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Ordinanza — n. 22829/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal inadmissible due to defective withdrawal by lawyer without special mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22829/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Monica Ardito's cassation appeal inadmissible because her lawyer withdrew the case without a special mandate. Although the withdrawal appeared to extinguish the proceedings, the court ruled it merely caused a cessation of the dispute rather than a valid withdrawal under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Ardito was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, co. 2 c.p.c.; A withdrawal signed solely by a lawyer without a special mandate does not extinguish the proceedings but reveals a lack of interest, leading to a declaration of cessation of the dispute and inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal by lawyer special mandate cessation of dispute inadmissibility declaration Code of Civil Procedure legal costs inadempimento del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 390, co. 2 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 1-bis dello stesso articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018, Rv. 650288 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 21599/2019 proposto da: MONICA _ARDITO, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale Liegi n. 42, presso lo studio dell'avv.to ROBERTO GIOVANNI ALOISIO che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GRAZIA PUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Bafile n. 5 presso lo studio dell'avv.to SERGIO FALCONE, rappresentata e difesa dall'avv.to SALVATORE DE FRANCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 61/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ. DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 2.022 13/02/2019; 856 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL'UTRL Rilevato che, con sentenza resa in data 13/2/2019, la Corte d'appello di Lecce, in accoglimento dell'appello proposto da Grazia Pucci, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte da Monica Ardito per la condanna di Grazia Pucci al pagamento, in proprio favore, di somme a titolo di rimborso spese e di risarcimento danni in relazione all'esecuzione di un contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di abitazione in relazione al quale la Ardito (in qualità di con- duttrice) aveva rivendicato l'esecuzione di lavori di straordinaria am- ministrazione, realizzati in luogo della Pucci, oltre alla denuncia di ta- luni adempimenti della stessa locatrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in con- trasto con quanto sostenuto dal primo giudice, ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte della Ardito, del raggiungimento di alcun ac- cordo tra le parti in ordine al rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per la ristrutturazione dell'immobile locato (al di là dell'in- tervenuta prescrizione del diritto alla relativa restituzione), nonché dell'inesistenza di alcun inadempimento contrattuale imputabile alla medesima locatrice; avverso la sentenza appello, Monica Ardito propone ricorso per cas- sazione sulla base di sei motivi di impugnazione;

Grazia Pucci resiste con controricorso; con atto in data 14/4/2022, il difensore di Monica Ardito ha depo- sitato un atto di rinuncia al ricorso; considerato che, rileva preliminarmente il Collegio di dover dichiarare l'inammissibi- lità del ricorso; varrà considerare, sul punto, come l'atto di rinuncia in questa sede depositato per la ricorrente appaia sottoscritto dal solo difensore della stessa che non risulta munito di mandato speciale a rinunziare;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 21599/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri y al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassa- zione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinun- ziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, co. 2 c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il soprav- venuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è ido- nea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del con- tendere (v. ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018, Rv. 650288 - 01), con la conseguente inammissibilità del ricorso; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 21599/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassaz