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Ordinanza — n. 23270/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23270/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Telecom Italia inadmissible, ordering the company to pay legal costs. The court found the appellant's complaint regarding lease contract identity and payment obligations failed to meet the strict requirements for alleging violations of civil procedure and substantive law. Consequently, the decision was rejected because the arguments amounted to a re-evaluation of facts rather than a proper legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 cod. civ.: An appeal alleging violation of these provisions is inadmissible if it does not specifically demonstrate that the lower court relied on evidence not offered by the parties or misapplied burden of proof rules, as mere factual disputes or requests for merit review are excluded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal burden of proof civil procedure violation merit review prohibition lease contract identity contratto di locazione contratto di amministrazione d'immobili locazione, vendita, cessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Con tale mezzo, infatti, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 115 e dell'art.
Art. 2697 cod. civ.
115 e dell'art. 2697 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 1000 c.p.c.
Art. 1.16 c.p.c.
03-03-2022 -3- Cass. 10/06/2016, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 346 c.p
03-03-2022 -2- dell'eccezione ex art. 346 c.p.c., rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese di quel grado.
articoli 115 c.p
Con l'unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c.
art. 1000 c.p
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/06/2016, n. 11892
03-03-2022 -3- Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n.
Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699
11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass.29/05/2018, n.
Cass. 29/05/2018, n. 13395
Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769
13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; Cass., sez.
Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867
26769; Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867; v.
Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598
anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in particolare § 14 della motivazione).
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 29414/2018 proposto da: TELECOM ITALIA SPA 00471850016 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Di Villa Grazioli N. 29 presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ZACCHEO che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MARRONE CLAUDIA, MARRONE GIANCARLO, elettivamente domiciliati in Roma Via Federico Cesi 21 presso lo studio dell'avvocato CATERINA PRINCIPATO che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3694/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23872/12, pronunciando sulla domanda proposta da Claudia Marrone e Giancarlo Marrone, locatori del terreno sito in Roma, località Ponte Galeria, identificato al fg. 746, part. 22-79, in virtù del contratto stipulato dal loro dante causa, Antonio Marrone, con la Telecom Italia Mobile S.p.a. e avente decorrenza dal 19 maggio 2008, dichiarò cessato tale contratto di locazione alla data del 18 maggio 2008 e condannò la conduttrice Telecom Italia S.p.a., incorporante la TIM S.p.a., al rilascio del predetto terreno nonché alle spese di lite.

Avverso tale decisione Telecom Italia S.p.a. propose appello, insistendo sull'eccezione, già disattesa dal primo Giudice, di identità del terreno concesso in locazione da Antonio Marrone, dante causa degli appellati, prima alla Omnitel Pronto Italia (ora Vodafone Omnitel N.V.) e poi alla Telecom Italia Mobile. Claudia e Giancarlo Marrone si costituirono in secondo grado e chiesero, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto dell'appello. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3694/2018, pubblicata il 19 giugno 2018, dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata relativo all'accertata scadenza del contratto di locazione al 18 maggio 2009, in assenza di censura da parte dell'appellante al riguardo e di mancata riproposizione Ric. 2018 n. 29414 sez.

S3 - ud. 03-03-2022 -2- dell'eccezione ex art. 346 c.p.c., rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito Telecom Italia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso Claudia e Giancarlo Marrone. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 cod. civ., in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c, nonché dell'art. 1000 c.p.c.»„ la ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto di confermare la condanna al rilascio del terreno locato attribuendo rilevanza alla circostanza che non vi fosse identità oggettiva tra la porzione di terreno condotta in locazione da Telecom e quella condotta in locazione da Omnitel e al pagamento dei canoni di locazione effettuato da Telecom.

Ad avviso della ricorrente, così decidendo, la Corte di merito avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo omesso di valutare che vi era prova confessoria (indipendentemente dall'identità delle due porzioni di terreno) che Telecom avesse rilasciato il terreno oggetto della locazione prima che gli attuali controricorrenti introducessero la causa di merito e che, quindi, sussistesse l'inammissibilità per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e/o comunque l'infondatezza della domanda di condanna al rilascio proposta ex adverso, essendo stato l'immobile già rilasciato. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Con tale mezzo, infatti, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 115 e dell'art. 2697 c.c. ma tale doglianza non risulta articolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità Ric. 2018 n. 29414 sez. S3 - ud. 03-03-2022 -3- Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass.29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867; v. anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in particolare § 14 della motivazione). Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione„ abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 1.16 c.p.c..

Peraltro, al di là del pur effettuato richiamo nella rubrica alla violazione di legge sostanziale e processuale, il motivo pone questioni di fatto e tende chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Ric. 2018 n. 29414 sez. S3 - ud. 03-03-2022 -4- per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezion