Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23479/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal inadmissible for wrong remedy choice against execution suspension order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23479/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Maria Angelieri's appeal inadmissible because she incorrectly filed a 'reclamo' instead of an 'opposizione agli atti esecutivi' to challenge a suspension order. The lower court correctly identified that the suspension was a procedural act within the execution phase, requiring the specific opposition remedy under Article 617 of the Civil Procedure Code. The Court affirmed that the nature of the order did not change due to the wrong remedy, and the inadmissibility cannot be cured by conversion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 617 c.p.c.; Art. 669-terdecies c.p.c.: A claim challenging a procedural order of the execution judge regarding suspension must be filed as an opposition to execution acts; filing a general claim renders the appeal inadmissible as the remedy was not the one expressly required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution suspension wrong remedy inadmissible appeal procedural order civil procedure code procedura di rivendicazione nel pignoramento sospensione dell'esecuzione esecuzione in via di pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 c.p.c.
in opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. – che in fattispecie similare (concernente, però, il reclamo di cui all’art.
Art. 669-terdecies c.p.c.
La ricorrente evidenzia che il rimedio del reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. ha carattere generale rispetto a qualsiasi ipotesi di provvedimento che il giudice dell’esecuzione abbia reso in ordine alla sospensione (quand’anche ex art.
Art. 295 c.p.c.
615, comma 1, c.p.c., già proposta dal Maduli in relazione al precetto, dispose la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quest’ultima causa.
Art. 624 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 156 c.p.c.
Art. 159 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
624 e 669-terdeciesc.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente evidenzia che il rimedio del reclamo al collegio ex art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d’ufficio l’inammissibilità, senza previamente provocare il contraddittorio sul punto.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 11241/2022
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 25461/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of essential information regarding the contested enforcement order content.
Ordinanza — n. 6929/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against execution suspension due to improper use of opposition procedure instead of specific claim. The court ruled that the opposition to execution acts is the sole remedy for contesting execution orders. The court held that the creditor must use the correct procedural instrument to challenge the execution judge's suspension order. The court found the claim inadmissible because the opposition procedure is the exclusive means to contest execution acts. The court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's costs. The court emphasized the strict procedural requirements for challenging execution measures. The court determined that the specific claim was not the appropriate vehicle for this challenge. The court concluded that the procedural defect rendered the appeal inadmissible. The court rejected the argument that the opposition procedure was insufficient for the case. The court affirmed the lower court's decision to declare the appeal inadmissible.
Ordinanza — n. 8905/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal due to untimely objection to enforcement seizure against deceased debtor. The court rules the appeal inadmissible because the objection was filed too late.
Ordinanza — n. 34902/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal due to missing necessary co-litigants in execution opposition, remanding for full trial.
Ordinanza 105/2004
Italian Constitutional Court dismisses execution judge's constitutional question on civil procedure articles regarding suspension effects.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37531/2019 R.G. proposto da : ANGELIERI MARIA ERMELINDA, elettivamente domiciliata in Roma, Via P. L eonardi C attolica n. 3, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ciufolini, rappresentat a e difes a dall'avvocato Olga Durante, come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro MADULI DOMENICO -intimato- avverso l’ordinanza del T ribunale di Vibo Valentia resa nel procedimento n.690/2018 R.G. deposita ta i l 23 . 5 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022dal Consigliere dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA Maria Ermelinda Angelieri, con precetto del 29.3.2018, intimò a Domenico Maduli il pagamento di € 14.639,34, a titolo di mantenimento dei propri figli, come da ordinanza del Presidente del Tribunale di Vibo Valentia del 27.3.2017 e successivamente, stante l’inadempimento, promosse pignoramento presso terzi. Il Maduli propose opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione, il quale, con ordinanza del 16.10.2018, dopo aver rilevato che il fascicolo era stato trasmesso al Presidente per la riunione con l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., già proposta dal Maduli in relazione al precetto, dispose la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quest’ultima causa.

La Angelieri propose dunque reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., deducendo l’abnormità dell’ordinanza suddetta, ma il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 23.5.2019, dichiarò il reclamo inammissibile, rilevando che l’ordinanza reclamata avrebbe dovuto essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., giacché l’erronea sospensione ex art. 295 c.p.c. non era stata resa nell’ambito dell’opposizione spiegata dal Maduli, bensì nell’ambito del processo esecutivo. Avverso detta ordinanza, ricorre ora per cassazione Maria Ermelinda Angelieri, affidandosi a tre motivi.

L’intimato non ha resistito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 624 e 669-terdeciesc.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente evidenzia che il rimedio del reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. ha carattere generale rispetto a qualsiasi ipotesi di provvedimento che il giudice dell’esecuzione abbia reso in ordine alla sospensione (quand’anche ex art. 295 c.p.c.), contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vibo Valentia. 1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d’ufficio l’inammissibilità, senza previamente provocare il contraddittorio sul punto. 1.3 – Con i l terzo motivo, infine, si denuncia violazione degli artt.156 e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver il Tribunale applicatoil principio di conservazione degli atti processuali, sicché il reclamo avrebbe dovuto considerarsi convertibile in opposizione agli atti esecutivi, l’atto possedendo i relativi requisiti di forma e sostanza. 2.1 –Il ricorso è inammissibile.

E’ costante l’orientamento di questa Corte circa l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza collegiale resa ex art. 669-terdecies c.p.c., su reclamo proposto avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sulla sospensione (per tutte, Cass. n. 25411/2019): ciò in quanto si tratta “di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva” (così l’arresto citato). Non v’è dunque ragione di discostarsi da tale impostazione, nonostante la oggettiva singolarità del caso.

Invero, il giudice dell’esecuzione di Vibo Valentia, pur rendendo il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., con ogni evidenza errato, ha comunque trasmesso il fascicolo dell’opposizione endoesecutiva al Presidente del Tribunale, onde provvedersi alla riunione con l’opposizione preesecutiva già proposta dal Maduli. In tal guisa, la decisione del giudice dell’esecuzione (in parte qua, ovviamente) risulta coerente con l’insegnamento di Cass. n. 26285/2019, secondo cui “Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima”.

Pertanto, da un lato può senz’altro dirsi corretta la decisione di inammissibilità del reclamo adottata dal Tribunale vibonese, in sede collegiale, avverso la pur erronea decisione sulla sospensione ex art. 295 c.p.c., giacché la Angelieri avrebbe dovuto proporre, al riguardo, l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., trattandosi di provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione nel governo del procedimento; dall’altro lato, poi, non può concordarsi con la ricorrente circa una pretesa impossibilità di rimettere in gioco la statuizione collegiale, perché ciò ben può avvenire nell’ambito del giudizio di merito, che risulta già introdotto ed è proprio quello relativo alle opposizioni riunite proposte dal Maduli, di cui s’è ampiamente detto.

Consegue da quanto osservato che la circostanza che il collegio sia stato investito col reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. , al di fuori dei casi in cui ciò è consentito, non sposta la natura dell’ordinanza in rito così adottata, che resta priva di definitività. E’ poi appena il caso di soggiungere – in relazione al profilo sollevato dalla ricorrente col terzo motivo, circa la pretesa conversione del reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. in opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. – che in fattispecie similare (concernente, però, il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., in qual caso proposto in luogo dell’opposizione formale avverso un provvedimento di estinzione “atipica”), questa Corte, con sentenza n. 11241/2022, ha di recente affermato che l’inammissibilità “non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”: si tratta di impostazione che, mutatis mutandis , è senz’altro replicabile anche nell’ipotesi qui in esame. 3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma