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Ordinanza — n. 23356/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; ASL of Brindisi failed to file within six months of appellate judgment publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23356/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Azienda Sanitaria Locale of Brindisi inadmissible due to procedural tardiness. The ASL challenged a lower court ruling that rejected its opposition to enforcement proceedings against ITOP s.p.a., arguing the decree was null for lack of prior notification. The court dismissed the appeal because the filing occurred after the six-month deadline established by Article 327 of the Code of Civil Procedure had expired.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 46, comma 17, l. 69/2009: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period from the publication of the appellate judgment.

Parole chiave

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procedural tardiness cassation appeal Code of Civil Procedure statute of limitations inadmissible appeal termine di sospensione organo dell'esecuzione forzata esenzione dall'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2012: ad esso, dunque, si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art.
Art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69: il termine per impugnare la sentenza d’appello era dunque di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione di essa.
Art. 3 della l. 7.10.1969 n. 742
Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2012: ad esso, dunque, si applica l’art. 327 c.p.c.
Art. 92 ord. giud.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 327 c.p
Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2012: ad esso, dunque, si applica l’art. 327 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 36911/19 proposto da: -) Azienda Sanitaria Locale di Brindisi , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a a Roma, via Principessa Clotilde n. 2, difes a dall'avvocato Alberto Pepe in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) ITOP s. p.a. Officine Ortopediche , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, largo Arrigo VII n.4, difesa dall'avvocato Antonio Borraccino in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi 30 aprile 2019 n. 672; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. La società ITOP Officine Ortopediche s.p.a., essendo munita di titolo esecutivo giudiziale (un decreto ingiuntivo) iniziò l’esecuzione forzata nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. Quest’ultima propose opposizione all’esecuzione, eccependo la nullità del precetto per violazione dell’articolo 14 d.l. 669/96, per avere la società creditrice notificato il precetto senza aver provveduto alla previa notifica del decreto ingiuntivo esecutivo, e comunque senza aver osservato il Oggetto:opposizione all’esecuzione termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica di quest’ultimo, stabilito dalla norma sopra ricordata.

2. Con sentenza 8 luglio 2013 n. 494 il Giudice di pace di Brindisi rigettò l’opposizione, reputando che l’art. 14 d.l. 669/96 non si applichi alle Asl, perché quest’ultime avrebbero natura di “enti pubblici economici”. Tale decisione, impugnata dalla ASL, fu confermat a dal Tribunale di Brindisi con sentenza 30 aprile 2019 n. 672.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla ASL con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la ITOP s.p.a.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2012: ad esso, dunque, si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69: il termine per impugnare la sentenza d’appello era dunque di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione di essa.

Ne segue che: -) la sentenza d’appello è stata pubblicata il 30 aprile 2019; -) il termine ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 30 ottobre 2019; -) il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 27 novembre 2019. Ovviamente al presente giudizio, in quanto avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, giusta la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. 7.10.1969 n. 742 e 92 ord. giud..

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna la ASL di Brindisi alla rifusione in favore di ITOP s.p.a. Officine Ortopediche delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio