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Ordinanza — n. 20590/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to enforcement notice due to failure to notify individual condominium owner of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20590/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Flora Aloisi's opposition to the enforcement notice issued by Alberto Gemma against her condominium. The lower court had dismissed the opposition, reasoning that Aloisi knew of the judgment through assembly notices, but the Supreme Court ruled this insufficient. The court held that personal notification of the enforceable title to the individual owner is mandatory and cannot be substituted by knowledge of the debt or notification to the condominium entity alone.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 1, c.p.c.; Art. 479, c.p.c.: The personal notification of an enforceable judicial title to an individual condominium owner is a mandatory requirement that cannot be surrogated by notification to the condominium entity or by the owner's factual knowledge of the debt.

Parole chiave

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condominium enforcement personal notification requirement opposizione agli atti esecutivi ultra partes execution formal defect in enforcement promessa di pagamento mancato versamento dell'anticipo spese garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 1, c.p.c.
L’opposizione spiegata dall’intimata, argomentata –per quanto qui interessa –sull’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti, è stata disattesa, previa espressa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.
Art. 479, c.p.c.
art. 617 cod. proc. civ
L’opposizione spiegata dall’intimata, argomentata –per quanto qui interessa –sull’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti, è stata disattesa, previa espressa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.
art. 479 c.p
art. 654 cod. proc. civ
479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l’art. 654 cod. proc. civ.: ex plurimis, Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148
Raffaele Rossi sulle orme di Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148, di recente Cass.29/09/2017, n.
Cass. 29/09/2017, n. 22856
Cass. 29/03/2017, n. 8150
civ.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150;
Cass. 30/11/2012, n. 1289
Cass. 11/11/2011, n. 23693
Cass. 09/11/2021, n. 32838
civ., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 32838).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21300/2019R.G. proposto da ALOISI FLORA, in difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliata per legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatae difesa dall’Avv. Giovanni Ferraù –ricorrente – contro GEMMA ALBERTO –intimato – Avverso la sentenza n. 30 / 201 9 del T RIBUNALE DI CATANIA , depositata il giorno 7 gennaio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1.In forza di sentenza del Tribunale di Catania recante condanna al pagamento di somme del Condominio dell’edificio sito in Catania, OPPOSIZIONE A PRECETTO INTIMATO A CONDOMINO IN FORZA DI SENTENZA DI CONDANNA DEL CONDOMINIO r.g. n. 21300/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Via Imperia n. 3/7, Alberto Gemma intimò precetto di pagamento a Flora Aloisi, nella qualità dicondomina del predetto condominio.

2. L’opposizione spiegata dall’intimata, argomentata –per quanto qui interessa –sull’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti, è stata disattesa, previa espressa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., dal Tribunale etneo con la sentenzain epigrafe indicata. In particolare, il giudice di prossimità ha ritenuto che l’omessa notificazione della sentenza azionata alla condomina Aloisi destinataria del precetto (fatto pacifico) non cagionasse alcuna lesione del diritto di difesa di quest’ultima, «tenuto conto che gli estremi del titolo sono stati specificamente riportati nell’atto di precetto opposto e che l’opponente fosse a conoscenza dell’esistenza dello stesso, così come può evincersi dalle convocazioni assembleari in atti».

3. Ricorre per cassazione Flora Aloisi, articolando due motivi; ritualmente intimato, Alberto Gemma non espleta attività difensiva in questo grado di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.479 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., siassume che l’omessa (previa o contestuale) notificazione al singolo condomino del titolo esecutivo reso nei confronti dell’ente condominiale non sia surrogabile dalla mera conoscenza dell’esistenza del titolo aliunde acquisito ed importi la nullità dell’atto di precetto.

2. La censuraè fondata. Il provvedimento giudiziale di condanna dell’ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l’azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo , obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, r.g. n. 21300/2019 Cons. est. Raffaele Rossi sulle orme di Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148, di recente Cass.29/09/2017, n. 22856). Secondo il fermo convincimento di questa Corte, tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell’ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l’art. 654 cod. proc. civ.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150;

Cass.30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011,n. 23693). Ed invero «detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio» (così Cass. n. 8150 del 2017, cit.): il condomino minacciato dell’esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell’esistenza (edel concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.

Per le illustrate ragioni, la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio (siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta) né tampoco - come erroneamente opinato dal giudice territoriale – dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell’esistenza di una statuizione di condanna dell’ente, la quale – a tacer d’altro – non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino. r.g. n. 21300/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi L’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina poi una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 32838).

3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della seconda doglianza (denunciante vizi motivazionali della pronuncia) e conduce alla cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meritocon l’accoglimento dell’opposizione agli atti es ecutivi proposta dalla Aloisi e la declaratoria di nullità del precetto opposto. 4.Alla statuizione adottata consegue la nuova regolamentazione delle spese processuali dell’intero giudizio, informata al principio della soccombenzaed operata secondo tariffa, come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbit o il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Flora Aloisi. Condanna Alberto Gemma alla refusione delle spese di lite dell’intero giudizio in favoredi Flora Aloisi, liquidate, per l’unico grado di merito, in euro 2.400 per compensi, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, e per il giudizio di legittimità, in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali,