Cassation court annuls execution opposition judgment due to lack of full adversarial proceedings with necessary co-litigants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Court of First Instance's judgment dismissing Allianz's execution opposition against Battistelli. The lower court had ruled that the underlying title was void due to pending litigation, but failed to summon the necessary third-party debtors (Poste Italiane, B.N.L., INPS). The Court held that in third-party seizure proceedings, these debtors are mandatory co-litigants whose absence violates the principle of full adversarial proceedings, rendering the judgment void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 543 e ss. cod. proc. civ.; Art. 383, 3° comma, cod. proc. civ.: In third-party seizure execution oppositions, the seized third parties are mandatory co-litigants; their absence constitutes a violation of full adversarial proceedings requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35518/2019R.G. proposto da ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell’Avv. Domenico Vizzone, dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro BATTISTELLI EDMONDO, elettivamente domiciliat o in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. Nicola Staniscia, dal quale, unitamente all’Avv. Gina Tralicci, è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1 7797 /201 9 del TRIBUNALE DI ROMA , depositata il giorno 18 settembre2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE– ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI –NON INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO r.g. n. 35518/2019 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 4031/2002 del 6 febbraio 2002, il Giudice di Pace di Roma, definendo un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., condannò Edmondo Battistelli alla refusione delle spese di lite in favore della S.p.A. Allianz.
2. In forza di detto titolo e per la soddisfazione del relativo credito, la società intraprese espropriazione forzata presso terzi in danno del Battistelli, il quale reagì con opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, l’annullamento del titolo azionatoper effetto di successiva sentenza.
3. L’opposizione, disattesa in prime cure dal Giudice di Pace di Roma, è stata accolta, in sede di appello, dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha dichiarato «la insussistenza del diritto di Allianz S.p.A. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Edmondo Battistelli in forza della sentenza n. 4031/2002 emessa dal Giudice di Pace di Roma», rigettato la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dal Battistelli e regolato le spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza. Per quanto qui d’interesse, il giudice territoriale ha rilevato che il giudizio di appello avverso la sentenza n. 4031/2002 si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 23814/2004, con cui era stata dichiarata la litispendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione con precedente giudizio ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. , in altra sede pendente tra le stesse parti: per effetto di tale litispendenza si era verificata la caducazione, ad ogni effetto, della sentenza n. 4031/2002 (siccome resa dal giudice successivamente adito), a nulla rilevando la mancata adozione dell’ordine di cancellazione della causa dal ruolo, «trattandosi di un effetto che discende automaticamente dalla dichiarazione di litispendenza». r.g. n. 35518/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi 4.Ricorre per cassazione la A llianz S.p.A., articolando due motivi, cui resiste, con controricorso,Edmondo Battistelli.
5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 112, 132, 324, 474, 615 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, l ’aver omesso l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo del processo successivamente promosso inficia la sentenza (n. 23814/2004 del Tribunale di Roma) dichiarativa della litispendenza, rendendola tamquam non esset ed inidonea a travolgere ed annullare la sentenza n. 4031/2002 del Giudice di Pace la quale invece, per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 23814/2004, deve considerarsi passata in giudicato.
2. Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione della gravatasentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, prima comma, num. 5, cod. proc. civ. . Parte impugnante deduce che la motivazione sia «insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente», nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto del fatto che il giudice successivamente adito debba dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ha concluso stabilendo che « a nulla rileva la circostanza che nella fattispecie in esame il Tribunale di Roma con sentenza n. 23814/2004, passata in giudicato, non abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi di un effetto che discende automaticamente dalla dichiarazione della litispendenza».
3. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto alla disamina delle doglianze sollevat e , il rilievo officioso della nullità processuale invalidantel’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. r.g. n. 35518/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Con un recente arresto animato da chiaro anelito nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533).
«Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi. A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità. Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 38729/2014 del Tribunale di Roma – non hanno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato i terzi pignorati (Poste Italiane S.p.A., B.N.L. S.p.A. ed INPS), i quali non sono stati evocati dal ricorrente neanche in sede di legittimità. 3.1.
La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della r.g. n. 35518/2019 Cons. est. Raffaele Rossi controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;
Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
4. La sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Giudice di pacedi Roma , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q.M. Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Giudice di pace di Roma , qua le giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudi