Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 23282/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-notice to necessary co-litigant requiring new role assignment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23282/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered a new procedural role due to the failure to notify the necessary co-litigant, A.T.I. Baldassi. The appellant argued for the dismissal of the lower court's decision regarding the appeal's timeliness, but the Court found the omission of the required notice to the necessary co-litigant fatal. Consequently, the case was remitted to the new role for proper integration of the adversarial proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.: When a necessary co-litigant has not been notified, the appeal is inadmissible and the case must be remitted to the new role for integration of the adversarial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigant integration of adversarial proceedings inadmissibility of appeal new role assignment procedural defect notifica tardiva dei difetti istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 cod. proc. civ.
9013 del 21/03/2022), deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn.
Art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art.
Art. 16 d.l. n. 179 del 2012
228, dell'art. 16 d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
Art. 3 legge 21 gennaio 1994, n. 53
221 del 2012, dell'art. 3 legge 21 gennaio 1994, n. 53; occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta essere stato notificato nei confronti della A.T.I.
art. 325 cod. proc. civ
art. 331 cod. proc. civ
9013 del 21/03/2022), deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. n. 24707 del 04/12/2015
Cass. Sez. U. n. 24707 del 04/12/2015; Cass.
Cass. n. 25822 del 31/10/2017
24707 del 04/12/2015; Cass. n. 25822 del 31/10/2017; n.
Cass. n. 9013 del 21/03/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10079/2018 R.G. proposto da D'Amico Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Piccione, con domicilio eletto in Roma, via Barberini, n. 36, presso lo studio legale Queirolo; - ricorrente - contro Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ventura, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 2; - controricorrente - e contro Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 28; - controricorrente - e nei confronti di A.T.I.

Baldassi Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 228/2018 depositata il 31 gennaio 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giuseppe D'Amico avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa (che ne aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni subiti dall'agrumeto di sua proprietà a causa dei lavori di costruzione di un tratto autostradale: domanda proposta nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con la chiamata in garanzia, da parte di quest'ultimo, della propria assicuratrice e dell'ATI appaltatrice), per tardiva notifica telematica dell'atto di impugnazione, in quanto l'accettazione della posta elettronica certificata era avvenuta oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione di merito, e precisamente alle 22.06 del 30 maggio 2016 (essendo stata la pronuncia di primo grado notificata, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in data 28 aprile 2016 e ricadendo di sabato il 300 giorno successivo);avverso tale decisione Giuseppe D'Amico ricorre per cassazione, con due mezzi, cui resistono il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la sua assicuratrice Generali Italia S.p.a., con distinti controricorsi; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 16 d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, dell'art. 3 legge 21 gennaio 1994, n. 53; occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta essere stato notificato nei confronti della A.T.I. Baldassi - Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.a., benché indicata come intimata. trattandosi di litisconsorte necessaria (v.

Cass. Sez. U. n. 24707 del 04/12/2015; Cass. n. 25822 del 31/10/2017; n. 9013 del 21/03/2022), deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della A.T.I. Baldassi - Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.a., fissando a tal fine termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il