Italian court remits case to public hearing to determine ratification of contract signed by unauthorized representative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a new public hearing to examine the ratification of a guarantee contract. The appellant argued that the contract was void because it was signed by an unauthorized representative, while the respondent contended the company ratified it by benefiting from the guarantee. The court found the legal issue regarding ratification of contracts signed under another's name to be of general importance and necessary for uniform application of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1325, 1418, 1399 c.c.; Art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c.: When a contract is signed by a person acting as a legal representative without authority, the court must determine if the entity ratified the act; if the nature of the act is such that it cannot be ratified, the contract remains void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12757/2019 proposto da: Bassone Rosa, elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 282, presso lo studio degli avvocati Severino Nappi e Francesco Percuoco, che la rappresentano e difendono -ricorrente - contro Globo Suole Sas Di Starace Alberto & C, Starace Alberto, - intimati - nonchè contro 59- Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros Y Reaseguros, incorporante per fusione transfrontaliera della Atradius Credit Insurance Nv, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria n. 10, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Castagni, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1109/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2022 da SCARANO LUIGI ALESSANDROSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14/2/2019 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig.
Rosa Bassone in relazione alla pronunzia -su riuniti giudizi- Trib. Roma 5/5/2014, di -per quanto ancora d'interesse in questa sede- accoglimento della domanda nei confronti della medesima in origine monitoriamente azionata dalla società Atradius Credit Insurance N.V. ( già Società Italiana Cauzioni s.p.a. ) di pagamento di somma a titolo rivalsa per la subita escussione della fideiussione con clausola di pagamento a semplice richiesta stipulata a garanzia di quanto tenuta la società Globo Suole di Bassone Rosa & C. s.a.s. a corrispondere al Ministero delle attività produttive giusta «polizza fideiussoria PT0028900 ( e relative appendici nn.
DF 0073321 e DF 0072322 )» prestata «nell'interesse di Globo Suole s.a.s. di Bassone Rosa & C.» ( poi trasformata in Globo Suole s.a.s. di STARACE Alberto & C. ) «ed in favore del Ministero delle attività produttive, fino alla concorrenza del massimale di euro 74.741,64», a garanzia della quota di agevolazione ex L. 488/92 dalla medesima presentata ed ottenuta «per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva, con sede ad Ottaviano ( NA ), al Viale Elena n. 110». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Bassone propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la Atradius Credito y Caucion s.a. de Seguros y de Reaseguros (incorporante la Atradius Credit Insurance N.V. ) che ha presentato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1325, 1418, 1399 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole che, pur avendo «dato atto della falsità della firma apposta in calce al contratto di fideiussione a nome dell'allora legale rappresentante della società s.a.s. Bassone Rosa», la corte di appello abbia erroneamente «reputato che il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato dal falsus procurator», ed abbia «rinvenuto la ratifica da parte della società nel fatto che la società avesse beneficiato della garanzia», basandosi «unicamente su un erroneo e superficiale richiamo alla sola massima di Cass. n. 2289 [ recte, 22891 ] del 2016».
Lamenta non essersi dalla corte considerato che nella specie ricorre invero propriamente l'ipotesi del «contratto stipulato sotto nome altrui, pur se con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante della società, essendo questa indicata come parte contrattuale», a tale stregua nullo e pertanto non ratificabile. Atteso che la questione portata all'attenzione della Corte, avuto in particolare riguardo alla natura negozio posto in essere dalle parti e alla relativa ratificabilità, assume rilievo nomofilattico, appalesandosi pertanto opportuna la relativa disamina in pubblica udienza, con l'intervento delle parti e la partecipazione necessaria del P.G., va conseguentemente disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Roma, 18/3/2022 D E P OSIT AT A IN CANCELLERIA %CANCE