Ordinanza — n. 22796/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARECA Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 35781/2019 proposto da: Immobiliare Pg S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paola Falconieri, n. 100 presso lo studio dell'avvocato Fiecchi Paola che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Macciotta Giuseppe -ricorrente - contro Fallimento Cavi Service S.r.l., in persona del curatore in carica -resistente – nonché contro Acentrica S.p.a., -intimata - avverso la sentenza n. 861/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/10/2018;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22796/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La causa era fissata per l’adunanza camerale del 12/05/2019 per la quale perveniva atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sono pervenute in cancelleria, in data 24/03/2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della Immobiliare PG S.r.l. e dichiarazione di accettazione da parte del Curatore del Fallimento Cavi Service S.r.l., che non risulta essersi costituito in giudizio in luogo dell’originaria controricorrente Cavi Service S.r.l., successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
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RECA Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 35781/2019 proposto da: Immobiliare Pg S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paola Falconieri, n. 100 presso lo studio dell'avvocato Fiecchi Paola che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Macciotta Giuseppe -ricorrente - contro Fallimento Cavi Service S.r.l., in persona del curatore in carica -resistente – nonché contro Acentrica S.p.a., -intimata - avverso la sentenza n. 861/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/10/2018;
Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 35781/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 12/05/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La Immobiliare PG S.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Cagliari, n. 861, del 15/10/2018, di accoglimento dell’appello proposto dalla Cavi Service S.r.l. in materia di opposizione all’esecuzione. La Cavi Service S.r.l. resisteva all’impugnazione. La Acentrica S.p.a., già contumace in appello, rimaneva intimata pure in questa sede dilegittimità.
La causa era fissata per l’adunanza camerale del 12/05/2019 per la quale perveniva atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sono pervenute in cancelleria, in data 24/03/2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della Immobiliare PG S.r.l. e dichiarazione di accettazione da parte del Curatore del Fallimento Cavi Service S.r.l., che non risulta essersi costituito in giudizio in luogo dell’originaria controricorrente Cavi Service S.r.l., successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Ciò in quanto l’accettazione della rinuncia è effettuata dalla parte sostanziale subentrata all’originaria Cavi Service S.r.l., ossia dal Curatore del Fallimento Cavi Service S.r.l. e non vi è necessità, ai fini dellapiena esplicazione dell’accettazione della rinuncia che la parte sia costituita in giudizio o che l’adesione provenga da un Ad. 12/05/2022 CC R.G.N. 35781/2019; estensore:
C. Valle avvocato cassazionista, risultando sufficiente l’esplicazione della volontà di accettare la rinuncia proveniente dalla parte stessa, autorizzata, come nel caso di specie nelle forme di legge dal giudice delegato. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese del predetto giudizio, potendosi in tal senso statuire stante l’esito della lite.
2. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosidi misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consig