Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to missed six-month filing deadline in enforcement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory six-month deadline. Roberto Serra challenged an enforcement order against Intesa Sanpaolo regarding a loan with alleged usurious interest rates, but the appeal was submitted late. The court ruled that the six-month limitation period applies strictly in enforcement matters, rendering the late filing invalid regardless of the substantive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; In enforcement proceedings, the six-month limitation period for cassation appeals applies strictly and cannot be suspended by holidays, barring late filings from consideration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37609/2019 R.G. proposto da ROBERTO SERRA,rappresentato e difes o dall ’ avv. Amanda De Cosmo e dall’avv.Alessandro Diddi, presso il cui studio in Roma, via della Scrofa 14, è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata dalla mandataria INTRUM ITALY S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Sequi, elettiva- mente domiciliata presso lo studio dell’avv. Renato Amato, presso il cui studio in Roma, via A.Baiamonti 4 - controricorrente - avverso la sentenza n. 413 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 10/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI .F ATTI DI CAUSA 1.Roberto Serra proponeva opposizione exart. 615, comma 1, cod. proc. civ. all’esecuzione nei suoi confronti minacciata dalla Banca di Cre- dito Sardo S.p.A. (poi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A.) in forza di titolo esecutivo costituito da mutuo stipulato in data 11/6/2007; soste- neva l’opponente che l’atto pubblico era nullo per carenza di formula esecutiva, che la scrittura privata autenticata allegata al precetto era carente dei requisiti ex art. 474 cod. proc. civ., che il credito vantato dalla banca era inesigibile per essere stata operata in suo favore una cessione pro solvendo di crediti del Serra, che il mutuo prevedeva un tasso di interesse usurario. 2.Il Tribunale di Lanusei respingeva l’opposizione con la sentenza n. 301 del 2/12/2016. 3.La decisione veniva impugnata da Roberto Serra; con la sentenza n. 413 del 10/5/2019 la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello. 4.Avverso la predetta decisione Roberto Serra proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; resisteva con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A., rappresentata da Intrum Italy S.p.A.; le parti deposi- tavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
R AGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è inammissibile e ciò esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte dal ricorrente. 2.La sentenza della Corte d’appello di Cagliari è stata pubblicata il 10/5/2019. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 10/12/2019 e, perciò, oltre il termine semestrale prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. Non è applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297-01;
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351-01; Cass., Sez. 1, Or- dinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634-01; Cass., Sez. 6-3, Or- dinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841-01; Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177-01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864-01;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852-01). 3.In proposito si deve precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simu- lazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esen- zione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono so- spesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080-01).
Si tratta della riaffermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive(come del resto già affermato da Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, Rv. 664648-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15864 del 17/05/2022) e volto ad individuare, preci- sare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell’indirizzo per cui– in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione – all ’ intero giudizio si applica il regime della sospensione (in tema:
Cass., Sez. 6 - 1, O rdinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351-01) e degli orientamenti secondo i quali – in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di con- nessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scio- glimento della connessione– il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116-01;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017-01). 4.In base ai precedenti richiamati (segnatamente Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 11111 del 10/06/2020,Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15864 del 17/05/2022) ed impregiudicata una complessiva rivisitazione della complessa mate- ria, deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accogli- mento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), i casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla Legge n. 742 del 1969e, infine, i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo (nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l’esito dell’opposizione esecutiva non im- plichi l’effettivo esame della domanda ordinaria). 5.Nella fattispecie in esame, Roberto Serra ha contestato il diritto di Intesa Sanpaolo di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in virtù di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (contratto di mu- tuo in forma pubblica) sostenendo un ’ interpre tazione del negozio se- condo cui, tenuto conto dell’applicazione di tassi di interesse asserita- mente usurari, la banca non avrebbe diritto di procedere ad esecuzione forzata e, anzi, spetterebbe all’odierno ricorrente la restituzione di somme versate in eccedenza.
All’opposizione esecutiva sono state così accostate altre domande – impropriamente qualificate come “riconvenzionali”(è però evidente che non si tratta di riconvenzioni perché l’opposta non ha avanzato, di certo non col precetto, alcuna domanda in via principale) – tese all ’ accerta- mento dell’usurarietà dei tassi d’interesse e alla condanna della banca alla restituzione degli interessi corrisposti. Non si tratta, però, di domande autonome, ma integranti – da un lato –la medesima ragione di opposizione e – dall’altro – le pronunce meramente conseguenti all’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., sicché il rigetto di quest’ultima (in entrambi i gradi di merito) –in relazione all’unitario fatto presupposto, dedotto come estin- tivo del debito e costitutivo del preteso controcredito – comporta l ’ as- sorbimento, in senso tecnico, della domanda consequenziale.
In altri termini, oggetto della decisione impugnata è esclusivamente l’opposizione all’esecuzione proposta dall ’ odierno ricorrente avverso l’atto di precetto, il cui rigetto ha determinato l’assorbimento dell’altra domanda, avanzata sul presupposto dell’accoglimento dell’opposizione. Di conseguenza, in conformità ai principîdi diritto affermati da que- sta Corte e precedentemente richiamati, non vi è dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali. 6.Il ricorso va, dunque, di chiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 7.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.
13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu