Ordinanza — n. 22239/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso n. 25774/19 proposto da: -) Tafi Luca, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Francesco Santucci in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; - ricorrente - contro -) Velier s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Livorno 27 giugno 2019 n. 699; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. La Velier s.p.a. chiese e ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di Luca Tafi, imprenditore individuale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 629 c.p, articolo 3 d.p.r. 581/95, articoli 2193 c.c; Ordinanza — n. 22239/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con sentenza 27 giugno 2019 n. 699 il Tribunale di Livorno dichiarò cessata la materia del contendere quanto all'opposizione, e condannò l'opponente alla rifusione delle spese in favore della Velier s.p.a.. Il Tribunale osservò che, se si fosse esaminato il merito dell'opposizione, questa si sarebbe dovuta dichiarare infondata, in quanto il precetto era stato notificato alla residenza dell'imprenditore individuale risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, residenza che Luca Tafi avrebbe avuto l'onere di far modificare entro 30 giorni dal trasferimento, ai sensi dell'articolo 3 d.p.r. 581/95.
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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 25774/19 proposto da: -) Tafi Luca, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Francesco Santucci in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; - ricorrente - contro -) Velier s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Livorno 27 giugno 2019 n. 699; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. La Velier s.p.a. chiese e ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di Luca Tafi, imprenditore individuale.
Il decreto ingiuntivo, mancando l'adempimento spontaneo, fu messo in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi. Luca Tafi propose opposizione agli atti esecutivi deducendo che il pignoramento era nullo perché notificato ad una residenza dalla quale egli si era trasferito ormai da tempo. Il giudice dell'esecuzione dispose la sospensione della procedura esecutiva e 83(< fissò il termine per l'introduzione del giudizio di merito. La Velier s.p.a. a questo punto rinunciò all'esecuzione ex articolo 629 c.p.c..R.G.N. 25774/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 2.
Luca Tafi introdusse ugualmente il giudizio di merito, chiedendo al Tribunale che, accertata la cosiddetta "soccombenza virtuale" della Velier s.p.a., questa fosse condannata alla rifusione delle spese di lite.
3. Con sentenza 27 giugno 2019 n. 699 il Tribunale di Livorno dichiarò cessata la materia del contendere quanto all'opposizione, e condannò l'opponente alla rifusione delle spese in favore della Velier s.p.a.. Il Tribunale osservò che, se si fosse esaminato il merito dell'opposizione, questa si sarebbe dovuta dichiarare infondata, in quanto il precetto era stato notificato alla residenza dell'imprenditore individuale risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, residenza che Luca Tafi avrebbe avuto l'onere di far modificare entro 30 giorni dal trasferimento, ai sensi dell'articolo 3 d.p.r. 581/95.
4. La sentenza di merito è stata impugnata per cassazione da Luca Tafi con ricorso fondato su un motivo. La Velier s.p.a. non si è difesa in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2193 c.c. e 8, quinto comma, della legge 580/93. Nella illustrazione del motivo è sviluppata, a sostegno della censura, un'argomentazione così riassumibile: -) Luca Tafi è un piccolo imprenditore; -) i piccoli imprenditori sono iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese; -) l'articolo 8, quinto comma, della legge 580/93 stabilisce che l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese "ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia".
Da questa definizione il ricorrente fa discendere la conseguenza che le risultanze della sezione speciale del registro delle imprese non potevano essere utilizzate dal creditore per ricavare la residenza del debitore esecutato.R.G.N. 25774/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 1.1 II motivo è infondato. E', vero, infatti, l'esatto contrario di quanto invocato dal ricorrente: .le risultanze del registro delle imprese per i piccoli imprenditore hanno lo stso valore di un certificato anagrafico di residenza. Il Tribunale, dunque, ha correttamente ricostruito il quadro normativo. 1.2.
Infatti l'articolo 18, secondo comma, lettera (a), d.p.r. 581/95 (recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della I. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"), stabilisce che l'imprenditore il quale si iscrive nelle sezioni speciali del registro delle imprese (come nel caso oggi in esame) deve indicare, tra gli altri dati, la "residenza anagrafica"; ed il successivo terzo comma della medesima norma stabilisce che l'imprenditore deve chiedere le modifiche "relative agli elementi sopra indicati" entro 30 giorni da quello in cui si è verificata la variazione.
In mancanza di tale richiesta pertanto, correttamente il creditore procedente ha notificato il pignoramento nella residenza anagrafica risultante dal registro (Ai delle imprese. La norma invocata dal ricorrente, secondo cui "l'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia", lungi dall'essere stata violata dal Tribunale, conferma la correttezza della decisione impugnata, dal momento che la "funzione di certificazione anagrafica" consiste per l'appunto nel "rendere certe" le risultanze "anagrafiche": e le "risultanze anagrafiche", per la lingua italiana oltre che per il diritto, sono costituite per l'appunto dalle informazioni raccolte in pubblici registri e concernenti - tra l'altro - la residenza delle persone (art. 1, comma 3, I. 24.12.1954 n. 1228).
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un R.G.N. 25774/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile