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Sentenza — n. 23504/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 23504/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23504/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 503/2020R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro SADEK SADEK, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell’Avv. Massimo Pallini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Rogate e Giacomo Agapito Ludovici –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (GI À EQUITALIA NORD S.P.A.) OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 503/2020 Cons. est.

Regesto Legislator

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art. 91 cod. proc. civ, art. 102 cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ; Sentenza — n. 23504/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Fissato per l’udienza pubblica del 23 giugno 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.

Parole chiave

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recupero delle spese esecutive spese di gratuito patrocinio riduzione delle spese giudiziarie addebito di tasse deduzione delle spese professionali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 91 cod. proc. civ
art. 102 cod. proc. civ
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ..
art. 2697 cod. civ
Con il terzo motivo, per violazione «dell’art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 503/2020R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro SADEK SADEK, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell’Avv. Massimo Pallini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Rogate e Giacomo Agapito Ludovici –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (GI À EQUITALIA NORD S.P.A.) OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 503/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi –intimata – Avverso la sentenza n. 2662/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 17 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigettodel ricorso;

FATTI DI CAUSA 1. Sadek Sadek propose opposizione avverso una cartella esattoriale notificatagli nell’ottobre 2015 ad istanza di Equitalia Nord S.p.A. (illo tempore agente della riscossione) in forza di sentenza resa all’esito di processo penale celebratonei suoi confronti, cartella recante intimazione di pagamento del complessivo importo di euro 21.802,07, di cui euro 21.202,07 ascritti a recupero delle spese processuali ed euro 600 corrispondenti alla multa irrogata con la condanna. L’adito giudice di prime cure accolse integralmente l’opposizione.

2. Sul gravame del Ministero della Giustizia ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (nelle more del giudizio ope legis succeduta alle società del gruppo Equitalia), la Corte di Appello di Milano, con la decisione in epigrafe, ha dichiarato legittima la cartella in relazione alla somma (maggiorata di accessori) relativa alla sanzione della multa e confermato, nel resto, l’accoglimento della opposizione. Per quanto qui d’interesse, la corte territoriale ha: (a) ritenuto la competenza del «giudice civile dell’opposizione all’esecuzione», non vertendo la controversia su questioni afferenti l’esistenza del titolo esecutivo o la statuizione di condanna; (b) valutato come non assolto l’onere della prova, gravante sul creditore Ministero della Giustizia, r.g. n. 503/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi circa la pertinenza o riferibilità alla specifica posizione del soggetto intimato delle spese richieste, poiché concernenti un procedimento penale svolto nei confronti di una pluralità di persone,tra cui il Sadek; (c) reputata la nullità della cartella (qualificata la doglianza come motivo di opposizione agli atti esecutivi) per difetto di motivazione, siccome mancante della dettagliata indicazione delle spese processuali pretese; (d) ai fini dell’individuazione della parte tenuta ex art. 91 cod. proc. civ. alla refusione delle spesedi lite, ravvisata la soccombenza in capo al Ministero della Giustizia, titolare del credito azionato, a nulla rilevando la convenzione intercorsa tra quest’ultimo e la società Equitalia Giustizia S.p.A., soggetto nemmeno evocato ingiudizio.

3. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, Sadek Sadek; alcuna attività processuale ha svolto nel grado l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

4. Fissato per l’udienza pubblica del 23 giugno 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.

5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.. In specie, si assume la pretermissione dal giudizio di Equitalia Giustizia S.p.A., litisconsorte necessario, in quanto società cui ope legis (art. 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è affidato il servizio di riscossione dei crediti di giustizia e con la quale il Ministero della Giustizia, pur conservando la titolarità dei predetti r.g. n. 503/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi crediti, ha stipulato apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività di recupero, segnatamente di spese e pene pecuniarie. 1.1. La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata. Inammissibile poiché parte ricorrente ha omesso di trascrivere o riportare in ricorso il contenuto della invocata convenzione (oppure di indicare l’allocazione nel fascicolo processualedel relativo documento), sicché resta preclusa a questa Corte ogni possibile cognizione sulla portata e sull’àmbito applicativo di detta convenzione ( atto avente carattere giuridico non normativo:

Cass. 20/12/2019, n. 34158), in specie sulla sua operatività rispetto al credito oggetto del contendere. Infondata in quanto, avuto riguardo alla fonte normativa primaria sopra menzionata, la (pure in ipotesi stipulata) convenzione de qua importa l’affidamento alla società Equitalia Giustizia S.p.A. della «gestione del credito» avente ad oggetto spese e pene pecuniarie portate da provvedimenti passati in giudicato dal 1° gennaio 2008, ovvero del compimento degli atti della riscossione coattiva, a partire dalla formazione del titolo all’uopo necessario (l’iscrizione a ruolo), ma non determina, in alcun modo, modificazioni o incidenze sulla titolarità di detto credito, che resta radicata in capo al Ministero della Giustizia.

Nella controversia in parola deve pertanto reputarsi correttamente instaurato il contraddittorio, risultando evocati in lite tanto il Ministero della Giustizia, soggetto titolare del credito azionato, quanto la società Equitalia Nord S.p.A. (lite pendente divenuta Agenzia delle Entrate Riscossione), soggetto in concreto emittente l’atto della riscossione (cartella di pagamento) opposto.

2. Con il secondo mezzo di gravame, si eccepisce l’incompetenza funzionaledel giudice civile nei confronti del giudice pen ale, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ.. Si sostiene che le censure sollevate dall’opponente - attinenti al profilo della imputazione delle somme in ragione del reato ascritto in r.g. n. 503/2020 Cons. est. Raffaele Rossi sede penale ed alla carenza di un rapporto di connessione oggettiva tra reati idoneo a giustificare la (emessa) condanna in solido degli imputati al pagamento delle spese – rientr a no nelle attribuzioni funzionali del giudice dell’esecuzione penale. 2.1.

La contestazione è infondata. In tema di esecuzione della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese processuali, va data continuità al principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U. Penali, sentenza n. 491 del 29/09/2011 (depositata il 12/01/2012), secondo cui «la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l’errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione exart. 615 c.p.c.

» (conf., tra le altre, Cass. pen., sentenza n. 2955 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n. 50974 del 29/10/201 9, depositata il 17/12/2019). In questo ordine di idee, con specifico riferimento all’impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria(Cass., Sez. U, 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: «sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione; qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale» (Cass.09/07/2020, n. 14598).r.g. n. 503/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi Nella fattispecie, la Corte di appello ha scrutinato la domanda dell’opponente – quale rico struita e sub specie iuris qualificata con giudizio suo proprio, neppure sindacato sull’unico piano motivazionale possibile in questa sede (Cass. 03/12/2019, n. 31546) –intesa come critica all’intellegibilità della ricostruzione degli importi addebitati (id est, alle modalità di quantificazione della somma richiesta) ed alla pertinenza di detti importi alla statuizione di condanna penale (id est, all’inerenza dellasomma richiest a ai reati ascritti), in alcun modo o per qualsiasi aspetto sindacata o posta in discussione.

Vertendo il tema controverso nei limiti del perimetro di applicabilità della condanna penale e discutendosi soltanto della concreta osservanza dello stesso in sede di riscossione, corretta si profila l’affermata devoluzione al giudice civile della opposizione in discorso.

3. Con il terzo motivo, per violazione «dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 280 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente sostiene di aver compiutamente dimostrato in giudizio il fatto costituivo della pretesa fatta valere e la sua esatta quantificazione, mediante la produzione della documentazione prevista per il recupero delle spese di giustizia, ed in particolare dei «fogli notizie» predisposti dagli organi requirenti e riferiti alla sentenza azionata, malamente valutati dalla sentenza impugnata. 3.1. La censura è inammissibile, siccome diretta a sollecitare a questa Corte un nuovo apprezzamento ed una differente lettura di emergenze istruttorie (in dettaglio, documentali), attività tipicamente riservate al giudice di merito e del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

5. Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art.r.g. n. 503/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n. 5955). P.Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, d