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Ordinanza — n. 20599/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to serve documents on foreign defendant in international contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20599/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to establish adversarial proceedings with the foreign defendant. Although the appellant argued the lower court wrongly applied contract termination rules, the court found that all attempts to serve the judgment on the Luxembourg company and its representative in Monaco failed due to the company's bankruptcy and the representative's unavailability. Consequently, the court ruled that without proper service, the fundamental right to a fair trial was violated, necessitating the dismissal of the appeal without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 6, par. 3 Reg. 1393/2007: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove that the opposing party was duly summoned to the proceedings, as the right to adversarial proceedings is a prerequisite for the validity of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to serve international contract dispute adversarial proceedings foreign defendant service violazione di obblighi contrattuali mantenimento del contratto restituzioni alla produzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
49.1 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Reg. (CE) n. 1393/2007
Art. 6, par. 3 del Reg. 1393/2007
8/e, Koetschette, è stata restituita (ai sensi dell’art. 6, par.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594
Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, cfr.
Cass.r.g. n. 35327/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 08/03/2017, n. 5974
Cass.r.g. n. 35327/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 08/03/2017, n. 5974; Cass.
Cass. 30/08/2017, n. 20527
5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass.
Cass. 11/06/2018, n. 15056
20527; Cass. 11/06/2018, n. 15056; Cass.
Cass. 09/08/2018, n. 20700
15056; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass.
Cass. 28/03/2019, n. 8618
20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass.
Cass. 21/08/2020, n. 17577
8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35327/2019R.G. proposto da TEBA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, i n difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliata ivi presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Alberti e Francesco Fontana –ricorrente – contro LUX ASSETS SOCIETE’ A RESPONSABILITE’ LIMITEE –intimata – Avverso la sentenza n. 27 /2019 del TRIBUNALE DI VICENZA , depositata il 8 gennaio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA ADEMPIMENTO CONTRATTO VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI r.g. n. 35327/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 1. La Lux Assets socièté à responsabilitè limitèe (già Ecoforest socièté à responsabilitè limitèe), società di diritto lussemburghese, convenne in giudizio la società Di Più s.r.l. (lite pendente divenuta, per mutamento di denominazione sociale, Teba s.r.l.) invocando la risoluzione di un contratto di fornitura di un impianto per la produzione di bricchetti di pellet e la restituzione della somma versata in acconto alla venditrice.

Resistette attivamente alla lite la società convenuta, domandando, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice all’adempimento del contratto, in specie alla presa in consegna dell’impianto ed al pagamento del residuo prezzo.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di Vicenza, accolta la domandaattorea, dichiarò risolto il contratto e condannò la convenuta a restituire la somma di euro 83.400 (oltre accessori), rigettando la riconvenzionale.

3. L’impugnazione proposta dalla Teba s.r.l. è stata dichiarat a inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza ex art. 348 ter del codice di ritocomunicata il 16 settembre 2019.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la Teba s.r.l., articolando un motivo illustrato da memoria; alcuna attività ha espletatoin questo grado di giudizio la Lux Assets s.a.r.l.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49.1 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Assume, in sintesi, il ricorrente che il Tribunale di Vicenza, dopo aver (correttamente) qualificato come non essenziale il ritardo nella consegna dell’impianto oggetto di contratto ad opera della venditrice, ha poi, «illogicamente econtra legem» applicato il rimedio risolutorio di cui all’art. 49 della Convenzione di Vienna, in difetto dell’ineludibile r.g. n. 35327/2019 Cons. est. Raffaele Rossi presupposto dell’assegnazione al venditore di un ragionevole periodo di tempo supplementare per effettuare la consegna.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio. I plurimi tentativi di notificazione dell’atto, tutti eseguiti secondo le forme del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 (disciplinante la notificazione e la comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale), hanno infatti sortito esito negativo. Più specificamente, la domanda di notificazione, avviata il giorno 14 novembre 2019, diretta alla società Lux Assets s.a.r.l. presso la sede ubicata in Lussemburgo, Z.I.

Riesenhaff, n. 8/e, Koetschette, è stata restituita (ai sensi dell’art. 6, par. 3, del citato Regolamento) dall’organo ricevente (Georges Weber, Huissier de Justice del Tribunal de Diekirch del Granducato di Lussemburgo) per l’impossibilità di notifica dell’atto alla società, siccome dichiarata fallita con procedura chiusa per insufficienza di attivo («en faillite cloturée»). Analogo risultato hanno prodotto i due esperimenti di notificazione del ricorso provati (nel giugno e nell’agosto del 2020) nei confronti della legale rappresentante della società, Ida Eggens – Kruithoff, nel luogo di sua residenza, sito in Avenue Saint Romain n. 8 di Monaco: in ambedue i casi, l’organo ricevente (Philippe Piche, agente di polizia giudiziaria del Principato di Monaco) ha restituito la domanda per impossibilità di esecuzione della notifica secondo le leggi dello Stato in ragione della irreperibilità della destinataria («constat de carence»).

In ragione degli infruttuosi tentativi di notifica ora descritti si impone declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza necessità di indagare sulla concreta imputabilità degli esiti negativi al notificante e sulla tempestività della operata riattivazione dell’attività notificatoria (sull’argomento, cfr. Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, cfr. Cass.r.g. n. 35327/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 08/03/2017, n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 11/06/2018, n. 15056; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577).

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.

4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U , 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, com