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Ordinanza — n. 23060/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly requests a new factual assessment by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23060/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant sought a new evaluation of factual circumstances and technical evidence. The appellant argued that the Court of Appeal failed to adequately address structural issues raised in a sworn expert report by Professor Mauro Dolce. The Court rejected this, stating that the lower court properly weighed the sworn expert report against the technical investigation order (CTU) and did not ignore the technical arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A cassation appeal is inadmissible if it requests the Supreme Court to perform a new assessment of facts or evidence, as the Court of Appeal has already exhaustively evaluated the technical arguments and the weight of the expert reports.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new factual assessment technical expert report technical investigation order omission of reasoning responsabilità degli eredi sanzioni pecuniarie affari economici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente lamenta con un unico motivo di ricorso la "Violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.111 comma 6, Cost., 132, comma 2, n.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
ed art. 2697 c.c. per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione alle problematiche strutturali rilevate da parte appellante con la produzione della relazione tecnica giurata del prof.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2761/2015
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23671/2019 R.G. proposto da Raffaele DI LUCCHIO, nella qualità di erede di Antonio DI LUCCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Traficante, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19 presso lo studio dell'avvocata Olga Gugliemucci; - ricorrente - Contro Raffaele MONTICELLI CAPUT°, Silvia MONTICELLI CAPUTO e Michela CICCHIELLO, eredi di Antonio MONTICELLI CAPUTO, in persona del leale rappresentante, nonché Gennaro ARMENO e Angelo Donato TARTAGLIA - intimati avverso la sentenza n. 499/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, CC 6.05.22 n.R.G. 23671/19 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi pubblicata il 18/07/2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto da Antonio DI LUCCHIO, confermando la decisione del Tribunale di Melfi - che aveva accolto la domanda proposta da Antonio MONTICELLI CAPUTO nei confronti di Antonio DI LUCCHIO e Gennaro ARMENO, con condanna di questi ultimi a eseguire i lavori indicati nella CTU e precisati in motivazione e che aveva rigettato la domanda proposta da Gennaro ARMENO nei confronti del terzo chiamato Donato TARTAGLIA, con condanna dei convenuti alle spese di lite e della CTU - e ha condannato l'appellante a rifondere le spese di lite nei confronti degli appellati, eredi di Antonio MONTICELLI CAPUTO, Raffaele MONTICELLI CAPUTO, Silvia MONTICELLI CAPUTO e Michela CICCHIELLO.

Avverso la sentenza d'appello, Raffaele DI LUCCHIO, nella qualità di erede di Antonio DI LUCCHIO, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo gravame. Nessuna delle parti intimate ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni né le parti memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta con un unico motivo di ricorso la "Violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.111 comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed art. 2697 c.c. per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione alle problematiche strutturali rilevate da parte appellante con la produzione della relazione tecnica giurata del prof. Ing.1 CC 6.05.22 n.R.G. 23671/19 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi Mauro Dolce"; in particolare, si duole che la Corte di appello abbia fornito una motivazione solo apparente o quantomeno assolutamente carente e insufficiente in quanto, nel rigettare l'atto di gravame, non ha affatto tenuto conto dei rilievi e delle questioni tecniche prospettate nella perizia giurata prodotta in atti (a firma del prof. Ing. Mauro Dolce) al fine di confutare quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, rendendo in proposito una motivazione soltanto apparente in relazione ai rilievi sollevati dall'appellante alla CTU (stilata in prime cure dall'Ing.

Cetta). Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità sul recepimento acritico delle soluzioni tecniche suggerite dal CTU nel contrasto con le soluzioni prospettate dalle parti (tra molte, viene richiamata Cass. n. 6912 del 2009). Contesta che controparte non abbia fornito prova del rapporto di causalità tra le opere eseguite e la presunta lesione della staticità strutturale dell'immobile de quo, non potendosi ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice mediante la espletata CTU esplorativa che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Lamenta, infine, che la Corte territoriale avrebbe recepito in modo acritico la decisione del giudice di prime cure, senza manifestare le ragioni di conferma della pronuncia tenuto conto dei motivi di gravame, senza neanche porsi il problema di una verifica più approfondita.

2. Il motivo di ricorso, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è inammissibile. E' in primo luogo inammissibile la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi ed è agevole in proposito evidenziare che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. - disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 - il controllo sulla motivazione è possibile solo 2 CC 6.05.22 n.R.G. 23671/19 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza.

E' parimenti inammissibile, in secondo luogo, la denuncia di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto poiché il ricorrente chiede in sostanza, inammissibilmente, una nuova e diversa valutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito, in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale. Il giudice di appello ha ritenuto, con esaustiva motivazione, superate le argomentazioni critiche del consulente di parte prof. Ing.

Mauro Dolce (in relazione alle problematiche strutturali), poste a raffronto con le risultanze della esperita CTU a firma dell'Ing. Cetta; in proposito, ha affermato testualmente «da ultimo, la relazione dell'Ing. Dolce si basava sul presupposto che le fondazioni dell'edificio fossero basate su tufo compatto (cfr. pag. 19); mentre il CTU Ing. Cetta ha precisato (cfr. pag.

12) che la consistenza del terreno di fondazione è costituita da "sabbia con argilla limosa debolmente ghiaiosa" richiamando in proposito la relazione del geologo Curari. La relazione del CTU ha dimostrato in definitiva che i vari lavori effettuati (minuziosamente descritti nella relazione dell'Ing. Cetta) hanno modificato l'assetto statico dell'edificio creando la situazione di pericolo lamentata dall'attore» (penultima pagina della sentenza impugnata). Ne discende che la Corte di appello non ha affatto ignorato i rilievi critici formulati dal consulente di parte né ha violato i criteri in materia di onere probatorio; nello specifico, ha richiamato e condiviso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2761/2015) secondo cui la CTU non è qualificabile come mezzo di prova né può essere utilizzata per sgravare le parti dall'onere probatorio, ma può costituire prova quando, come nella specie, si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e 3 CC 6.05.22 n.R.G. 23671/19 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi percepibili solo con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche. Nella fattispecie, ha chiarito che la CTU era l'unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare che le opere eseguite dai convenuti avevano provocato una situazione di dissesto o di pericolo da eliminare, circostanza poi acclarata poiché i vari lavori effettuati (individuati e descritti nella CTU) hanno modificato l'assetto statico dell'edificio creando la situazione di pericolo lamentata dall'attore.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese non avendo le parti intimate svolto difese nel giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-b