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Ordinanza — n. 23355/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23355/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23355/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26789/19 proposto da: Baruffo Paola, elettivamente domiciliata a Roma, v.le delle Milizie n. 38, difesa dall'avvocato Prospero Pizzolla in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; -ricorrente - contro Simonetti Antonietta, elettivamente domiciliataa Roma, p.za Adriana n.5/C, difesa dall'avvocato Benedetto Vittorio De Maio in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 1° agosto 2018 n. 3891; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott.

Regesto Legislator

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articolo 615 c.p, articolo 1460 c.c, art. 327 c.p; Ordinanza — n. 23355/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Passata in giudicato, per effetto della sentenza di legittimità appena ricordata, la condanna di Paola Baruffo alla restituzione dell’acconto sul prezzo della vendita non andata a buon fine, Antonietta Simonetti il 27 febbraio 2008 notificò precetto alla debitrice, intimandole il pagamento della somma di euro 43.715,75. Paola Baruffo si oppose all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., chiedendo che il giudice dell’opposizione: -) accertasse che la creditrice procedente deteneva illegittimamente l’immobile, e la condannasse allarestituzione; -) condannasse la creditrice procedente al risarcimento del danno da illegittima detenzione dell’immobile e deterioramento dello stesso.

Parole chiave

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eccezione di compensazione restituzione di fondo ipoteca legale del venditore esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare opposizione al precetto esecutivo controprestazione

Disposizioni normative citate

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articolo 615 c.p
articolo 1460 c.c
art. 327 c.p
Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2008: ad esso, quindi, si applica l’art. 327 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26789/19 proposto da: Baruffo Paola, elettivamente domiciliata a Roma, v.le delle Milizie n. 38, difesa dall'avvocato Prospero Pizzolla in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; -ricorrente - contro Simonetti Antonietta, elettivamente domiciliataa Roma, p.za Adriana n.5/C, difesa dall'avvocato Benedetto Vittorio De Maio in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 1° agosto 2018 n. 3891; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 1992 Paola Baruffo promise in vendita adAntonietta Simonetti un immobile, concedendole contestualmente l’anticipato possesso di esso. L’affare non andò a buon fine e le parti si imputarono reciprocamente l’inadempimento del contratto preliminare. Il Tribunale di Avellino con sentenza 1093/2000, decidendo sulle contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, dichiarò il contratto risolto per colpa della promittente venditrice Paola Baruffo, e la condannò alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto.

Oggetto:opposizione all’esecuzione Secondo quanto riterrà più tardi la Corte di cassazione, quando le pervenne l’esame del caso, la suddetta sentenza del Tribunale di Avellino conteneva l’implicita condanna anche di Antonietta Simonetti al rilascio dell’immobile (Cass. 30.10.2007 n. 22847).

2. Passata in giudicato, per effetto della sentenza di legittimità appena ricordata, la condanna di Paola Baruffo alla restituzione dell’acconto sul prezzo della vendita non andata a buon fine, Antonietta Simonetti il 27 febbraio 2008 notificò precetto alla debitrice, intimandole il pagamento della somma di euro 43.715,75. Paola Baruffo si oppose all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., chiedendo che il giudice dell’opposizione: -) accertasse che la creditrice procedente deteneva illegittimamente l’immobile, e la condannasse allarestituzione; -) condannasse la creditrice procedente al risarcimento del danno da illegittima detenzione dell’immobile e deterioramento dello stesso.

3. Il Tribunale di Nola, dinanzi al quale era stata proposta l’opposizione, con sentenza 1943/14 la dichiarò inammissibile. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.

4. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 1° agosto 2018 n. 3891 rigettò il gravame. A fondamento della decisione la Corte ritenne che: -) correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il motivo di opposizione con cui era chiesto l’accertamento della illegittimità della detenzione dell’immobile e la condanna al rilascio di esso, dal momento che l’opponente possedeva già un titolo esecutivo (rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Avellino sopra ricordata) di condanna della promissaria acquirente al rilascio dell’immobile; -) l’opponente non poteva invocare, a fondamento del proprio rifiuto di adempiere l’obbligo di restituzione del prezzo, la mancata restituzione dell’immobile da parte della promissariaacquirente, perché l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c. era stata sollevata per la prima volta in appello, ed era quindi inammissibile; -) infine, la Corte d’appello ritenne inammissibile il gravame nella parte in cui era volto a censurare la decisione di primo grado, là dove aveva ritenuto che l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio all’esito del quale si formò il titolo esecutivo.

Secondo la Corte d’appello tale motivo era inammissibile perché, a fondamento del giudizio di inammissibilità dell’opposizione, il Tribunale aveva adottato due diverse rationes decidendi: sia l’anteriorità del credito opposto in compensazione dall’opponente rispetto alla formazione del titolo esecutivo; sia l’indeterminatezza di esso. L’appellante, tuttavia, non aveva censurato tale ultima ratio decidendi.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Paola Baruffo con ricorso fondato su tremotivi ed illustrato da memoria. Antonietta Simonetti ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2008: ad esso, quindi, si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69: il termine per impugnare la sentenza d’appello era dunque d’un anno, decorrente dalla pubblicazione di essa.

Ne segue che: -) la sentenza d’appello è stata pubblicata il 1° agosto 2018; -) il termine per impugnarla è scaduto il 1° agosto 2019; -) il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 2 settembre 2019. 1.1. Ovviamente al presente giudizio, in quanto avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, giusta la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. 7.10.1969 n. 742 e 92 ord. giud..

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Paola Baruffo alla rifusione in favore di Antonietta Simonetti delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie exart. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avv. Benedetto Vittorio Di Maio, come richiesto; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto