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Ordinanza — n. 23469/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses opposition to execution transfer as untimely due to late knowledge of the act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23469/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the opposition to an execution transfer inadmissible because it was filed beyond the statutory twenty-day limit. The debtors argued the act was known earlier, but the court found no evidence of prior knowledge, noting the case was only entered into the docket in 2016. Consequently, the court upheld the lower tribunal's ruling that the opposition was procedurally time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 615, 617 cod. proc. civ.: The opposition to execution acts must be filed within twenty days of knowledge; the opponent bears the burden of proving timely knowledge, which is presumed from the date the act becomes legally apparent to the parties.

Parole chiave

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opposition to execution time limit for opposition burden of proof knowledge execution transfer procedural inadmissibility rinuncia all'espropriazione sequestro di beni immobili espropriazione formale

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
L’assunto dei ricorrenti è che essi non avevano inteso contestare la regolarità formale del provvedimento del giudice, bensì lo stesso diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, cosicché l’opposizione doveva essere qualificata come di merito, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
Nel contraddittorio con la Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a., quali creditori procedenti o intervenuti e Liboria Mulé, aggiudicataria del bene, il Tribunale di Sciacca, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., con sentenza n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stes so art.
art. 615 cod. proc. civ
L’assunto dei ricorrenti è che essi non avevano inteso contestare la regolarità formale del provvedimento del giudice, bensì lo stesso diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, cosicché l’opposizione doveva essere qualificata come di merito, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
Nel contraddittorio con la Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a., quali creditori procedenti o intervenuti e Liboria Mulé, aggiudicataria del bene, il Tribunale di Sciacca, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., con sentenza n.
art. 586 cod. proc. civ
629962 - 01): « In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod.
art. 2929 cod. civ
civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19277 del 07/11/2012 Rv. 623940
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Ordinanza Interlocutoria — n. 15774/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to notify tax agency, requiring retrial and notification.
Ordinanza — n. 23762/2025 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural tardiness regarding execution opposition.
Ordinanza Interlocutoria — n. 19194/2022 — snciv
Cassation court orders renewal of appeal notification to creditors in forced auction opposition proceedings due to procedural defect.
Sentenza — n. 40747/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to lack of notification and missing digital signature. The court ruled the appeal was time-barred and formally defective. The decision establishes strict procedural requirements for filing cassation appeals. The court declared the appeal inadmissible due to failure to meet notification and formal requirements. The ruling emphasizes strict adherence to procedural deadlines and documentation standards. The judgment confirms that procedural defects bar substantive review of the case. The court ordered the appellants to bear the costs of the inadmissible appeal. The decision reinforces the necessity of proper notification and digital compliance in appeals. The ruling highlights the rigidity of procedural rules in Italian civil litigation. The court dismissed the appeal without examining the merits of the underlying property dispute.
Ordinanza — n. 22572/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding sale of indivisible property during partition proceedings. The court rejects revocation requests based on prior non-final judgments. The sale order remains valid despite earlier attribution claims.

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Testo completo

RRECA Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 34719/2019 proposto da: Bivona Domenica e Palermo Santo, elettivamente domiciliati in Roma Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avvocato Nicosia Simona,rappresentati e difesi dall'avvocato Cumbo Danila Maria -ricorrente - contro Siena Npl 2018 S.r.l., rappresentata da Italfondiario S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato Fauci Maria Antonia -controricorrente – nonché contro Banca Popolare Sant’Angelo Soc.coop. a r.l., Cross Factors S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a., Frigoriferi Industriali Soc.coop. a r.l., Monte Dei Paschi di Siena Merchant Banca per le piccole e medie imprese S.p.a., M.p.s. gestione Crediti Banca S.p.a., Mule' Liboria, Riscossione Sicilia S.p.a., -intimati - avverso la sentenza n. 189/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 20/05/2019;

Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Domenica Bivona e Santo Palermo, debitori esecutati, proposero, dinanzi al Tribunale di Sciacca, un’opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso un decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione dello stesso ufficio giudiziario, in quanto era stato incluso, nel compendio immobiliare oggetto del decreto, anche un bene immobile che, viceversa, era stato escluso dall’espropriazione con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 8/07/2004 e che nessun atto di pignoramento aveva avuto ad oggetto il detto immobile, consistente in fabbricato sito in Ribera alla località Seccagrande, lungomare Gagarin, esteso al piano terreno mq. 92 circa più verande, al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 79, particella n. 145 sub.

1. Nel contraddittorio con la Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a., quali creditori procedenti o intervenuti e Liboria Mulé, aggiudicataria del bene, il Tribunale di Sciacca, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., con sentenza n. 189 del 16/05/2019, dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto essa era stata proposta ben oltre il termine di venti giorni, poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione doveva ritenersi noto ai Bivona sin dalla data del 24/06/2015, quando l’aggiudicataria aveva formulato una richiesta di correzione di errore materiale del detto decreto di trasferimento.

Domenica Bivona e Santo Palermo impugnano la sentenza del Tribunale di Sciacca con un unico complesso motivo. Resiste con controricorso la Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata dall’Italfondiario S.p.a. Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle Banca Popolare Sant’Angelo Soc.coop. a r.l., Cross Factors S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a., Frigoriferi Industriali Soc.coop. a r.l., Monte Dei Paschi di Siena Merchant Banca per le piccole e medie imprese S.p.a., M.p.s. gestione Crediti Banca S.p.a., Mule' Liboria, Riscossione Sicilia S.p.a., sono rimasti intimati.

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del 12/05/2022. La controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso, con un unico motivo, esteso da pag. 3 a pag. 15, censura la sentenza affermando che essa abbia violato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., gli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. L’assunto dei ricorrenti è che essi non avevano inteso contestare la regolarità formale del provvedimento del giudice, bensì lo stesso diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, cosicché l’opposizione doveva essere qualificata come di merito, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

Il ricorso è, in prima battuta, affetto da un radicale difetto di autosufficienza, non risultando indicato neppure quando l’opposizione sarebbe stata proposta, ed esso, inoltre, non fa perno su alcun appiglio nella giurisprudenza di questa Corte circa l’esperibilità, avverso il decreto di trasferimento, dell’opposizione all’esecuzione, in quanto il ricorso si limita a ribadire quanto già esposto dai Palermo-Bivona nell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Sciacca. Il ricorso, sebbene correttamente proposto secondo la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di merito, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (Cass. n.8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 – 01;

Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 – 01; Cass. n. 07588 del 18/03/2021): «Ai fini dell'individuazione del mezzo di Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato», non offre adeguati elementi per poter ritenere che il rimedio esperibile nella specie fosse l’opposizione all’esecuzione.

Il ricorso si infrange, invero, contro la giurisprudenza di legittimità, secondo la cui costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende assicurare continuità (Cass. n. 5796 del 13/03/2014 Rv. 629962 - 01): « In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.» L’affermazione riportata è, peraltro, risalente di oltre un decennio (Cass. n. 10099 del 30/04/2009 Rv. 607973 - 01):

« In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n.

80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato.» ed è richiamata pure dalla sentenza impugnata (Cass. n. 19277 del 07/11/2012 Rv. 623940 - 01):

« In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto.». Nella specie, dovendosi ritenere che l’opposizione fosse stata correttamente qualificata dal giudice di merito come di carattere formale, sarebbe stato principale onere degli opponenti dimostrarne la tempestività ossia la proposizione nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto, nella specie individuata dal Tribunale alla data del 24/06/2015, quando l’aggiudicataria Liboria Mulé aveva formulato una richiesta di correzione di errore materiale del detto decreto di trasferimento.

Invero dal testo complessivo del ricorso non è dato apprendere neppure quando la citazione in opposizione sarebbe stata notificata e solo dalla pag. 3 si apprende che la causa venne iscritta a ruolo generale del Tribunaledi Sciacca nel 2016. La sentenza del Tribunale di Sciacca ha, pertanto, fatto corretta applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e, correlativamente, Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle nell’escludere che l’opposizione fosse di merito, dell’art. 615 cod. proc. civ. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stes so art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comm