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Ordinanza Interlocutoria — n. 21981/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 21981/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28433/2019 R.G. proposto da Vincenzo VOLLARO, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società V. PESCA DI VOLLARO VINCENZO & C. rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiuseppe Di Noia, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bruno Tassone, in Roma, via Cola Di Rienzo n.297; - ricorrente - Contro Fallimento dell'impresa individuale Franco Vollaro, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Divitiis, giusta procura 2022, Se8 speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocata Paola Nunziata in Roma, via A De Pretis n. 86; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3144/2019 pubblicata il 10 giugno 2019 e notificata il 20 giugno 2020.

Regesto Legislator

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art. 380-bis comma 1 c.p, art. 390 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 21981/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi. Considerato che La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello principale proposto da Vincenzo Vollaro e dalla società V. Pesca di Vollaro Vincenzo & C. s.a.s. e, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla curatela del fallimento Vollaro Franco, in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato la società V. Pesca di Vollaro Vincenzo & C. s.a.s. alla restituzione e riconsegna dell'azienda Vollaro Franco e quindi di tutti i beni che la costituivano e alle spese del doppio grado.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione rinvio del dibattimento mancato rinnovo del contratto condizione sospensiva abbandono del procedimento sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis comma 1 c.p
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.
art. 390 c.p
E' stata depositata in data 12 aprile 2022 istanza congiunta a firma dei difensori delle parti per il rinvio al fine di rendere possibile il perfezionamento e l'attuazione dell'accordo transattivo e procedere alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28433/2019 R.G. proposto da Vincenzo VOLLARO, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società V. PESCA DI VOLLARO VINCENZO & C. rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiuseppe Di Noia, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bruno Tassone, in Roma, via Cola Di Rienzo n.297; - ricorrente - Contro Fallimento dell'impresa individuale Franco Vollaro, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Divitiis, giusta procura 2022, Se8 speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocata Paola Nunziata in Roma, via A De Pretis n. 86; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3144/2019 pubblicata il 10 giugno 2019 e notificata il 20 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi. Considerato che La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello principale proposto da Vincenzo Vollaro e dalla società V. Pesca di Vollaro Vincenzo & C. s.a.s. e, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla curatela del fallimento Vollaro Franco, in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato la società V. Pesca di Vollaro Vincenzo & C. s.a.s. alla restituzione e riconsegna dell'azienda Vollaro Franco e quindi di tutti i beni che la costituivano e alle spese del doppio grado.

Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione Vincenzo VOLLARO, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società V. PESCA DI VOLLARO VINCENZO & C., illustrato da un unico motivo. Resiste con controricorso il fallimento dell'impresa individuale Vollaro Franco. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1414 e 1415 c.c. E' stata depositata in data 12 aprile 2022 istanza congiunta a firma dei difensori delle parti per il rinvio al fine di rendere possibile il perfezionamento e l'attuazione dell'accordo transattivo e procedere alla rinuncia ex art. 390 c.p.c. e che appare opportuno il rinvio del presente procedimento a nuovo ruolo;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione