Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares extinction of proceedings per civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the appeal extinct following the appellant's withdrawal and the opposing party's acceptance. The appellant, Piazzatorre Ski Area S.r.l., had previously withdrawn the appeal against the lower court's rejection of an opposition to enforcement acts, which the court confirmed. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits of the debt dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391 cod. proc. civ.: When the appellant withdraws the appeal and the opposing party accepts, the court must declare the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 5758/2018 proposto da: Piazzatorre Ski Area S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza C avour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Piselli Diego -ricorrente - contro Ferraro Sergio e Ferraro Susanna, elettivamente domiciliati in Roma alla via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato Fegatelli Francesca che li rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 2170/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 08/08/2017; udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 19/05/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue; considerato che -il Tribunale di Bergamo ha rigettato, con sentenza n. 2170 del 8/08/2017, l’opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla Piazzatorre Ski Area S.r.l., avverso un’ordinanza di assegnazione di credito in esito a procedimento incidentale di accertamento di obbligo di terzo, con cui era stato accertato il credito del debitore senza riconoscere diversi fatti estintivi parziali;
Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 5758/2018; estensore: C. Valle -avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, la Piazzatorre Ski Area S.r.l.; -resistono con controricorso Sergio e Susanna Ferraro. - l a c ausa è stata trattenuta in decisione all ’ udienza del 19/05/2022, per la quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso; - l a Piazzatorre Ski Area S.r.l. ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto notificato al difensore della controparte in data 23/09/2018; - è pervenuta in cancelleria, addì 12/05/2022, dichiarazione di accettazione della rinuncia al ricorso da parte dei controricorrenti Sergio e Susanna, con atto autenticato dal loro difensore; -la rinunzia e l ’ accettazione recano riferimento alla sentenza n. 1705 del 2017 del Tribunale di Bargano, che non è il numero della sentenza qui impugnata, ma che si tratti della sentenza n. 2170 del 8/08/2017 è confermato dall’esatto riferimento, nei detti due atti, al numero di registro generale del relativo fascicolo di merito, che è il n. 5779 del 2015; - l a rinuncia, e la relativa accettazione soddisfano, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui a norma dell’art. 391cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; - l’esito della lite esclude la necessità di integrare preventivamente il contraddittorio anche nel presente giudizio di legittimità nei confronti della debit rice esecutat a Alta Quota S.r.l., del resto rimasta contumace nella fase di merito; - d eve pertant o essere dichiarata l ’ estinzione del processo , mentre sulle spese, attesi i termini di rinuncia e accettazione, può non emettersi pronuncia, ai sensi del capoverso dell’art. 391 c.p.c.;
Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 5758/2018; estensore: C. Valle -q uanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co