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Sentenza — n. 23353/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 23353/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23353/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO FRANCO DE STEFANO Presidente CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere MARCO ROSSETTI Consigliere AUGUSTO TATANGELO Consigliere Ud. 23/06/2022 PU Cron. R.G.N. 36693/2019 STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 36693/2019 proposto da: LazioDISU, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro M C S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via A.

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Sentenza — n. 23353/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Gramsci n. 29 presso lo studio dell’avvocato Viola Giuseppe che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3850/2019 della CORTE d ’APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2019; Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza in data 23/06/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La M C S.r.l. (ora in liquidazione) promosse espropriazione presso terzi per un ingente credito, di oltre un milione di euro, portato da titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Roma) del quale si era reso cessionaria, nei confronti di LazioDISU (Ente Pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio, già Adisu Azienda per il diritto allo studio).

Parole chiave

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credito contestato recupero di crediti legittimazione per agire in via esecutiva opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza ammortamento del debito
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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO FRANCO DE STEFANO Presidente CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere MARCO ROSSETTI Consigliere AUGUSTO TATANGELO Consigliere Ud. 23/06/2022 PU Cron. R.G.N. 36693/2019 STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 36693/2019 proposto da: LazioDISU, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro M C S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via A.

Gramsci n. 29 presso lo studio dell’avvocato Viola Giuseppe che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3850/2019 della CORTE d ’APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2019; Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza in data 23/06/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La M C S.r.l. (ora in liquidazione) promosse espropriazione presso terzi per un ingente credito, di oltre un milione di euro, portato da titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Roma) del quale si era reso cessionaria, nei confronti di LazioDISU (Ente Pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio, già Adisu Azienda per il diritto allo studio).

Avverso l’espropriazione presso terzi venne proposta opposizione dalla LazioDISU. L’opposizione venne accolta parzialmente dal Tribunale di Roma, con affermazione della sussistenza del diritto di M C S.p.a. di procedere ad esecuzione limitatamente alla somma di euro 550.825,30. La sentenza era appellata da M C S.p.a. e, con appello incidentale, da LazioDISU. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3850 del 6/06/2019, ha rigettato entrambe le impugnazioni. Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, LazioDISU.

Resiste con controricorso M C S.p.a. Il Procuratore Generale ha depositato rituali conclusioni scritte per l’udienza pubblica del 23/06/2022, in cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Non risulta il deposito di memorie. Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare, e quindi a prescindere dalla disamina dei motivi del ricorso, deve di ufficio rilevarsi che la terza pignorata, ossia la Banca Popolare di Sondrio Soc. coop. p. a., non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata o dagli atti legittimamente esaminabili da questaCorte, né è stata evocata in questa fase di legittimità, come risulta dall’assenza della relativa relata di notifica del ricorso.

In adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (in particolare si vedano, di recente: Cass. n. 39973 del 14/12/2021 Rv. 663189 – 01 e in precedenza, con affermazione di principio, Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01: « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.») nelle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi i terzi pignorati sono parti litisconsorti necessari. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di soggetto, il terzo pignorato, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al giudice del primo grado e quindi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorioanche con la detta società terza pignorata Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, e provveda inoltre sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti e, in ogni caso, del suo esito complessivo.

Il ricorso non è stato rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile e non sussistono, quindi, i presupposti per applicare Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P. Q. M. Pronunciando sul ricorso, rimette gli atti al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazi