Italian Supreme Court dismisses appeal against eviction order, ruling regularization laws inapplicable to illegal occupants lacking specific eligibility criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Daniela Zuco's cassation appeal against a second-instance judgment ordering her to vacate a public housing unit in Messina. Zuco argued that regional laws allowing regularization of illegal occupants had not been applied, claiming the municipality failed to invite her to regularize her position. The court rejected this, holding that the cited laws only applied to specific categories of occupants and that Zuco failed to prove she met the necessary conditions for regularization under the relevant regional statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 legge regionale Siciliana n. 8/2018; Art. 1 legge regionale Siciliana n. 11/2002: The principle of iura novit curia does not compel courts to apply new regularization laws if the applicant fails to demonstrate eligibility for the specific category of occupants covered by such legislation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37533 - 2019 R.G. proposto da: ZUCO DANIELA, rappresentata e difesa dall’AVV. GIOVANNI CARUSO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, PIAZZA DEI RE DI ROMA,3; – ricorrente – contro COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV. RENATO CAUDO, pec avv.renato.caudo@pec.giuffre.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 815-2019 del la Corte d’Appello di MESSINA, depositata il 28 ottobre 2019. Oggetto: Assegnazione di alloggio di edilizia popolare –Regolarizzazione della occupazione sine titulo Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Marilena Gorgoni.
Rilevato che: Daniela Zuco impugnava la sentenza n. 2363/2017 con cui il Tribunale di Messina aveva respinto la sua opposizione al provvedimento prot. n. 59769 del 13 maggio 2015, emesso dal Comune di Messina, ai sensi del dpr n. 1035/1972 e dell’art. 823, comma 2°, cod.civ., che le ordinava di lasciare libero da persone e di sgomberare l’immobile sito in Messina, via Tremonti, Compl. Zancle pal. E, int. 4; la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 815/2019, oggetto dell’odierna impugnazione, ha rigettato il gravame dell’odierna ricorrente;
Daniela Zuco affida a due motivi il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina; resiste con controricorso il Comune di Messina; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che:
1) con il primo motivo è dedotta « Violazione o falsa applicazione dell’art. 63 della legge regionale Siciliana 08/05/2018 n. 8 e dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, commi 2, 3, 4 e 5, e del dpr 30/12/1972, n. 1035, invocato ex adverso ed applicato dalla Corte territ oriale (art. 360 cod.proc.civ. comma 1, comma n. 3 cpc»; alla sentenza impugnata è addebitata la violazione del principio iura novit curia, per non avere applicato la legge regionale n. 8/2018, la quale, entrata in vigore dopo la presentazione dell’appello, ad avviso della ricorrente, avrebbe consentito a tutti coloro che si fossero trovati detentori senza titolo di alloggi di edilizia popolare alla data del 31 dicembre 2017 di regolarizzare la propria posizione, mediante la stipulazione di un contratto di locazione con l’amministrazione proprietaria del bene ed il pagamento, rateizzabile in 10 anni, dei canoni dovuti per il periodo di occupazione illegittima; a tal fine il Comune avrebbe dovuto farle pervenire una specifica comunicazione invitandola a presentare entro tre mesi apposita domanda di assegnazione; non essendo stata espletata da parte del Comune detta procedura, non avrebbe potuto esserle ordinato, secondo quanto rappresentato, il rilascio dell'immobile;
2) con il secondo motivo è denunciata «Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. (art. 360, 1 comma, n. 4 cod.proc.civ.)», perchéla Corte territoriale non solo non avrebbe applicato lo ius superveniens costituito dalla legge regionale n. 8/2018, ma non avrebbe neppure pronunciato sulla eccezione, sollevata con le note conclusive del 4 settembre 2019 e con le successive note di replica del 26 settembre 2019 – entrambe riprodotte sinteticamente nel ricorso, al fine di soddisfare il principio di autosufficienza –con cui chiedeva che in applicazione della legge regionale n. 8/2018 l’ordinanza del Comune di Messina fosse dichiarata improcedibile;
3) innanzitutto si rileva che lo scrutinio del secondo motivo di ricorso precede logicamente quello del primo, atteso che il suo rigetto renderebbe privo di rilievo il primo motivo che ne risulterebbe assorbito; non può non osservarsi che non è stato riprodotto, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., il contenuto della comparsa conclusionale né quello della memoria di replica e, dunque, questa Corte non è stata messa nella condizione di conoscere in che termini fosse stata invocata la sopravvenienza normativa; la sentenza riferisce che le parti precisarono le conclusioni all’udienza del13 giugno 2019 e a quella data la legge regionale n. 8/2018 era già intervenuta.
Ne segue che, se pure fosse stata vera la sua efficacia di ius superveniens rilevante per la decisione essa avrebbe dovuto essere invocata già all’udienza di precisazione delle conclusioni; poiché, invece, l’eccezione venne sollevata solo con la comparsa conclusionale, si trattò di una richiesta che violava la fissazione del thema decidendi conseguita alla precisazione delle conclusioni e, dunque, la Corte territoriale giustamente l’ha ignorata senza violare l’art. 112 cod.proc.civ.;
4) l’infondatezza del secondo motivo assorbe il primo, atteso che esso è sempre costruito adducendo che la sopravvenienza normativa era stata invocata dalla ricorrente. peraltro, ove si ritenesse che la Corte territoriale dovesse d’ufficio valutare l’applicabilità della nuova legge regionale e che, dunque, fosse irrilevante l’allegazione della sopravvenienza da parte della ricorrente, si dovrebbe rilevare che la nuova normativa attribuivaun potere di censimento all’amministrazione e, dunque, escludeva un automatismo nell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11/2002; non solo, prevedeva, ai fini della regolarizzazione, il riscontro di una serie di requisiti; infatti, deve osservarsi che:
i) l’art. 65, rubricato Censimento e assegnazione degli alloggi, della legge regionale n. 8/2018, al comma 1, stabilisce che «I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari…integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell’articolo 2 dellalegge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell’articolo 6 dellalegge regionale 9 dicembre 1996, n. 47» ii) l’art. 1 della legge regionale n. 11/2002 relativo al censimento ed all’assegnazione di alloggi, una volta censiti i soggetti occupanti di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al Comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato, stabilisce una procedura di regolarizzazione nei confronti dei detentori «in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l’assegnazione degli stessi»; requisiti meglio specificati dal comma 3, secondo cui, ai fini che qui interessano, l’occupante deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035e successive modificazioni, non deve aver sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge, deve rilasciare le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell’originaria consistenza dell’alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate; così ricostruito il quadro normativo di cui la ricorrente aveva chiesto l’applicazione nella fattispecie per cui è causa, questo Collegio rileva che Daniela Zuco avrebbe dovuto dimostrare di essere in possesso dei requisiti per pretendere di regolarizzare la sua posizione rispetto all’immobile; invece, si ignorano le ragioni per cui Daniela Zuco è stata raggiunta dall’ordinanza di rilascio di sgombero, non bastando, per scrutinare i motivi di ricorso che riguardano la mancata applicazione della procedura di regolarizzazione delle occupazioni sine titulo di alloggi di edilizia pubblica, il generico riferimento al fatto che la stessa occupasse l’immobile sine titulo; la sentenza impugnata contiene numerosi riferimenti a circostanze che coinvolgono Fabio Di Bella, Antonino Arnese, Carmen Saija che il ricorso pretermette di considerare, non spiegando il rapporto tra tali circostanze relative all’assegnazione dell’alloggio per cui è causa e tra tali soggetti e la ricorrente che, stando a quanto emerge dalla sentenza (p. 7), era risultata occupante abusiva dell’alloggio, all’esito dei sopralluoghi effettuati dal Corpo di Polizia Municipale; l’occupazione abusiva dell’alloggio, come la stessa sentenza impugnata ha chiarito (p.6), implica il difetto del titolo di assegnazione, nel senso che la mancanza di un titolo di assegnazione, perché mai emesso o revocato o annullato o divenuto inefficace, impedisce di configurare la detenzione come titolo autonomo dal titolo di assegnazione; il che avrebbe richiesto la prova del possesso da parte di Daniela Zuco delle condizioni per la regolarizzazione della sua occupazione abusiva.
Come risulta dalle norme regionali che la ricorrente lamenta non siano state applicate nel caso di specie, la regolarizzazione pretesa riguardava alloggi per cui mancasse un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari avessero esplicitamente rinunciato ed i beneficiari non potevano essere soggetti occupanti sine titulo l’alloggio di edilizia pubblica, ma soggetti la cui posizione fosse regolarizzabile; e nel caso di specie, con una statuizione che la ricorrente neppure ha censurato, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la legge regionale n. 1/92 che attribuisce al Comune l’adozione dei provvedimenti di sgombero degli alloggi occupati abusivamente da soggetti la cui posizione non risulti regolarizzabile (p.5);
5) ne consegue il rigetto del ricorso;
6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev