Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing interest after new law allowed client to regularize position.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost standing interest following a new regional law that permitted regularization of his housing situation. Although the appellant claimed the new legislation allowed him to pay an indemnity for unauthorized occupation, the Court held that a single party's declaration of no interest, without the other party's consent, constitutes a waiver of the appeal under Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The declaration of lack of interest by one party, absent mutual agreement and reciprocal conclusions, constitutes a waiver of the appeal and renders it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12216-2018 R.G. proposto da: BRUNI RENATO, rappresento e difeso dall’AVV. WLADIMIRA ZIPPARRO, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell’AVV. PAOLO MALDERA, via ORAZIO, 3; – ricorrente – contro AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA (ATER), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’AVV. STEFANIA CARRINO, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultima, via FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI N. 20/E; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6621-2017 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 19/10/2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere Marilena Gorgoni . Oggetto: Assegnazione di alloggio ERP Rilevato che: Renato Bruni ricorre per la cassazione della sentenza n. 6621- 2017 emessa dalla Corte d’Appello di Roma, resa pubblica il 19 ottobre 2017, articolando due motivi; resiste con controricorso ATER di Roma; il ricorrente, con ricorso depositato in data 5 luglio 2012, si opponeva, sostenendo di essere titolare del diritto al subentro nell’assegnazione al nonno, Salvatore Coria, deceduto in data 29 novembre 2010, con il quale aveva coabitato, a far data dal 2002, ininterrottamente, allo scopo di prestargli assistenza, al decreto di rilascio immediato dell’alloggio sito in Roma, via del Peperino n. 4, notificatogli dall’Ater di Roma e giustificato con la verifica della mancanza di un titolo per la detenzione dell’immobile; il Tribunale rigettava il ricorso, stante l’estraneità del ricorrente all’originario nucleo familiare di Salvatore Coria, assegnatario dell’alloggio, e l’impossibilità di invocare a suo favore le condizioni di ampliamento del nucleo familiare, di cui all’art. 12, comma 4, della legge regionale n. 12/1999, non essendosi trovato con l’assegnatario in alcuno dei rapporti ivi indicati, non avendo mai comunicato all’Ater, come prescritto dall’art. 12, comma 5, il suo ingresso nell’alloggio né essendo in possesso di un titolo idoneo a costituire un rapporto locatizio a suo favore; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dall’odierno ricorrente, che lamentava la contraddittorietà, l’illogicità e il travisamento dei fatti, oltre alla violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ. da parte del provvedimento di prime cure, rigettava l’appello, ritenendo l’appellante privo del diritto ad ottenere la voltura del contratto già in essere con Salvatore Coria, atteso che, diversamente da quanto da lui sostenuto, era stato sì ospite del nonno, ma non aveva mai fatto parte del suo nucleo familiare originario e non era titolato, perché la convivenza per prestare assistenza morale e materiale non rientrava tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 12 della legge regionale n. 12/1999, a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio come componente del nucleo familiare ampliato, non bastando a tale fine il cambio di residenza anagrafica e l’avvenuto versamento di alcuni canoni di locazione; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
1) con il primo motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della LR Lazio 12/1999, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.»; oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice d'appello ha ritenuto che i fatti rappresentati non corrispondessero alla fattispecie disciplinata dalla normativa regionale regolante l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; secondo quanto rappresentato essa avrebbe erroneamente interpretato l’art. 12 della legge regionale n. 12/1999 che dispone che in caso di morte dell’assegnatario subentrino nell’assegnazione i componenti del suo nucleo familiare;
2) con il secondo motivo è dedotta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.», per non avere il giudice d'Appello disposto sull’eccezione con cui aveva lamentato l’inesistenza di un atto amministrativo legittimante l’adozione del decreto di rilascio dell’immobile;
3) con comunicazione del 28 marzo 2022 indirizzata solo a questa Corte e pervenuta in data 7 aprile 2022, il ricorrente, tramite il suo rappresentante legale, Wladimira Zipparro, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, perché la sopravvenuta legge regionale n. 1/2020 gli ha consentito di regolarizzare la sua posizione e di pagare una indennità per il periodo di occupazione sine titulo, ed ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse,e di disporre la compensazione delle spese di lite;
4) il Collegio rileva che non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere; la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, infatti, solo se le parti si siano reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice, con la pronuncia, deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 08/06/2005, n. 11962 e successiva giurisprudenza conforme; da ultimo, cfr., tra le decisioni massimate, Cass. 29/07/2021, n. 21757 ) .
Ex a dverso, quando il fatto sopravvenuto ritenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una parte sola e l’altra parte non vi presti adesione e, quindi, non sottoponga al giudice conclusioni conformi in tal senso e la parte, unitamente alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, abbia dichiarato di non avere interesse al ricorso, il giudice può interpretare tale dichiarazione alla stregua di un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.proc.civ.; di conseguenza, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass.12/11/2020, n. 25625);
5) il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
6) le spese sono liquidate come da dispositivo;
6) si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13, se d