Civil appeal dismissed as plaintiff withdrew; third-party debtor status and litigation costs allocated between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal extinguished after the plaintiff, the Municipality of Castelnuovo di Conza, formally withdrew the lawsuit. The third-party debtor, the Presidency of the Council of Ministers, had previously lost its status as a debtor in a prior enforcement proceeding, while Rubner Haus s.p.a. was not defended. Consequently, the court ordered that litigation costs be compensated between the remaining parties rather than assigned to a specific loser.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 616 c.p.c.: When a plaintiff withdraws an appeal, the judgment is extinguished, and if the opposing party is a third-party debtor who has not been defended, litigation costs are subject to compensation between the parties.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21461/19 proposto da: -) Comune di Castelnuovo di Conza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via della Giuliana n. 74, difeso dall'avvocato Giuseppe Vetrano in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - controricorrente - nonché -) Rubner Haus s.p.a.; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 5 gennaio 2019 n. 15; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; Considerato che il Comune di Castelnuovo di Conza ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma 5.1.2019 n. 15, con la quale all'esito di un 2022 giudizio di accertamento dell'obbligo del terz6pignorato (la Presidenza del R.G.N. 21461/19 Camera di consiglio del 21 aprile 2022 Consiglio) venne negata a quest'ultima la qualità di debitore dell'amministrazione comunale; il Comune ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha aderito alla rinuncia; nei confronti della Rubner Haus non è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendovi stata difesa in giudizio da parte di essa; nei confronti della Presidenza del Consiglio le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del fatto che la Presidenza del Consiglio ha assunto la veste di terzo pignorato, in un giudizio di opposizione ex art. 616 c.p.c. cui l'opponente ha rinunciato;
P.q.m. dichiara estinto il giudizio e compensate le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 aprile 2022.