Italian Supreme Court dismisses appeal on breach of contract, ruling plaintiff failed to prove negative obligation breach.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Siro S.r.l.'s appeal against the lower court's judgment in favor of Japanparts S.r.l. regarding a contract dispute over exclusive product distribution. The court held that while the plaintiff alleged the defendant breached a negative obligation by selling to other clients, the burden of proof for such a breach remained entirely with the plaintiff. Consequently, the appeal was rejected because the plaintiff failed to provide sufficient evidence that the defendant actually sold the products to third parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277, 1569 c.c.; Art. 2967, 1218 c.c.: In cases involving a negative obligation, the creditor claiming breach bears the burden of proving the non-performance, not merely alleging the circumstance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38369/2019 R.G. proposto da SIRO S.r.l., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Pierluigi, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio VII n. 268; - ricorrente - contro 3APANPARTS S.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e Zo.22 difesa dagli avv.ti Claudio Consolo, Giovanni Maccagnani e Luigi Manzi, giusta '55‘ procura speciale allegata al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;
A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 38369/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1995/2019, pubblicata il 15 maggio 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere Irene Ambrosi. FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Venezia ha rigettato sia l'appello principale proposto da Siro s.r.l. sia quello incidentale proposto da Japanparts s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Verona, confermandola e compensando le spese del grado tra le parti.
Con atto di citazione del giugno 2009 Japanparts S.r.l. aveva convenuto la società Siro davanti al Tribunale di Verona al fine di far dichiarare la inesistenza dell'inadempimento lamentato da Siro e la intervenuta cessazione del rapporto contrattuale con la convenuta società per effetto del recesso intimato nel maggio 2009. Con successivo atto di citazione dell'ottobre 2009 la società Siro s.r.l. aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Tivoli Japanparts, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Tivoli aveva poi dichiarato la continenza della causa proposta davanti a sé rispetto a quella proposta dinanzi al Tribunale di Verona. Una volta riassunto, il giudizio veniva riunito a quello già incardinato e il Tribunale di Verona, sulla base dell'istruttoria compiuta dinanzi al Tribunale di Tivoli, dichiarava che il contratto si era risolto in modo automatico per il recesso esercitato dalla controparte Japanparts s.r.l. come da contratto e rigettava la domanda proposta da Siro verso Japanparts. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, la società Siro s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Ha resistito con controricorso la Japanparts s.r.l. A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 38369/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, "Violazione e falsa applicazione degli artt. 329, secondo comma, 277 e 112 c.p.c., 1569 c.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, I comma, nn. 3 e 5, c.p.c.", la società ricorrente contesta il passo motivazionale in cui la sentenza impugnata osserva «Fermo restando che il rapporto si è prolungato fino al recesso del 23.4.2009, rectius 15.5.2009 (vd.
Raccomandata Japanparts doc.
5) e che su questo punto è intervenuto il giudicato interno non essendo stata proposta impugnazione, non v'è dubbio che Siro doveva dimostrare l'inadempimento di Japanparts ovvero che quest'ultima aveva violato in epoca anteriore detta esclusiva di fonte contrattuale». In primo luogo, avrebbe errato il giudice di appello nell'aver ritenuto sceso il giudicato interno sulla durata del rapporto contrattuale, questione, in vece, specificatamente censurata col primo motivo di appello, tenuto conto che già il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che il rapporto contrattuale in scadenza fissata il 31.12.1994 non consentiva l'applicabilità della facoltà di disdetta riconosciuta alla Japanparts oltre quella data; quindi, per il tempo successivo, trasformatosi il rapporto contrattuale a tempo determinato in tempo indeterminato, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina del recesso ex art. 1569 c.c. e che la Japanparts aveva esercitato la facoltà di recesso- in spregio ai criteri di buona fede e correttezza -, soprattutto in considerazione del contesto di grave inadempimento contrattuale già consolidatosi; in proposito, veniva trascritto integralmente il testo del primo motivo di appello nel ricorso.
Su tale aspetto, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 277, 359 e 112 c.p.c. per non avere esaminato il primo motivo di appello.A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 38369/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi 2. Con il secondo motivo "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 1564, 2735 c. c., 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, I comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c." si contesta, in particolare, come l'invalidità e l'inefficacia del recesso - per essere stato intimato in un contesto di grave inadempimento della recedente - renderebbe errata anche la ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'appellante non avrebbe dimostrato «l'inadempimento di Japanparts, ovvero che quest'ultima in epoca anteriore all'esercizio della facoltà di recesso aveva violato detta esclusiva fonte contrattuale»; ciò sarebbe stato affermato senza tener conto di circostanze di fatto discusse tra le parti idonee a orientare in senso diverso la decisione (la violazione del diritto di esclusiva da parte Japanparts ben prima che esercitasse il diritto di disdetta; la nota del 9 marzo 2009 con cui la Siro contestava immediatamente la violazione del patto di esclusiva da parte di Japanparts la quale rispondeva con successiva missiva del 29 marzo 2009 ammettendo di vendere i prodotti al gruppo Giadi su tutto il territorio nazionale e quindi in violazione del patto di esclusiva della vendita sulla regione Lazio riservata alla Siro); pertanto, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 116 c.p.c. nonché gli artt. 2735 e 2697 c.c. avendo trascurato l'efficacia di prova legale della confessione stragiudiziale, errore rilevante sia come nullità della sentenza sia come vizio di motivazione; infine, contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'appellante non avrebbe indicato quale altra società avesse venduto tali prodotti in violazione dell'esclusiva sia perché il gruppo Giadi era stato indicato dalla stessa 3apanparts sia da quanto riferito dai testimoni sentiti.
In conclusione, l'argomentazione della sentenza impugnata risulterebbe talmente incongrua da rendere impossibile la ricostruzione del percorso logico in base al quale la Corte di appello è giunta ad escludere la sussistenza dell'inadempimento e la sua anteriorità rispetto all'intimazione del recesso.
3. Con il terzo motivo "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 1564, 1568 e 2697 c.c., 277 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, I A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 38369/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi comma, nn. 3e 5, c.p.c." si insiste nel denunciare che la sentenza impugnata "con affermazioni peraltro di puro stile" ha ritenuto che Siro si sarebbe limitata a ripetere in termini generici che i prodotti Japanparts erano commercializzati da altra società, non indicando neppure quale altra società abbia venduto i prodotti de quibus, tema probatorio di cui però era onerata la controparte; quindi la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 277, 359 e 112 c.p.c., non avendo esaminato il secondo motivo di appello ove era dedotta la violazione dell'art. 1568 c.c.
4. Le doglianze lamentate in tutti e tre i motivi con riferimento al vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sono inammissibili stante la preclusione di cui all'art. 348 ter commi 4 e 5 c.p.c. Va sottolineato inoltre che in presenza di una "doppia conforme", il ricorrente non ha assolto all'onere, su di lui gravante, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., di evidenziare le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, 15/03/2022 n. 8320).
5. Quanto alle restanti censure, il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui, come correttamente deduce parte controricorrente, l'odierna ricorrente in appello si era doluta soltanto della violazione di cui all'art. 1569 c.c. e il tema della asserita violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede della controparte era stato introdotto ex novo in appello da Siro, detto tema è stato debitamente contestato da Japanparts (v. pag. 8 in controricorso ove si richiama testualmente la contestazione contenuta nella comparsa di costituzione in appello della Japanparts alle pagg. 14 e 15).
È pure infondato in quanto la sentenza impugnata ha affermato che Siro avrebbe dovuto dimostrare l'inadempimento di Japanparts e non lo ha dimostrato, per cui l'intera argomentazione formulata in ordine alla disdetta A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 38369/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi non è dirimente né è stato impugnato il punto del prolungamento del contratto in appello. In tale prospettiva, le plurime dedotte violazioni e false applicazioni delle norme evocate sono formulate soltanto formalmente ma sottendono ad un riesame del merito probatorio a cui non è consentito accedere. 5.2.
Il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, è anch'esso - quanto alle restanti censure - in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile la doglianza con cui si deduce la violazione dell'art.116 c.p.c. perché l'apprezzamento dei risultati dell'istruttoria è compito del giudice di merito ed è inammissibile anche la doglianza sulle vendite indirette ex artt. 1568 e 1569 c.c. anch'essa dedotta ex novo e mai richiesta prima come correttamente eccepito dalla controricorrente (pagg 9 e 10 in controricorso). È poi infondata la censura con cui si imputa alla decisione impugnata di aver ignorato una prova legale tenuto conto che la pretesa confessione stragiudiziale è risultata, per come accertata dalla Corte di appello, inesistente; difatti, la sentenza impugnata precisa che Siro si lamentava che i prodotti 3apanparts venissero commercializzati da altre società, non che la predetta li avesse venduti (sentenza impugnata pag. 4 in motivazione). 5.3.
Parimenti infondato il terzo motivo. La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2967, 1568 e 1218 c.c. e richiama in proposito la massima della decisione [Cass. Sezioni Unite n.13133/2011] rectius, Cass. Sez. U, 30/10/2001 n. 13533, decisione risolutiva dell'allora esistente contrasto interpretativo, secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 38369/2019 Pres.
L. Rubino Est. I. Ambrosi convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento". Orbene il menzionato principio, di cui la ricorrente denuncia la violazione, non è riportato integralmente e nella parte della massima più rilevante per il caso di specie, ove le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto cura, opportunamente, di aggiungere e precisare che la regola per la quale il creditore, che agisca per il risarcimento dei danni, deve soltanto dimostrare la sussistenza della fonte genetica (negoziale o legale) del suo diritto, incontra, tuttavia, un limite quando si tratti di far valere l'inadempimento di una obbligazione negativa, nel qual caso la prova dell'inadempimento medesimo è sempre a carico del creditore istante (Cass.
Sez. U, 30/10/2001 n. 13533, punto 5, del considerando in diritto; conformemente: Cass. Sez. 3, 15/02/2005 n. 2976; Cass. Sez. 1, 28/07/2015, n.15847). Nel caso in esame, il risarcimento dei danni risulta collegato proprio all'asserito inadempimento di una obbligazione negativa quale è quella di non rifornire altri clienti in un dato ambito territoriale dei prodotti concessi in esclusiva al proprio contraente.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato, le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 38369/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deG ricorrente dell'ulteriore importo a tit