Italian court dismisses appeal on contract termination, remanding case due to unclear appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially accepted the appeal against a second-instance judgment that had dismissed a claim for damages following a contract termination. The appellant argued the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding unsold milk and failed to address specific defenses raised during the proceedings. The court found the appellate court's reasoning contradictory and illogical, particularly regarding the timing of objections and the assessment of good faith, leading to the decision to quash the judgment and remand the case for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; Art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.: The Court of Cassation quashes a second-instance judgment when the reasoning is contradictory or fails to address specific exceptions raised by the opposing party, requiring a new examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10385/2019 proposto da: Azienda Agricola Madonna Della Neve di D'onofrio Pasquale, in persona legale rappresentante D'Onofrio Pasquale, elettivamente domiciliata in Bellizzi, via Roma n. 175, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Pizzuti, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Mauro Del Masto -ricorrente - contro Caseificio La Contadina di Di Masi & C. S.r.l., in persona dell'amministratore e legale rappresentante Di Masi Alfonso, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo Studio Placidi, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Caterina -controricorrente - avverso la sentenza n 188/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/2/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13/2/2019 la Corte d'Appello di Salerno, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Caseificio La Contadina di Di Masi & C. s.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib.
Salerno 17/7/2013, confermata l'accertata risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 30/8/2002 con l'Azienda Agricola Madonna della Neve di D'Onofrio Pasquale per «inutile decorso della diffida ad adempiere inviata» da quest'ultima, ha rigettato la domanda di condanna della suindicata società Caseificio La Contadina di Di Masi & C. s.r.l. per mancata prova del danno subito, non avendo in particolare «comunque dimostrato di aver perso la possibilità di piazzare l'intera partita di latte presso altri acquirenti ovvero di averla dovuta interamente distruggere dopo la risoluzione del contratto».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l'Azienda Agricola Madonna della Neve di D'Onofrio Pasquale propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Caseificio La Contadina di Di Masi & C. s.r.I., che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1453, 1458, 1510, 1514, 1477, 1498 c.c., 112, 115, 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia violazione degli artt. 1223, 1227, 1453, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito, abbia erroneamente inteso la condanna disposta dal giudice di 1^ cure come di risarcimento del danno, laddove essa è avvenuta a titolo di «pagamento del prezzo di fornitura del latte, avvenuta in vigenza del rapporto, vale a dire prima che lo stesso venisse risolto con la diffida del 14/01/09».
Lamenta che in ogni caso le è stato erroneamente addossato l'onere, su di essa non incombente, di dimostrare «di aver perso la possibilità di piazzare l'intera partita di latte presso altri acquirenti ovvero di averla dovuta interamente distruggere dopo la risoluzione del contratto». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che il contratto intercorso tra le odierne parti di giudizio, stipulato in data 30/8/2002 ed avente ad oggetto la cessione di «tutta la produzione di latte fresco di bufala» da parte dell'Azienda Agricola Madonna della Neve di D'Onofrio Pasquale alla società Caseificio La Contadina di Di Masi & C. s.r.I., di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo in mancanza di disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza, si è rinnovato fino al 31/8/2009, stante la ravvisata tardività del recesso esercitato dal Caseificio con lettera raccomandata a/r ricevuta dall'Azienza Agricola il 5/6/2008.
Il contratto è stato dichiarato peraltro risolto per effetto dell'«inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere del 14/1/2009 inviata dall'Azienza Agricola» al Caseificio.La condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 77.975,04 liquidata dal giudice di prime cure in favore dell'odierna ricorrente (e corrispondente «al prezzo della fornitura di latte (euro 1,136 al litro per 68.640 litri) che l'Azienza assume di aver staccato presso I frigoriferi della ditta Polak»), è stata nell'impugnata sentenza dalla corte di merito qualificata come «fatta dal primo Giudice senza offrire alcuna motivazione dei criteri di calcolo seguito e sulla base dell'evidente errore di far coincidere il danno subito dall'Azienda Agricola in consegUenza della risoluzione del contratto per altrui inadempimento con il prezzo del corrispettivo che il Caseificio avrebbe dovuto pagare per la fornitura di latte», e riformata in ragione della mancata allegazione e prova da parte di quest'ultima <<di aver perso la possibilità di piazzare l'intera partita di latte presso altri acquirenti ovvero di averla dovuta interamente distruggere dopo la risoluzione del contratto».
Orbene, tale assunto è erroneo. A tale stregua la corte di merito, in violazione della regola ex art. 2697 c.c., ha posto a carico dell'odierna ricorrente un onere probatorio cui la medesima ex artt. 2053 e 2058 c.c. non è invero tenuta. Né d'altro canto è dato comprendere la ratio decidendi posta a base di siffatta affermazione, come del pari deve dirsi con riferimento all'ulteriore assunto secondo cui «al di là del generale onere probatorio che ex art. 1453 c.c. le incombeva quale parte attrice nell'azione di risoluzione contrattuale, la necessità di offrire rigorosa dimostrazione del danno effettivamente subito derivava altresì in capo all'Azienda Agricola sia dal comportamento stragiudiziale tenuto, giacché l'Azienda aveva inviato la prima diffida al Caseificio soltanto il 06/11/08, cinque mesi dopo che quest'ultimo aveva manifestato la volontà di non rinnovare il contratto e dopo aver già venduto a terzi il latte relative al mese di settembre 2008 ( peraltro in violazione dell'obbligo assunto in contratto di cedere tutta la produzione al Caseificio La Contadina srl ), sia dal tenore della domanda di rimborso del costo del noleggio delle celle frigorifero che l'attrice ha avanzato soltanto per il periodo sino al 31/12/08, quando ancora il contratto non era stato risolto, e senza alcuna allegazione della sorte della fornitura di latte nel periodo successivo».
Non risulta alla stregua del medesimo in particolare evincibile se la corte di merito abbia fondato l'annullamento della condanna al pagamento della somma liquidata dal giudice di prime cure in favore dell'odierna ricorrente anche alla stregua della ravvisata violazione da parte dell'odierna ricorrente dell'obbligo di buona fede o correttezza ( v. Cass., 2/4/2021, n. 9200; Cass., 6/5/2020, n. 8494; Cass., 15/2/2007, n. 3462 ) o della ritenuta integrazione da parte della medesima dell'ipotesi del c.d. danno evitabile ex art. 1227, 2° co., c.c. ( v.
Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 27/10/2015, n. 21782). Atteso che la motivazione risulta invero non ben comprensibile e illogica in ragione della evidente contradditorietà con quanto in premessa esposto al § 4.1.2 ( <<La ritenuta tardività della disdetta con consegeunte automatico rinnovo del contratto assorbe gli altri rilievi relativi al comportamento tenuto dall'Azienda Agricola dopo aver ricevuto quella che essa riteneva una tardiva disdetta, sollevati dalla difesa dell'appellante Caseificio in atto di gravame - ovvero il silenzio dopo la ricezione della disdetta e sino alla nota del 06/11/08; il silenzio sulla partita di latte prodotto nei primi 14 giorni di settembre; la circostanza che la domanda aveva ad oggetto solo il latte prodotto dal 15 settembre al 29 dicembre 2008; la dimostrazione che il latte relative al mese di settembre 2008 era stato venduto ad altra impresa; la considerazione complessiva della condotta dell'Azienda Agricola come di mala fede-» ), va per altro verso osservato che -come eccepito dall'odierna ricorrente nei propri scritta difensivi- la corte di merito non dà al riguardo nemmeno debitamente conto, trattandosi di eccezione in senso stretto ( v.
Cass., 27/7/2015, n. 15750; Cass., 31/10/2014, n. 23148; Cass., 15/10/2004, n. 20324. E già Cass., 11/12/1968, n. 3951 ), se vi sia stata al riguardo specifica e tempestiva eccezione da parte dell'odierna controricorrente, non potendo assegnarsi in proposito decisivo rilievo alla generica indicazione recata nell'impugnata sentenza secondo cui «anche per la contestazione mossa dalla convenuta alla pretesa avanzata in citazione» ( v. pag. 8). Alla fondatezza nei suindicati termini del 10 e del 3° motivo consegue la cassazione in relazione del ricorso, assorbito il 2° motivo ( con il quale la ricorrente denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia omesso di considerare la <difficoltà di commercializzare il latte da parte degli allevatori» in ragione «della profonda crisi che all'epoca aveva colpito il settore», sicché «nessuna colpa poteva essere ravvisata in capo al ricorrente per la mancata vendita» ), con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giud