittoriosa in seconde cure, è stato e deve ritenersi condizionato all'accoglimento del ricorso principale; i primi due motivi di ricorso principale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento logico del terzo; infatti, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente all'inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., n. 927 del 2022, cit., pagg. 7-8, in cui si richiamano i precedenti costanti di questa Corte sul punto); il terzo motivo di ricorso incidentale, da esaminare con priorità rispetto ai restanti per ragioni logiche, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte la sospensione del decorso dei termini processuali ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex art. 447-bis cod. proc. civ. (quale quella in esame), poiché la deroga stabilita dall'art. 3 della stessa legge n. 742 del 1969 per le controversie previste dall'art. 429 (poi 409), cod. proc. civ., concerne le controversie individuali di lavoro, individuate in base alla natura della causa, e non invece quelle che sono comunque disciplinate dal rito del lavoro (Cass., Sez.

U., n. 927 del 2022, pag. 9); il primo motivo di ricorso incidentale è fondato, con assorbimento del secondo, in applicazione del principio per cui quando l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis, cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che, invece, opera nel caso in cui una controversia venga promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 - producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., n. 927 del 2022, cit., pagg. 10-20, in cui si evidenzia per un verso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è bifasico di prime cure, non impugnatorio, e per altro verso che la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 è chiara nel perimetrare il suo ambito applicativo ai soli procedimenti regolati dal decreto, come confermato dalla persistenza degli artt. 426 e 427, cod. proc. civ., ferma la convinta opzione di dare stabilità all'indirizzo generale in tema di conversione a mente del quale «l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta "ex se" una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.).

Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto a ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito. La pendenza del giudizio, quale momento idoneo a impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta "ex ante" il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto "ex post" dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica»); in ragione del carattere di unitarietà e contestualità della decisione (Cass., Sez.

U., n. 927 del 2022, cit., pagg. 21-22) la decisione gravata va confermata previa correzione della motivazione volta a respingere la censura articolata in appello riguardo alla statuizione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo fatta propria dal giudice di prime cure; ne deriva, conclusivamente e complessivamente, che deve respingersi, oltre al ricorso principale, anche quello incidentale condizionato (in coerenza con il disposto delle Sezioni Unite); spese compensate per reciproca soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente sia principale che incidentale, se d