Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20598/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20598/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37196/2019R.G. proposto da GRAVINA SILVANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’Avv. Pietro Papè, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Algozini, Giorgio Algozini e Giuseppe Gravina –ricorrente – contro EDISON ENERGIA S.P.A.e, per essa, CERVED LEGAL SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Postumia n. 1, presso lo studio dell’Avv. Francesca Sibilia, rappresentata e difesadall’Avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 20598/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Silvano Gravina, affidandosi ad otto motivi, cui resiste, con controricorso, la Cerved L egal S ervices s.r.l., nella predetta qualità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto digitalmente dalla parte personalmente e dai suoi difensori. La rinuncia è stata accettata dal legale rappresentante della società controricorrente, con adesione sottoscritta altresì dal difensore. Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti fatture impagate grida ai creditori opposizione tardiva azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 cod. proc. civ
Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37196/2019R.G. proposto da GRAVINA SILVANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’Avv. Pietro Papè, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Algozini, Giorgio Algozini e Giuseppe Gravina –ricorrente – contro EDISON ENERGIA S.P.A.e, per essa, CERVED LEGAL SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Postumia n. 1, presso lo studio dell’Avv. Francesca Sibilia, rappresentata e difesadall’Avv.

Raffaella Greco –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1906 /2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 30 aprile2019. SOMMINISTRAZIONE r.g. n. 37196/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1.Su istanza della Cerved L egal S ervices s.r.l., mandataria della Edison Energia S.p.A., il Tribunale di Milano emise nei confronti di Silvano Gravina decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 10.590,43 (oltre accessori e spese ), a titolo di corrispettivo non versato d i somministrazione di energia elettrica.

2. Sull’opposizione spiegata dall’ingiunto, il medesim o Tribunale , previa revoca del provvedimento monitorio per tardiva notificazione di esso, condannò Silvano Gravina al pagamento della somma di euro 10.590,43 (oltre interessi e spese processuali), con sentenza n. 8184/2017 del 20 luglio 2017, poi confermata, in reiezione dell’appello interposto dall’opponente, dalla decisione in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione Silvano Gravina, affidandosi ad otto motivi, cui resiste, con controricorso, la Cerved L egal S ervices s.r.l., nella predetta qualità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto digitalmente dalla parte personalmente e dai suoi difensori. La rinuncia è stata accettata dal legale rappresentante della società controricorrente, con adesione sottoscritta altresì dal difensore. Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto.

2. Ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo. r.g. n. 37196/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 3. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di