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Ordinanza — n. 23411/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tariff legality but allows prescription defense due to insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23411/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the first two grounds of the appeal inadmissible while accepting the third regarding the statute of limitations. The lower court rejected the condominium's argument that water tariffs were illegal and that the debt had expired, citing a lack of specific annual breakdowns in the invoices. The court found the second-instance judgment insufficiently motivated because it failed to explain why the absence of precise temporal data rendered the prescription exception unprofitable, violating procedural requirements for reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 c.c.; Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.: When a creditor fails to specify annual amounts in a claim, the court must explicitly explain why this lack of precision prevents the debtor from raising a statute of limitations defense; failure to do so constitutes a violation of the duty to motivate.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations water tariffs insufficient motivation prescription defense duty to motivate civil procedure tax collection order tasse di allacciamento fognario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948, n. 4 c.c.
in ordine all'atteggiarsi della difesa del ricorrente in primo grado; col terzo motivo, viene denunciata la violazione dell'art. 2948, n.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
481/1995 e 1339 c.c., in relazione all'art. 360, 1° comma c.p.c.
art. 346 c.p
art. 2697 c.c
il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U. n. 18931/2013
Cass., S.U. n. 18931/2013) in termini di violazione dell'a.
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Testo completo

-- ORDINANZA sul ricorso 33352/2019 proposto da: Condominio Via Wagner 21-23 in persona amministratpre Lai Carlo, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Antonio Pintore; -ricorrente - contro Abbanoa Spa in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Denza 50-A presso lo studio dell'avvocato Nicola Laurenti rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Bassu; -contioricorrente - avverso la sentenza n. 1190/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal cons. DANILO SESTINI;

Rilevato che: il Condominio di via Wagner 21 di Sassari adì il Giudice di Pace perché dichiarasse l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 7107/2017 emessa nei suoi confronti dalla Abbanoa s.p.a., gestore del locale servizio idrico integrato; contestò la possibilità della Abbanoa di avvalersi dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 e, nel merito, eccepì la non debenza delle somme richieste a titolo di "conguagli partite pregresse 2005/2011" e portate dalla fatt. n. 500064594 cel 31.12.14 e, comunque, la prescrizione della pretesa; il Giudice di Pace di Sassari accolse l'eccezione pregiudiziale, dichiarando «la mancanza di titolo della Abbanoa s.p.a. all'emissione dell'ingiunzione di pagamento»; in riforma di tale pronuncia, il Tribunale di Sassari ha ritenuto che la Abbanoa fosse «legittimata alla emissione dell'ingiunzione di pagamento per il recupero dei crediti afferenti il servizio idrico integrato»; nel merito, premesso che «l'opposizione instaura un vero e proprio giudizio di opposizione ex art. 645 cpc che comporta l'instaurarsi di un giudizio ordinario di accertamento in ordine alla pretesa portata dall'ingiunzione» e rilevato che «Abbanoa pone a fondamento dell'ordinanza impugnata le fatture emesse nei confronti del Condominio attestanti il costo della fornitura di acqua effettuata», ha affermato che «parte opponente non contesta in alcun modo che non vi sia stata l'erogazione dell'acqua potabile ma contesta l'applicazione di tariffe non rispondenti alle deliberazioni che determinano le tariffe transitorie, ma non ne indica né gli aspetti né le quantificazioni che contrastano con dette deliberazioni limitandosi ad affermare la contrarietà a dette tariffe delle fatture emesse in riferimento ai conguagli richiesti, eccezione che è rimata del tutto sfornita di prova e che di conseguenza non ha rilievo alcuno al fine di determinare l'esattezza o meno della pretesa portata della ordinanza ingiunzione»; ha aggiunto che «non può da ultimo ritenersi proficuamente eccepita l'intervenuta prescrizione del credito avanzata dall'opponente in assenza di elementi oggettivi temporali certi con riferimento alle somme anno per anno dovute»; ha concluso per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta nei limiti di euro 1.771,04; ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di via Wagner 21, affidandosi a tre motivi; ha resistito Abbanoa s.p.a, con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria;

Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente lamenta «violazione degli artt. 1, 10 comma L. 481/1995 e 1339 c.c., in relazione all'art. 360, 1° comma c.p.c. n. 3, per avere, il Giudice di secondo grado, ritenuto legittima la richiesta di Abbanoa s.p.a. con fattura n. 500064594 del 31.12.2014 relativa ad integrazione tariffaria per "conguagli partite pregresse 2005/2011", seppure adottata con molti anni di ritardo rispetto alla data dell'effettivo consumo, in contrasto con l'obbligo di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in contrasto con l'irretroattività delle modifiche contrattuali»; delineato il quadro normativo risultante dagli artt. 1 I... n. 481/1995, 154 del D.Lgs. n. 152/2006, 13 della L. n. 36/1994 e dal D.P.C.N1. 20.7.2012 e richiamate le deliberazioni adottate in successione dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), sostiene che «la possibilità di effettuare variazioni della tariffa doveva essere intesa non certo nella possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, ma nel senso che le variazioni potevano valere solo per il futuro» e che «l'applicazione di un nuovo tariffario appare quindi confliggente con i comuni principi in materia di efficacia del provvedimento amministrativo in quanto rendere retroattivamente operante una nuova tariffa equivale a revocare ex tunc dalla stessa data una tariffa precedente riferita a prestazioni già effettuate»; aggiunge che «nessuna clausola contrattuale, né alcuna disposizione normativa di rango primario prevedono o consentono il sistema del conguaglio regolatore così come concretamente applicato e l'addebito di componenti tariffarie in via retroattiva», di talché «la pretesa avanzata da Abbanoa è [...] illegittima anche dal punto di vista strettamente civilistico posto che si traduce in un'integrazione retroattiva del corrispettivo che non trova alcun aggancio nel sistema contrattuale»; il motivo è inammissibile in quanto: svolge considerazioni che attengono a tematiche non trattate dalla sentenza impugnata, senza allegare se e come le stesse fossero state dedotte e sviluppate nei gradi di merito e senza denunciare - se del caso- che la Corte abbia omesso di esaminare specifiche eccezioni sollevate dal Condominio; non ottempera all'onere previsto dall'art. 366, n. 6 c.p.c., poiché omette di trascrivere il contenuto della fattura e, altresì, quello delle deliberazioni della AEEGSI susseguitesi negli anni per disciplinare le tariffe del servizio idrico (non risulta neppure se risultino depositate nei gradi di merito ed ove siano eventualmente esaminabili nell'ambito degli atti processuali), rispetto alle quali, trattandosi di atti amministrativi, non opera l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr.

Cass. n. 2737/2015 e Cass. n.3997/2020); A ciò deve aggiungersi che parte ricorrente, che aveva visto darsi ragione dal G.d.P. sotto il profilo dell'inammissibilità del ricorso al procedimento di cui al R.D. n. 639 del 1910, non ci fa constare se in primo grado avesse dedotto la questione della irretroattività degli aumenti tariffari deliberati dall'Autorità e, soprattutl:o, se essendo / l'ipotetica doglianza - ove dedotta - rimasta assorbita in primo grado, con la comparsa di costituzione in appello l'avesse riproposta a norma dell'art. 346 c.p.c. (sulla cui esegesi, cfr.

Cass., Sez. Un. n. 7700 del 2016). E' pur vero che è indicata come prodotta a comparsa di costituzione in appello, ma manca qualsiasi attività deduttiva evidenziatrice della riproposizione della questione. il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. «per avere, il Giudice di secondo grado, attribuito al Condominio via Wagner - convenuto sostanziale- l'onere di provare l'infondatezza del credito preteso da Abbanoa co fattura n. 500064594 del 31.12.2014»; premesso che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, così come nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, «le fatture [...] non integrano di per sé la piena prova del' credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio», il ricorrente contesta, siccome erroneo, «il presupposto secondo cui il Condominio non avendo contestato l'erogazione dell'acqua potabile ma avendo eccepito l'applicazione di tariffe in contrasto con quelle previse dalle deliberazioni, avrebbe dovuto fornire la prova dei termini di tale contrasto»; aggiunge che, essendo «contestato il diritto di Abbanoa ad integrare la tariffa di fornitura idrica in via retroattiva», era l'opposta a dover «fornire adeguata prova circa la legittimità della propria pretesa, dimostrando in particolare la sussistenza del diritto di applicare in data 31.12.2014 integrazioni tariffarie retroattive su consumi già effettuati negli anni 2005/2011»; il motivo è inammissibile perché non investe adeguatamente il nucleo centrale della ratio espressa dalla sentenza impugnata, che - ancorché estremamente concisa- fa chiaramente riferimento ad un difetto di allegazione circa le ragioni per cui le fatture contrasterebbero con deliberazioni tariffarie e, inoltre, là dove afferma che «l'eccezione [...] è rimasta del tutto sfornita di prova», esprime un giudizio conclusivo di non contrarietà alle tariffe delle fatture emesse e, quindi, di infondatezza delle eccezioni dell'opponente, senza implicare necessariamente l'affermazione di un onere probatorio (non soddisfatto) a carico del Condominio; peraltro, a fronl:e alle specifiche precisazioni fatte dalla sentenza impugnata, non è osservato l'art. 366 n. 6 c.p.c. in ordine all'atteggiarsi della difesa del ricorrente in primo grado; col terzo motivo, viene denunciata la violazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. «per avere, il Giudice di secondo grado, a fronte della sollevata eccezione di prescrizione, ritenuto non proficuamente eccepita l'intervenuta prescrizione del credito in assenza di elementi oggettivi temporali certi con riferimento alle somme di anno in anno dovute»; il ricorrente assume che, «trattandosi di integrazioni tariffarie che Abbanoa ricollega al recupero dei costi pregressi [...] il relativo diritto di credito [è] sottoposto al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.» e rileva che , poiché la fattura n contestazione risulta emessa in data 31.12.2014, «sono senz'altro prescritti tutti gli asseriti crediti in essa contenuti riferiti ad oltre cinque anni precedenti la data di emissione»; aggiunge che «l'importo richiesto in fattura è calcolato forfettariamente per tutto il periodo 2005/2011 così da rendere impossibile, per l'utente consumatore l'individuazione delle "somme anno per anno dovute", né può ritenersi che l'utente sia onerato di individuare singolarmente gli importi che gli vengono richiesti, in difetto di specifica determinazione da parte dell'asserito creditore»; il motivo è fondato; va premesso che la motivazione in punto di prescrizione si esaurisce nella seguente affermazione:

«né può da ultimo ritenersi proficuamente eccepita l'intervenuta prescrizione del credito avanzata dall'opponente in assenza di elementi oggettivi temporali certi con riferimento alle somme anno per anno dovute»; tanto rilevato, deve ritenersi che la censura svolta dal ricorrente, ancorché deducente formalmente un vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (sotto il profilo della violazione dell'art. 2948, n. 4 c.p.c.), evidenzi tuttavia, nella sostanza, una complessiva carenza della motivazione, per non avere affrontato tutti i profili rilevanti sul tema specifico e, soprattutto, per non avere spiegato perché l'«assenza di elementi oggettivi temporali certi», che parrebbe conseguire -a monte- ad una mancata specificazione, da parte della creditrice Abbanoa, degli importi richiesti anno per anno, comporti ricadute negative per il debitore in punto di "non proficuità" dell'eccezione di prescrizione; pertanto, riqualificato il vizio effettivamente decbtto (cfr.

Cass., S.U. n. 18931/2013) in termini di violazione dell'a. 132, co. 2, n.

4) c.p.c., il motivo va accolto, con cassazione della sentenza in relazione ad esso e rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di altro magistrato; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiarati inammissibili i primi due motivi, accoglie il terzo, nei termini di cui in motivazione, cassa in relazi