Cassation court quashes execution opposition judgment for omitting necessary co-litigant third-party debtors from proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the appellate judgment regarding an execution opposition because it failed to include necessary co-litigant third-party debtors in the proceedings. The court held that under civil procedure law, third parties subject to garnishment must participate as necessary co-litigants in execution oppositions to ensure a full adversarial process. Consequently, the case was remitted to the lower court for a new hearing with the proper parties present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 1343, 1418 cod. civ.: In execution opposition proceedings, third parties subject to garnishment are necessary co-litigants; omission of such parties requires quashing the judgment and remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ECA Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 25852/2019 proposto da: Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Condotti n. 91 presso lo studio dell'avvocato Zurlo Gaetano, rappresenta to e dife so dall'avvocato Zurlo Nicolangelo -ricorrente - contro Scialpi Angelo Giuseppe, Scialpi Francesco, Scialpi Michele e Scialpi Vita Antonia in proprio e quali eredi di Scialpi Giuseppe Vito, elettivamente domiciliati in Roma alla via L. Mantegazza n. 24 presso lo studio dell'avvocato Gardin Marco, rappresenta ti e dife si dall'avvocato Rampino Gabriele -controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 565/2019 della CORTE d'APPELLO di LECCE, depositata il 05/06/2019;
Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 25852/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Il fatto processuale risulta così dalla sentenza di appello in questa sede impugnata: la vicenda nel merito nasce da una sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, recante n. 740 del 2006, di condanna del Comune di Villa Castelli al pagamento di oltre settecentomila euro in favore di Giuseppe Vito Scialpi, a titolo di risarcimento danni (per occupazione di terreni di proprietà del detto Scialpi).
Dopo detta sentenza (in data 9/5/2007) intervenne un accordo tra il Comune e Vito Scialpi con il quale Giuseppe Vito Scialpi rinunciò espressamente a tutte le pretese risarcitorie derivanti dalla sentenza di condanna n. 740 del 2006. Successivamente la detta sentenza venne posta in esecuzione, mediante notificazione di precetto notificato a istanza di Giuseppe Vito Scialpi e Angelo Scialpi, in data 1/04/2008. In data 8/04/2008 Giuseppe Vito Scialpi decedeva. Alla notifica del precetto era seguita quella del pignoramento presso terzi, al debitore Comune di Villa Castelli e ai terzi Banca popolare pugliese Soc. coop. p. a. e Poste italiane S.p.a., con il quale veniva a instaurarsi il procedimento di esecuzione n. 708 del 2010 presso il Tribunale di Brindisi, sezione staccata di Francavilla Fontana.
Il Comune di Villa Castelli proponeva opposizione all’esecuzione esponendo: che a seguito del decesso di Vito Scialpi gli atti posti in essere dal suo difensore, e segnatamente il pignoramento presso terzi, erano da ritenere insanabilmente nulli, in quanto sottoscritti da difensore privo di potere, in quanto il mandato difensivo doveva ritenersi estinto per morte del mandante. Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 25852/2019; estensore: C. Valle Il giudice dell’esecuzione sospendeva, dapprima con decreto e poi con ordinanza, la procedura esecutiva. L’ordinanza di sospensione era, altresì, confermata dal collegio del Tribunale di Brindisi in sede di reclamo.
Il Comune di Villa Castelli nella propria opposizione all’esecuzione chiedeva che fosse dichiarato nullo, per le ragioni sopra esposte, l’atto di pignoramento presso terzi ed affermava che il creditore non poteva comunque procedere ad esecuzione forzata, stante l’intervenuto accordo del 9/05/2007, e chiedeva, pertanto, lo svincolo delle somme pignorate e che gli eredi dello Scialpi Vito fossero condannati ai sensi dell’art 96, comma 3, cod. proc. civ. per avere iniziato e comunque proseguito l’azione esecutiva nonostante il sopra richiamato accordo.
Dopo che il ricorso e il pedissequo decreto del giudice dell’opposizione erano stati notificati a Scialpi Vito presso l’avvocato Rampino e dopo un’istanza (in data 26/10/2010) di anticipazione dell’udienza di comparizione (fissata originariamente per il 17/01/2011), il giudice, stante la comparizione, all’udienza (anticipata) del 20/12/2010 del solo difensore del Comune, assegnava al Comune ricorrente termine di novanta giorni per la notifica dell’atto di opposizione agli eredi di Vito Scialpi, rinviando all’udienza del 26/09/2011.
Con comparsa depositata il 9/05/2011 si costituiva solo Angelo Scialpi che chiedeva la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione per violazione dell’art. 616 cod. proc. civ., per mancata notifica nel termine perentorio agli eredi dello Scialpi Vito, presso il loro difensore nella fase sommaria del procedimento di sospensione, avendo proceduto a notifica presso l’ultimo domicilio del defunto, collettivamente e impersonalmente e inoltre il rigetto dell’opposizione, risultando nullo il protocollo d’intesa e rimasto in ogni caso inadempiuto e improduttivo di effetti e a tal fine gli opposti spiegavano domanda riconvenzionale per la Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 25852/2019; estensore:
C. Valle dichiarazione di nullità, di annullabilità o inefficacia dell’atto o, in subordine, per la dichiarazione di inadempimento del Comune. La causa era ritenuta di natura documentale e il Tribunale di Brindisi così decideva: dichiarava la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi notificato il 15/04/2010 e che Vito Scialpi non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in base alla sentenza n. 740 del 2006, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Angelo Scialpi e quella di sopravvenuta inefficacia dello stesso protocollo a seguito della sentenza n. 215 del 2008, dichiarava che il Comune di Villa Castelli era inadempiente all’accordo denominato «protocollo d’intesa» stipulato il 9/05/20007, rigettava la domanda ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. proposta dal Comune e compensava integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase sommaria.
La sentenza di primo grado era appellata da Angelo, Antonia, Michele e Francesco Scialpi e, nel contraddittorio con il Comune di Villa Castelli, la Corte di Appello di Lecce statuiva quanto segue: in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli Scialpi dichiarava la nullità dell’accordo denominato «protocollo d’intesa» del 9/05/2007, accertava il diritto di credito degli Scialpi di cui alla sentenza del 12 luglio 2006 n. 740 e confermava nel resto la sentenza di primo grado, con condanna del Comune di Villa Castelli al pagamento del 50% delle spese processuali del grado e compensazione della restante metà.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso principale il Comune di Villa Castelli, con atto affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso, e ricorso incidentale, su due motivi, Giuseppe Angelo Scialpi, Vita Antonia Scialpi, Michele e Francesco Scialpi, in proprio e quali eredi di Giuseppe Vito Scialpi. Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 25852/2019; estensore: C. Valle Per l’adunanza camerale del 5/05/2022 non risultano conclusioni del Procuratore Generale. I controricorrenti incidentali hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso (principale) censurano come segue la sentenza d’appello.
I) (da pag. 4 a inizio pag.
12) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 5, legge n. 241/1990 e 133, comma 1, lett.
a) n. 2 cod. proc. amm. Difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. II) (da pag. 12 a pag.
13) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. comma 1 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omesso esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione, questione decisiva per il giudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti. III) (da pag. 14 a metà pag.
21) violazione e falsa applicazione degli articoli 103 della Cost., 11 L. 241/1990 e 133 D.lgs. 2/7/2010 n. 104 in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. IV) (da pag. 21 a inizio pag.
25) falsa applicazione ed interpretazione erronea degli artt. 1325, 1343 e 1418 cod. civ. con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. I due motivi del ricorso incidentale dei germani Scialpi sono i seguenti: I) (da pag. 19 a metà pag. 22): Violazione dell'art. 616 c.p.c. Violazione del combinato disposto degli artt. 153, 156,160, 170, 291, 307 e 624 c.p.c. - Violazione delle norme e dei principi in materia di rituale instaurazione e costituzione del contraddittorio. Estinzione del giudizio di opposizione per mancato rispetto di termine perentorio. Erroneità della declaratoria di contumacia. Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 25852/2019; estensore: C. Valle Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, nn. 3 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360 bise 366 cod. proc. civ.). II) (da pag. 22 a pag.
25) violazione e falsa applicazione dell'art. 1722 e 1723 cod. civ. in relazione agli artt. 82, 83, 156, 300, 543 cod. proc. civ.: erronea declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi; violazione delle norme e dei principi in materia di procura alle liti, nonché di ratifica e sanatoria degli atti; inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'opposizione. In via preliminare, e quindi a prescindere dalla disamina dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, deve rilevarsi che le terze pignorate, ossia la la Banca Popolare pugliese Soc. coop. p. a. e Poste Italiane S.p.a., non sono state parti delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata, né sono state evocata in questa fase di legittimità, come risulta dall’assenza delle relative relate delle notifiche del ricorso e del controricorso.
In adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (in particolare si vedano, di recente: Cass. n. 39973 del 14/12/2021 Rv. 663189 – 01 e in precedenza, c on affermazione di principio, Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01: « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.») nelle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi i terzi pignorati sono parti litisconsorti necessari. A tanto consegue che essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di soggetti che avrebbero dovuto prendervi parte, deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorioanche Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 25852/2019; estensore:
C. Valle con le dette società terze pignorate, illegittimamente pretermesse nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti. Il ricorso non è stato rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile e non sussistono, quindi, i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistr