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Ordinanza — n. 23295/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; process extinguished per art. 390 c.p.c. without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23295/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation process extinguished following the appellant's withdrawal and the respondent's acceptance. Although the underlying defamation case involved extrajudicial letters deemed damaging to reputation, the current proceeding ended before substantive review. The court ruled that the process terminated under Article 390 of the Civil Procedure Code, resulting in no further judicial action on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The cassation process is extinguished upon the withdrawal of the appellant and acceptance by the respondent, requiring a collegial ordinance for the decision.

Parole chiave

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cassation withdrawal process extinction civil procedure code collegial ordinance defamation appeal costs allocation respondent acceptance perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Da tanto consegue che, a norma dell'art. 390 c.p.c., deve dichiararsi estinto il processo di cassazione.
Art. 391-bis c.p.c.
Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. dall'Avvocato Ditta sulla base di due motivi.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La Sesta Sezione Civile-3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art.
Art. 375, n. 3 cod. proc. civ.
art. 598 cod. pen
Osservò la corte territoriale che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non operava l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen.
art. 346 cod. proc. civ
4 Aggiunse ancora, premesso che non era stato proposto appello incidentale, che il Lucano aveva omesso di riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.
art. 391-bis c.p
Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
art. 390 c.p
Da tanto consegue che, a norma dell'art. 390 c.p.c., deve dichiararsi estinto il processo di cassazione.

Giurisprudenza citata

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Cass., (ord.), n. 1878 del 2011
per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.>> (così Cass., (ord.), n. 1878 del 2011 e successive conformi).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12109/2020 proposto da: Ditta Ettore, elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina Margherita 278 presso lo studio dell'avvocato Stefano Giove che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Black Oils Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Ariodante Fabretti, 8 presso lo studio dell'avvocato Desideria Boggetti che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giusene Carretto -controricorrente - nonché nei confronti di Amissima Assicurazioni -intimata - e nei confronti di Gianni Lucano -intimato - avverso l'ordinanza n. 22184/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2022 da, Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale udito l'Avvocato Stefano Giove; Rilevato che:

1. M.D. Medicina Diagnostica Avanzata s.r.l. (poi divenuta Black Oils s.p.a.) nel novembre del 2008 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova l'Avvocato Ettore Ditta e Gianni Lucano chiedendo la condanna al risarcimento del danno dei convenuti per l'asserito contenuto diffamatorio di espressioni riportate in atti giudiziari, istanze, comunicazioni e diffide redatte dal Ditta per conto del Lucano, quale amministratore del Condominio di Viale Brigate Partigiane n. 14 ed inviate alle controparti, ai difensori e a varie autorità pubbliche, in relazione ad un contenzioso che aveva coinvolto l'attrice, la sua locatrice finanziaria Leasint s.p.a., il Condominio ed i condomini.

2. I convenuti, costituitisi in giudizio, proposero domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; il Lucano in particolare chiamò in causa Gange Assicurazione s.p.a. sulla base di polizza assicurativa stipulata quale amministratore di condominio. Il Tribunale adito rigettò entrambe le domande.

3. Avverso la sentenza proposero appello principale l'originaria parte attrice ed appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, la società assicuratrice.

4. Con sentenza dell'8 agosto 2017 la Corte d'appello di Genova accolse l'appello, condannando il Ditta al pagamento della somma di Euro 20.000,00 ed il Lucano al pagamento della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi dalla sentenza. Osservò la corte territoriale che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non operava l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. perché le lettere inviate dall'avv. Ditta non si inserivano in alcuna controversia giudiziale né erano espressione di scritti difensivi, ma costituivano iniziative epistolari del tutto extragiudiziali (né giustificava l'applicazione dell'esimente il riferimento in alcune lettere a vicende giudiziali già intercorse) e che, fra le lettere allegate, per talune lettere emergeva il carattere diffamatorio, ed in particolare: la diffida del 14 maggio 2008 alla concedente Leasint s.p.a. era accompagnata dal riferimento alle "notizie apparse da mesi sulla stampa in relazione ad una importante inchiesta giudiziaria in corso a carico della società M.D.

Medicina Diagnostica avanzata s.r.l.", laddove invece, a parte l'esistenza dell'animus nocendi (non si comprendeva quale fosse la rilevanza di indagini penali che avessero attinto l'utilizzatrice dell'immobile in una diffida avente ad oggetto violazione di regole condominiali), gli articoli giornalistici in questione non menzionavano indagini penali a carico di M.D. (né tantomeno quest'ultima era sottoposta ad indagini), sicché indubbio era l'intento diffamatorio, tanto più che la missiva era indirizzata a soggetti, quali il Sindaco di Genova ed il Presidente della Regione Liguria, che nulla avevano a che fare con le questioni condominiali oggetto di doglianza (chiaramente di comodo era l'uso 3 dell'espressione "in considerazione della particolare attività esercitata nei vostri locali"); la lettera di data 16 giugno 2008, sempre inviata al Sindaco di Genova ed al Presidente della Regione Liguria, ribadiva (contro il vero) che gli articoli giornalistici indicati nella lettera del 14 maggio 2008 avrebbero dimostrato che effettivamente M.D. era "sottoposta ad importante inchiesta in corso"; la lettera di data 31 luglio 2008, sempre inviata al Sindaco di Genova ed al Presidente della Regione Liguria, nonché alla ASL competente ed all'Azienda Ospedaliera San Martino, conteneva l'aggiunta che la conduttrice M.D. "adducendo giustificazioni pretestuose, quest'anno non ha versato neppure un centesimo di spese condominiali", aggiunta che, quand'anche vera, integrava diffamazione lesiva della privacy perché non costituente atto difensivo nell'ambito di controversia e volta esclusivamente a mettere in cattiva luce la società dipingendola come una soggetto, oltre che avente a carico indagini penali, inadempiente alle obbligazioni pecuniarie.

Aggiunse che anche il Lucano doveva ritenersi civilmente responsabile, pur per un quantum differenziato stante il suo ruolo secondario, per le seguenti ragioni: l'avv. Ditta si qualificava scrivente in nome e per conto di condominio amministrato dal Lucano, il quale indubbiamente ne condivideva le iniziative o comunque le accettava senza distinguersi (come dimostrava fra l'altro la congiunta difesa in giudizio); nella comparsa di costituzione in primo grado del convenuto Lucano non era mai stata negata la riconducibilità anche a quest'ultimo delle iniziative epistolari del Ditta.

Osservò inoltre la Corte che l'appellante non aveva provato che il danno subito si fosse tradotto in caduta del volume d'affari, ma doveva considerarsi il detrimento morale, nella sfera non patrimoniale della reputazione, derivante dalla "campagna denigratoria" per una società come l'appellante "in affari con enti pubblici del capoluogo ligure per l'allocazione di strutture sanitarie", sicché ricorreva una ipotesi di danno in re ipsa. Aggiunse che le affermazioni dell'appellante circa la "volontà di destinare il risarcimento incamerato a Fini benefici in favore dell'Istituto Gaslini di Genova" dovevano "essere attuate dalla parte destinataria in giudizio del risarcimento, non ravvisandosi ragioni perché il giudice civile possa fare destinatario/beneficiario di una sua pronuncia un terzo estraneo al giudizio". 4 Aggiunse ancora, premesso che non era stato proposto appello incidentale, che il Lucano aveva omesso di riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. la domanda di garanzia nei confronti della società assicuratrice e che, ai fini della soccombenza virtuale per il regolamento delle spese processuali, un indubbio ostacolo all'accoglimento della domanda di garanzia era rappresentato dal fatto che la polizza assicurativa aveva ad oggetto le condotte colpose, mentre il Lucano era stato condannato per una condotta dolosa (quella diffamatoria), e che si trattava di danni di natura non patrimoniale quali quelli derivanti dall'offesa all'altrui reputazione.

Avverso la sentenza proposero proposto ricorso per cassazione Ettore Ditta e Gianni Lucano sulla base di quattro motivi e resistettero con distinti controricorsi Black Oils s.p.a. e Amissima Assicurazioni s.p.a..

5. La trattazione del ricorso venne fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. All'esito, questa Corte, con ordinanza n. 22184 del 2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

6. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. dall'Avvocato Ditta sulla base di due motivi. Al ricorso ha resistito con controricorso la Black Oils s.p.a.

7. La Sesta Sezione Civile-3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è stata fissata nell'odierna udienza pubblica ai sensi del quarto comma di detta norma. Considerato che:

1. Il Collegio rileva che in data 16 febbraio 2022 è stato depositato da parte ricorrente atto di rinuncia al ricorso. Nello stesso giorno è stata depositata dichiarazione di accettazione della resistente in calce all'atto di rinuncia.

2. Da tanto consegue che, a norma dell'art. 390 c.p.c., deve dichiararsi estinto il processo di cassazione. La forma della presente decisione dev'essere quella dell'ordinanza, atteso che «La decisione della Corte di cassazione sull'esr.n - per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.>> (così Cass., (ord.), n. 1878 del 2011 e successive conformi).

3. L'accettazione della rinuncia da parte della resistente esclude che debba provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte dichiara estinto