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Ordinanza — n. 20318/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary adversarial proceedings against the garnishee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20318/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding an opposition to execution proceedings. The court found that the garnishee (the professional order) was not properly summoned to participate in the litigation, violating the principle of necessary adversarial proceedings. Consequently, the entire process was declared void, and the case was remitted to the first-instance judge for a retrial with the correct parties present.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.c.; Art. 383, comma 3 c.p.c.: When a necessary party is absent from proceedings affecting their patrimonial sphere, the entire process is vitiated by lack of necessary adversarial proceedings, requiring annulment and remittal to the first instance.

Parole chiave

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necessary adversarial proceedings garnishee participation nullity of process remittal to first instance litisconsortio necessario credito di rimborso restituzione delle prestazioni retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.c.
Art. 383, comma 3 c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il con- seguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:
Art. 354, comma 1 c.p.c.
Art. 624 c.p.c.
ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 86 c.p
_________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 33279 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da BRIGANTE Roberto Antonio(C.F.: BRG RRT 68R05 I158W) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
art. 624 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021
Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del prece- dente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021
661412 – 01, alla quale successivamente risu l- tano conformi, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere dott. Paolo SPAZIANI Consigliere A d. 09 / 06/2022 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 33279 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 33279 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da BRIGANTE Roberto Antonio(C.F.: BRG RRT 68R05 I158W) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e al- tresì rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricor- so, dagli avvocati Gigliola Mazza Ricci (C.F.: non indicato ) , Gio- vanni Aloisio(C.F.: non indicato, difensore che ha peraltro depo- sitato atto di rinuncia al mandato) e Mariarosa Platania (C.F.: non indicato) -ricorrente- nei confronti di ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI UDINE(C.F.: 94106210308), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 308/2019, pubblicatain data 16 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 giugno 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Roberto Antonio Brigante ha pignorato i crediti vantati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udi- ne nei confronti della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia-Giulia, Ric. n. 33279/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 sulla base di una serie di titoli esecutivi di formazione giudiziale (sentenze del T.A.R. del Friuli Venezia-Giulia, di condanna al pa- gamento di spese processuali). L’ente esecutato ha proposto op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c..

L’esecuzione non è stata sospesa e le somme pignorate sono sta- te assegnate. L’opposizione è stata successivamente accolta nel merito dal Tri- bunale di Gorizia, che ha condannato il Brigante a restituire le somme assegnate in suo favore. La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado (per il resto confer mata) , ha riconosciuto sussi- stente un credito del procedente pari ad € 61,39, con conse- guente fondatezza dell’opposizione solo per la maggiore somma richiesta in via esecutiva; ha pertanto ridotto la condanna alla restituzione delle somme assegnate per un importo corrispon- dente alla suddetta somma.Ha inoltre condannato il Brigante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, compensando quelle del giudizio di appello Ricorre il Brigante, sulla base di ottomotivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ente intimat o . Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso ed alla loro stessa illustrazione, il rilievo del difetto di integrità del con- traddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta aconte- stare il credito azionato in via esecutiva – non ha infatti parteci- pato il terzo pignorato ( Cassa di Risparmio del Friuli Venezia - Ric. n. 33279/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Giulia), che non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevan- za in ma teria di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposi- zione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sen- si degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litiscon- sortenecessario», superando ogni precedente incertezza in pro- posito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un liti- sconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del prece- dente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, alla quale successivamente risu l- tano conformi, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 -01). A tale principio di diritto va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sus- siste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato, a parte- cipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validi- tà e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, in particolare dell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati (nella specie Ric. n. 33279/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 emessa dal giudice dell’esecuzione, non essendo stata quest’ultima sospesa ai sensi dell’art. 624 c.p.c.), provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pi- gnorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera pa- trimoniale del terzo pignorato.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il con- seguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:

Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado. 2.La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, com- ma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Gorizia, quale giudice di Ric. n. 33279/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spe- se del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decid endo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Gori- zia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magi- strato, anche