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Ordinanza — n. 22713/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court properly evaluated evidence without exceeding official powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22713/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly exercised its authority to evaluate evidence. The appellants argued for a re-examination of facts and proof weight, but the court emphasized that appellate review is limited to legal errors, not factual re-evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the condominium was awarded the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The court of appeal may evaluate the weight of evidence proposed by the parties; it is inadmissible to complain that the court attributed greater convincing force to some proofs than others, as this constitutes a prohibited re-examination of the merits.

Parole chiave

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appellate evidence evaluation cassation inadmissibility factual re-examination official powers convincing force of proof procedure di ricorso motivi di revisione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Quanto a quest'ultimo profilo va ulteriormente osservato ( avuto in particolare riferimento al 2°, al 40, al 5°, al 6° e al 70 motivo ) che le censure ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. ( v.
Art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
101, 140 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano «violazione ed errata applicazione» degli artt.
Art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
115, 140, 156, 159, 160, 161, 171, 228, 291, 293 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 4° motivo denunziano violazione degli artt.
Art. 101, 140 c.p.c.
Art. 100, 115, 246 c.p.c.
Con il 90 motivo denunziano violazione dell'art. 100, 115, 246 c.p.c., 832, 2697 c.c., in riferimento all'art.
Art. 2697 c.c.
art. 112 c.p
Con il 3° motivo denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art.
artt. 116 c.p
Con il 5° motivo denunziano violazione degli artt. 116 c.p.c., 843 c.c., in riferimento all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25/11/2021, n. 36631
Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867
36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n.
Cass., 23/10/2018, n. 26769
20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425
26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598
22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n.
Cass., 10/6/2016, n. 11892
16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892.
Cass., 28/11/2007, n. 24755
altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n.
Cass., 20/6/2006, n. 14267
24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n.
Cass., 12/2/2004, n. 2707
14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).
Cass., 14/3/2006, n. 5443
Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
Cass., 12/5/2022, n. 15140
Cass., 12/5/2022, n. 15140; Cass., 17/6/2019, n.
Cass., 17/6/2019, n. 16141
15140; Cass., 17/6/2019, n. 16141 Cass., 21/5/2018, n.
Cass., 21/5/2018, n. 12515
16141 Cass., 21/5/2018, n. 12515;
Cass. 17/6/2013, n. 15106
Cass. 17/6/2013, n. 15106; Cass., 13/10/2011, n.
Cass., 13/10/2011, n. 21141
15106; Cass., 13/10/2011, n. 21141; Cass., Sez.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4775/2019 proposto da: Eleonora Immobiliare Unipersonale Sri -in persona ammin.re unico sig. Magi Eleonora Maria-, Magi Eleonora Maria, entrambe elettivamente elarniciliate in Roma, Via T. Campanella n. 41 G, presso lo studio dell'avvocato {_alla Perciballi, che le rappresenta e difende -ricorrente - contro Condominio di Via Romeo Romei n. 35 Roma, in persona amministratore sig. De Pasquale Giuseppe Maria Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio dell'avvocato Filippo Aiello, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Stefano Muggia -controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 3/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANOSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3/1/2018 la Corte d'Appello di Roma ha respinto i gravami interposti dalla società Eleonora Immobiliare s.r.l. e dalle sig.

Maria Di Sabato ed Eleonora Maria Magi -in via principale- nonché dal Condominio di via R. Romei Roma -in via incidentale- in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 14112/2010, di parziale accoglimento della domanda da quest'ultimo nei confronti delle prime originariamente proposta di accesso «anche tramite l'impresa appaltatrice e le sue maestranze a tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'appartamento interno 2 di proprietà della s.r.l. Eleonora Immobiliare e in uso a Maria Di Sabato e Eleonora Maria Magi, compresi gli spazi a giardino sul lato prospiciente Via Trionfale, con facoltà di utilizzazione di attrezzature e strumenti di lavoro e dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere di restauro conservativo deliberati dall'assemblea condominiale»; con rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal Condominio e di quella in via riconvenzionale spiegata dalla società Eleonora Immobiliare s.r.l. di risarcimento «dei danni derivati al giardino dal posizionamento del macchinario "Ragno" e dalla rimozione forzata dell'auto Bianchina dal posto di sua pertinenza».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Eleonora L ,n.vs-CAR./ Immobiliare s.r.l.rtroporreora ric rso per cassazione, affidato a 10 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Condominio di via R. Romei Roma. MOTIVI DELLA DECISIONECon il 1° motivo le ricorrenté denunzio «violazione ed erronea applicazione» degli artt. 101, 140 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano «violazione ed errata applicazione» degli artt. 115, 140, 156, 159, 160, 161, 171, 228, 291, 293 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

Con il 3° motivo denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 4° motivo denunziano violazione degli artt. 100, 115, 246 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 5° motivo denunziano violazione degli artt. 116 c.p.c., 843 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; nonché «erronea motivazione», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Con il 6° motivo denunziano violazione degli artt. 116 c.p.c., 843 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «erronea motivazione», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 7° motivo denunziano violazione degli artt. 112, 113, 228, 16, 700 c.p.c., 832, 843, 1170, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con 1'8° motivo denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., 1832, 843i, 11120,2-69/ z.cA, in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con il 90 motivo denunziano violazione dell'art. 100, 115, 246 c.p.c., 832, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

Con il 100 motivo denunziano violazione dell'art. 96 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. E' rimasto nella specie nel giudizio di merito accertato e affermato il diritto del Condominio «ad accedere, anche tramite l'impresa appaltatrice e le sue maestranze, a tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'appartamento interno 2 di proprietà della s.r.l. Eleonora Immobiliare e in uso a Maria Di Sabato e Eleonora Maria Magi, compresi gli spazi a giardino sul lato prospiciente Via Trionfale, con facoltà di utilizzazione di attrezzature e strumenti di lavoro e dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere di restauro conservativo deliberati dall'assemblea condominiale», con condanna delle originarie convenute Eleonora Immobiliare s.r.I., Di Sabato e Magi a «consentire detto accesso», come già ordinato con provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

E' stata peraltro rigettata sia la domanda del Condominio di condanna delle suindicate convenute al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei conseguentemente lamentati danni, sia la domanda in via riconvenzionale proposta dalle originarie convenute Eleonora Immobiliare s.r.I., Di Sabato e Magi di «risarcimento dei danni derivati al giardino dal posizionamento del macchinario "Ragno" e dalla rimozione forzata dell'auto Bianchina dal posto di sua pertinenza», nonché di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Orbene, a fronte di tale accertamento in fatto e delle ragioni poste dai giudici di merito a base delle conclusioni raggiunte nell'impugnata sentenza, l'odierna ricorrente prospetta invero censure che risultano anzitutto formulate in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. [ là dove fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, ai «documenti», alla «relazione peritale dell'arch.

Clementelli, alla «memoria 184 cod. civ. ... del 19.10.2007», alla «prova per testi sulle circostanze da n. 1 a n. 15 ivi elencate», alle «prove documentali prodotte dalle dr.sse di Sabato e Magi», alle «dichiarazioni dell'Amministratore ... e dell'arch. Streppetti», a «una CTU del 2007 estranea al presente giudizio» ) che si limitano a meramente richiamare, senza invero debitamente riprodurre -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ) 1.A tale stregua, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- del tutto apodittiche ( v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664;

Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Senza sottacersi che il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa a pena d'inammissibilità del ricorso prescritto all'art. 366, 10 co. n. 3, c.p.c. non risulta invero soddisfatto (anche) allorquando come nella specie le ricorrenti riportino ( parte del)la scansione delle fasi del processo mediante la riproduzione di uno o più atti del processo [ nel caso, l'impugnata sentenza, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 5/8/2005, la sentenza di 10 grado ] ( cfr.

Cass., 7/5/2021, n. 12164 ).Al di là della formale intestazione dei motivi- le ricorrenti prospettano altresì inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Quanto a quest'ultimo profilo va ulteriormente osservato ( avuto in particolare riferimento al 2°, al 40, al 5°, al 6° e al 70 motivo ) che le censure ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ( salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio ) (art. 115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. ( v.

Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707). Le odierne ricorrenti inammissibilmente propettano in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). L'inammissibilità del ricorso rende superfluo farsi luogo all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della Di Sabato, originaria convenuta che ha partecipato ( anche ) al giudizio di gravame, giacché essa verrebbe a risolversi in un'inutile allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti ( cfr. Cass., 12/5/2022, n. 15140; Cass., 17/6/2019, n. 16141 Cass., 21/5/2018, n. 12515;

Cass. 17/6/2013, n. 15106; Cass., 13/10/2011, n. 21141; Cass., Sez. Un., 22/3/2010, n. 6826 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Condominio, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.400,00, di cui euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente Condominio. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per i9 il versamento da parte delle ricorrenti aillegre dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell