Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal of the lawsuit before the final ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the litigation extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the lower courts had previously rejected the appellant's oppositions to the debt enforcement, the appellant voluntarily renounced the cassation request before the hearing. The court accepted this withdrawal as valid under civil procedure law, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the underlying debt dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, precluding any further examination of the merits or the imposition of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5660/2018R.G. proposto da: TOSI DIEGO, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gallonio n. 18, presso lo studio dell’Avv. Marcello Frediani , dalquale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro DONADEI ANNA ROSALBA E PETRALIA GAETANO, elettivamente domiciliatiin Roma, via Fabio Massimo n . 95, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pieri-Nerli, dal quale, unitamente all’Avv. Daniele Cattaneo, sono rappresentatie difesi –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 3970/2017 del TRIBUNALE DI TORINO , depositata il giorno 28 luglio 2017, e l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata il giorno 20 dicembre 2017;
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 5660/2018 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19maggio 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede dichiarare l’estinzione del giudizio; considerato che -in forza della sentenza n. 6140/2014 del Tribunale di Torino, Anna Rosalba Donadei e Gaetano Petralia intimarono a Diego Tosi precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 13.346,62; -avverso detto precetto, l’intimato propose, in tempi, con atti e per motivi diversi, due distinte opposizioni all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., le quali, previa riunione e trattazione unitaria, vennero disattese dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 3970/2017; - l ’impugnazione proposta da Diego Tosi è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 ter del codice di rito, depositata il 20 dicembre 2017; - a vverso detti provvedimenti ricorre per cassazione Diego Tosi, affidandosi ad undici motivi; resistono, con controricorso, Anna Rosalba Donadei e Gaetano Petralia; - f issato per l’udienza pubblica del 1 9 maggio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale; - e ntro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G . ha formulato conclusioni motivate;r.g. n. 5660/2018 Cons. est.
Raffaele Rossi - c on atto depositato prima della fissata udienza, il ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso, atto sottoscritto digitalmente dalla parte personalmente; - l a rinuncia è stata accettata da i controricorrenti, con adesione sottoscritta altresì dal loro difensore; -ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto; -ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo, pure considerata la condotta delle parti nel presente giudizio di legittimità; -il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912); p.q. m.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli