Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to properly allege contract termination and omission of pronouncement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by DOME'S S.r.l. against the Second Instance Court's decision in favor of T.I.M.E. The appellant argued that the lower court erred in applying civil code provisions regarding invalid clauses and contract termination. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically allege where and how they requested contract termination, violating procedural requirements for omission of pronouncement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically allege the request for contract termination or the exception of non-performance, as such omissions must be formally deduced in the appeal to allow the court to verify their ritual and timely formulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2548/2019 R.G. proposto da Società DOME'S S.r.I., in persona del legale rappresentante, amministratore unico, rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Calloni e Antonio Rizzo, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Toscana n. 10; - ricorrente - contro 2,02, 8r34 T.I.M.E. - TECNICHE di INSTALLAZIONE METODI di ELABORAZIONE S.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Pardini e Paolo Gallinelli, giusta procura speciale allegata alla memoria A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 2548/2019 Pres.
L. Rubino Est. I. Ambrosi di costituzione nuovo difensore, intervenuto il decesso dell'avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Pompeo Magno n. 7; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2524/2018, pubblicata il 2 novembre 2018, notificata il 7 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi. FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Firenze ha accolto l'appello proposto da T.I.M.E. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, -con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dalla società DOME'S s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo richiesto dalla predetta T.I.M.E. ed ottenuto dal Tribunale della stessa città, con cui veniva ingiunto a DOME'S il pagamento dell'importo di euro 13.020,00, oltre interessi e accessori, a titolo di quattro fatture insolute (nn. 2473/04, 813/05, 1031/05 e 1450/05) relative al contratto di fornitura della licenza d'uso del programma applicativo denominato BMS e degli interventi di manutenzione e assistenza asseritamente effettuati dal personale della predetta società in relazione al programma applicativo installato - e, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando DOME'S al pagamento in favore di T.I.M.E. dell'importo di Euro 18.265,51, oltre interessi e spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, la società DOME'S s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso la T.I.M.E. s.r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie.A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 2548/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo "Violazione e falsa applicazione ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.: la Corte di appello di Firenze ha erroneamente omesso di considerare che la decadenza della garanzia pattuita costituiva una clausola illegittima, in applicazione sia dell'art. 1341 c. c. sia dell'art. 1579 c. c.
Ulteriore violazione dell'art. 1366 c. c. in relazione ai vizi sopravvenuti" la società ricorrente contesta che il giudice di appello, erroneamente, abbia affermato che la DOME'S non avesse fornito prova di cui era onerata, di aver tempestivamente denunciato i vizi del programma concesso in uso dalla società T.I.M.E. come, in vece, richiesto dalla clausola 5.1. del contratto stipulato il 28 ottobre 2004 secondo cui "la fornitrice del contratto di fornitura del software garantisce il buon funzionamento dei programmi forniti. Tale garanzia comporta unicamente la modifica a carico di T.I.M.E. dei programmi che risultassero difettosi.
Il cliente è tenuto, pena decadenza da ogni azione, a comunicare per iscritto alla T.I.M.E. qualsiasi rilievo o reclamo in merito ai Programmi forniti entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di consegna degli stessi". Evidenzia in proposito che la clausola avrebbe dovuto essere dichiarata nulla perché vessatoria, non approvata per iscritto e stilata unilateralmente dalla fornitrice e che al contratto in oggetto -quale contratto atipico riconducibile nello schema della locazione - sarebbe applicabile la disciplina di cui all'art. 1579 c.c. che impone secondo una interpretazione di buona fede del contratto di ritenere l'inefficacia del patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa, se i vizi sono tali da renderne impossibile il godimento.
Aggiunge, in proposito, di aver documentato di essersi dovuta rivolgere ad altro fornitore nell'impossibilità di godere della cosa fornitale da T.I.M.E., tra l'altro, per stessa ammissione di quest'ultima che aveva riconosciuto le problematiche denunciate da DOME'S che le avevano impedito di utilizzare il programma informatico in A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 2548/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi comparsa conclusionale, accertate anche dalla perizia del dr. Spadoni (come da documentazione allegata).
2. Con il secondo motivo "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.: la Corte di appello di Firenze ha erroneamente richiamato la disciplina in materia di vizi, in violazione dell'art.1453 c.c." si contesta, in particolare, come gravemente erroneo, il richiamo fatto dal giudice di appello alla disciplina dei vizi dell'opera, anche come regolamentata pattiziamente secondo la ricordata clausola 5.1. del contratto di fornitura atteso che l'inadempimento complessivo della fornitrice, prevarrebbe sulla sussistenza di uno o più vizi della cosa fornita e avrebbe legittimato la domanda di risoluzione comunque formulata e l'eccezione di inadempimento, rimedi richiesti dalla società utilizzatrice.
3. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La sentenza impugnata ha deciso sulla base delle seguenti argomentazioni: - ha accertato che DOME'S non ha provato di aver sporto tempestiva denuncia dei vizi della fornitura fornitale da T.I.M.E. rituale denuncia dei vizi; - ha ritenuto che, a seguito dell'installazione del programma software avvenuta il 10.01.2015, le missive inviate da DOME'S a T.I.M.E. il 17.05.2015 non consentissero di ravvisare una rituale denuncia dei vizi, tenuto conto che la società DOME'S aveva segnalato solo alcune "problematiche" riconducibili alla errata utilizzazione della fornitura, non imputabile alla società T.I.M.E., come confermato dalle dichiarazioni testimoniali del responsabile tecnico di quest'ultima società; - ha ritenuto non provato da DOME'S il riconoscimento dei vizi da parte di T.I.M.E., difatti le deposizioni testimoniali confermavano le attività di assistenza e consulenza contrattualmente prestate da T.I.M.E; -ha infine considerato che, pur ritenute le contestazioni come rituali denunce per vizi, esse erano tardive, trascorso il termine di 90 giorni dalla fornitura previsto dalla clausola 5.1. del contratto e decorrente dal 10 gennaio 2005.A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 2548/2019 Pres.
L. Rubino Est. I. Ambrosi Come risulta, la motivazione della sentenza impugnata è pertanto fondata su plurime rationes decidendi: in particolare, essa, in punto di fatto, ha affermato che non vi è prova della rituale denuncia dei vizi da parte della società DOME'S e comunque, ne ha evidenziato la tardività. Sotto questo aspetto, il motivo è inammissibile; difatti, mediante l'apparente denuncia di violazione di legge, parte ricorrente tende ad ottenere dalla Corte di Cassazione un inammissibile riesame del merito della controversia. Il motivo è pure infondato in quanto parte ricorrente denunciando l'illegittimità per asserita vessatorietà della clausola 5.1. del contratto di fornitura de quo, non ha dedotto in proposito, non contrastando, ed anzi confermando, la tesi del giudice del merito, secondo cui i vizi non erano stati formalmente denunciati.
Né le circostanze addotte, a monte della stipula del contratto de quo (licenza d'uso di programma applicativo quale contratto atipico con approvazione per iscritto, con necessaria sottoscrizione, a pena di nullità della clausola, ove viene stabilita una decadenza a carico dell'aderente) - tutte valutazioni di puro fatto che avrebbero dovuto essere rimesse all'insindacabile accertamento del giudice di merito - sono o possono essere apprezzate in questa sede di legittimità.
4. Il secondo motivo è inammissibile sotto due concorrenti profili. Sotto un primo aspetto, è inammissibile in violazione del principio di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto parte ricorrente deduce il complessivo inadempimento della fornitrice che avrebbe legittimato la domanda di risoluzione e l'eccezione di inadempimento formulata dalla società utilizzatrice, ma non allega dove e come ha richiesto la risoluzione del contratto. Sotto un secondo aspetto, come correttamente evidenzia controparte. la censura avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di legittimità come vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e non come violazione di legge.
Come già affermato da questa Corte il vizio di omessa pronuncia, esige che sia fornita adeguata deduzione sia della domanda o eccezione di A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 2548/2019 Pres. L. Rubino Est. I. Ambrosi cui sia stato investito il giudice di merito, autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate, riportandole nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo eio del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.
Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. (In tal senso, Cass. Sez. 2 14/10/2021 n. 28072).
5. Pertanto, il ricorso è rigettato, le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte det ricorrend/ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato ar