Cassation appeal dismissed as inadmissible due to appellant's death and lack of standing to continue proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had died before the judgment was rendered, leaving no heirs to continue the litigation. Although the appellant's lawyer requested the process be extinguished for economy, the Court ruled that death does not automatically interrupt the appeal process nor grant standing to successors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to reimburse the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; In the cassation procedure, the death of a party after the appeal is filed does not interrupt the process, nor does it allow heirs to enter the proceedings, rendering the appeal inadmissible if the party requests extinction due to lack of interest.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 9086/2019 proposto da: PAOLO MASTRAPASQUA, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to GIORGIO MARINO; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Del Tempio Di Giove, n. 21, presso lo studio dell'avv.to FIAMMETTA LORENZETTI che la rappresenta e difende; - controricorrente - e XIER AZIENDA TERRITORIA1,E EDILIZIA RESIDENZIALE t-2 PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via F.
Paulucci De Calboli n. 20/I, presso lo studio dell'avv.to STEFANIA CARRINO che la rappresenta e difende; - contronCorrente - avverso la sentenza n. 6457/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. NL\RCO DELL'UTRI. R ( ; \ 9086/2019 - \ dunanza del 04/05/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 12/10/2018, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Paolo Mastrapasqua diretta all'accer- tamento, nei confronti dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (Ater) del Comune di Roma e di Roma Capitale, del proprio diritto al subentro nell'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pub- blica ai sensi della legge Regione Lazio n. 12/1999; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come - al di là dell'inammissibilità dell'appello proposto dal Ma- strapasqua, per non avere quest'ultimo censurato tutte le rationes de- cidendi poste a fondamento della sentenza impugnata - del tutto cor- rettamente il primo giudice avesse escluso il diritto del Mastrapasqua a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pub- blica rivendicata, atteso il mancato godimento, da parte dello stesso, di tutti i necessari requisiti a tal fine previsti dalla legge; avverso la sentenza appello, Paolo Mastrapasqua propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Co- mune di Roma (Ater di Roma) e Roma Capitale resistono ciascuna con un proprio controricorso; con atto pervenuto presso la Corte di cassazione in data 15/3/2022, il difensore di Paolo Mastrapasqua, sul presupposto dell'in- tervenuto decesso di quest'ultimo e del mancato rinvenimento di eredi o successori dello stesso, ha invocato la dichiarazione di estinzione del processo; considerato che osserva preliminarmente il Collegio come debba essere pronunciata l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere;r 3 \:\ Udienza del 4 maggio 2022 - R.G. n. 9086/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri al riguardo, converrà preliminarmente osservare come il dichiarato decesso del ricorrente (secondo la comunicazione operata dal relativo difensore in questa sede) non valga a spiegare alcuna efficacia in or- dine alla regolare prosecuzione del giudizio di legittimità, dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedi- mento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del pro- cesso, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (cfr., ex pluri- mis, Sez.
L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 - 01); ciò posto, varrà in ogni caso rilevare come la dichiarazione del di- fensore del ricorrente - con la quale lo stesso ha espressamente richie- sto, "per economia processuale", di farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo (atteso l'intervenuto decesso del Mastrapasqua e il mancato rinvenimento di eredi o successori dello stesso) - debba ritenersi tale da rivelare, in termini di oggettiva rilevabilità, il soprav- venuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, sì da giustificare la declaratoria di cessazione della materia del conten- dere e la conseguente inammissibilità del ricorso; varrà, peraltro, rilevare l'inammissibilità per altra via dell'odierno ricorso, nella specie costituita dalla mancata contestazione, ad opera del ricorrente, dell'unica ratio decidendi nella specie impugnabile (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01), concer- nente, in rito, l'avvenuto preliminare rilievo dell'inammissibilità dell'ap- pello; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, Udienza del 4 maggio 2022 - R.G. n. 9086/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al di- spositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civi