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Sentenza — n. 22785/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove the representative's authority in court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22785/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Riscossione Sicilia S.p.A. inadmissible because the company failed to produce the specific power of attorney authorizing its Director General to act as its representative. Although the Director General signed the defense mandate, the original notarized document establishing his voluntary representation was not submitted to the court. Consequently, the Court ruled that the appeal could not be attributed to the correct legal subject, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the representative's authority in court, rendering the appeal attributable to no valid subject.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal representative authority power of attorney procedural defect voluntary representation court costs subject attribution recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile l’appello di Riscossione Sicilia S.p.A., ritenuto tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
Art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 327 c.p
Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile l’appello di Riscossione Sicilia S.p.A., ritenuto tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
art. 378 c.p
23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
art. 77 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
Cass., Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005
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Testo completo

_ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18206 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: 00833920150 ), in persona del Direttore Generale f.f., quale rappresentan- te per procura dell’ente, Gaetano Romano rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato Alberto Giaconia (C.F.: GCN LRT 62R02 B428G) -ricorrente- nei confronti di FORNARO Salvatore (C.F.: FRN SVT 61A01 H168Q) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato Rosario La Rosa (C.F.:

LRS RSR 50R24 M088V) -controricorrente- nonché PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA (C.F.: non indicato), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore COMUNE DI VITTORIA (C.F.: 82000830883), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 795/2016, pubblicatain data 5 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere Augusto Tatangelo; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.

Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa Salvatore Fornaro ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione, Serit Sicilia S.p.A. (poi divenuta Ri- scossione Sicilia S.p.A.), nonché della Prefettura – U.T.G. di Ragusa e del Comune di Vittoria,per contestare una comuni- cazione di iscrizione ipotecaria ed un preavviso di fermo am- ministrativo di beni mobili, notificatigli dal suddetto agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo dagli enti pubblici indicati. Il Giudice di Pace di Vittoria ha annullato l’iscrizione ipotecaria integralmente e il preavviso di fermo limitatamente ai crediti per canoni idrici di cui ad una delle sottostanti cartelle di pa- gamento.

Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile l’appello di Riscossione Sicilia S.p.A., ritenuto tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. Ricorre Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso il Fornaro. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176( e suc- cessive proroghe e modificazioni).

Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e fal- sa applicazione di norme di diritto, ed inparticolare dell’art. 3 della L. n. 742/1969, dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, dell’art. 22 l. 689/81 e 204 bis (oggi artt. 6 e 7 del D.lvo. n. 150/2011) (in relazione all’art. 360n.3 c.p.c.)». Risulta, tuttavia, pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che dà esito negativo 2.In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c.;in mancanza, il ricorso (o il controri- corso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto)e non basta che colui che si qualifica come rap- presentantedell’ente in forza di una procura notarile ne indi- chi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza costante di questa Corte; cfr.

Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 – 01;Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv. Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 622651 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;

Sez. 1 , Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 –01; Se z. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01). Nella specie, la società ricorrente risulta costituita nel presen- te giudizio in persona del Direttore Generale f.f. Gaetano Ro- mano, che si qualifica procuratore(come emerge dalla procu- ra speciale ad litemallegata in calce al ricorso), quindi rappre- sentante volontario della stessa,in virtù di procura sostanziale e processuale rilasciata dal Presidente della Società con atto autenticato dal notaio Claudia Licciardiello di Catania (rep. n. 2031, racc. n. 1460) in data 28 aprile 2015; in tale qualità , dunque, il Romano ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato Giaconia.

L’indicata procura per notaio Licciardiello non è stata però prodotta in giudizio, né ve ne è univoca menzione tra gli atti indicati come prodotti o depositati in questa sede: e da tanto deriva l’inammissibilità del ricorso, per impossibilità di attri- buirlo al soggetto nel cui nome e per cui conto è formato. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, in base al principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dalla parte controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;

Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecen- to/00), oltre € 9,3 0 (nove/30) per esborsi, spese gene- rali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 .

Così deciso nell