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Ordinanza — n. 23475/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding six-month statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23475/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month deadline for challenging the appellate judgment. The appellant argued the appeal was invalid due to a lack of remissory grounds, but the court focused on the procedural timeliness. The decision rests on the strict application of the six-month limit, which does not suspend during the summer holiday period for execution-related appeals.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 3 Legge 742/1969: Appeals against execution-related decisions must be filed within six months without suspension during summer holidays, and late filings are strictly inadmissible.

Parole chiave

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execution appeal six month deadline summer holiday suspension procedural timeliness inadmissible appeal restituzione delle prestazioni recupero delle spese esecutive recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 3 Legge 742/1969
348-bis e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n.115
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 354 c.p
Pertanto, non essendo – quello denunciato – un vizio remissorio ex art. 354 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame, oltre che per difetto d’interesse, anche per mancata rispondenza al modello legale di impugnazione.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3542/2019
742/1969 (si vedano, ex plurimis, Cass. n. 3542/2019 e Cass.
Cass. n. 20354/2020
3542/2019 e Cass. n. 20354/2020), sicché il relativo termine per l’impugnazione continua a decorrere – anche nel periodo dal 1° al 31 agosto -senza soluzione di continuità.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28733/2019 R.G. proposto da : BOTTA LEONARDO, domiciliato per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di C assazione , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Visalli, come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro ZITO MARIA CONCETTA, domiciliata per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Zucco, come da procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la S entenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 334/2019depositata il 20 . 2 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022dal Consigliere dr. Salvatore Saija. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.11.2017, accolse l’opposizione all’esecuzione proposta da Leonardo Botta in relazione al precetto intimatogli da Maria Concetta Zito per la restituzione di somme da questa in precedenza a lui pagate: ciò in forza di sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1500/2016, con cui era stata annullata la condanna della stessa Zito ex artt. 91 e 96 c.p.c., già disposta in favore del Botta dallo stesso Tribunale eporediese in precedente contenzioso.

Osservò il primo giudice che, poiché la citata sentenza d’appello nulla aveva disposto circa la restituzione delle somme frattanto versate dalla Zito al Botta, essa non poteva essere utilizzata quale titolo esecutivo. La Zito propose gravame avverso detta decisione, che la Corte d’appello di Torino acco lse con sentenza del 20.2.2019, dichiarando la nullità dell’impugnata decisione per violazione del contraddittorio, in particolare per non aver il cancelliere comunicato al difensore della stessa Zito (che pertanto non era più comparso in seguito) l’ordinanza riservata del 5.4.2017, con cui il giudice istruttore aveva disposto per il prosieguo del giudizio, assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Leonardo Botta, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste Maria Concetta Zito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che la Zito, con l’appello, aveva chiesto alla Corte territoriale di annullare la decisione di primo grado perché nulla, e di rimettere il procedimento al Tribunale di Ivrea per la rinnovazione del giudizio, senza però svolgere alcuna deduzione riguardo ai vizi di merito della sentenza impugnata.

Pertanto, non essendo – quello denunciato – un vizio remissorio ex art. 354 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame, oltre che per difetto d’interesse, anche per mancata rispondenza al modello legale di impugnazione. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente contesta la decisione per non aver comunque la Corte – dopo aver dichiarato la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio – deciso il merito della controversia, non potendo essa limitarsi a rilevare il vizio della sentenza impugnata. 2.1 –Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

La decisione impugnata, infatti, è stata pubblicata il 20.2.2019, all’esito dell’udienza collegiale svoltasi dinanzi alla Corte d’appello di Torino; l’impugnazione, invece, è stata avanzata con ricorso notificato il 19.9.2019, ossia ben oltre il termine “lungo” di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., scaduto nel precedente mese di agosto. In proposito, è noto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale –su cui all’evidenza il ricorrente ha confidato – non è applicabile alle opposizioni esecutive, stante l’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 (si vedano, ex plurimis, Cass. n. 3542/2019 e Cass. n. 20354/2020), sicché il relativo termine per l’impugnazione continua a decorrere – anche nel periodo dal 1° al 31 agosto -senza soluzione di continuità. 3.1 – Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,