Cassation court dismisses appeal due to inadmissibility of counter-claim and orders retrial for missing necessary co-litigator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the counter-claim inadmissible for tardiness and dismissed the appellant's substantive arguments regarding the refusal of litigation costs. The decision was grounded in a procedural defect where the necessary co-litigator (the third party debtor) was absent from the entire first and second instance proceedings. Consequently, the court annulled the lower court's judgment and remanded the case to the Tribunal of Catania for a retrial with full adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.r.; Art. 383, comma 3 c.p.c.; Art. 354 c.p.c.: The counter-claim is inadmissible if filed late; the absence of a necessary co-litigator in enforcement opposition proceedings renders the judgment voidable and mandates a retrial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22580/2019R.G. proposto da ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ERSU DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n. 104, presso il dott. Fabio Trinca, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Mirone Costarelli –ricorrente – contro SAR COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.
Nicolò D’Alessandro e Alberto Giaconia –controricorrente – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 22580/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 1081/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 24 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. In forza di contratto di locazione immobiliare ricevuto da pubblico ufficiale, la SAR Costruzioni s.r.l. (succeduta alla originaria locatrice Grande Hotel Costa S.p.A.) promuoveva espropriazione forzata presso terzi in danno del conduttore Ente regionale per il diritto allo studio universitario – Ersu di Catania per soddisfare un credito causalmente ascritto a canoni locatizi relativi all’anno 2012.
2. L’opposizione all’esecuzione spiegata dal debitore esecutato è stata rigettata in ambedue i gradi di merito.
3. Ricorre per cassazione l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario –Ersu di Catania, affidandosi a sette motivi; resiste, con controricorso, la SAR Costruzioni s.r.l..
4. Fissato per l’udienza pubblica del 17 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.
5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. r.g. n. 22580/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC in data 2 ottobre 2019 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 24 luglio 2019) elasso il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito.
2. Con i sette mezzi di gravame articolati, il ricorrente lamenta plurimi errori inficianti la gravata pronuncia, in specie denunciando: - violazione e falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. e dell’art. 1460 cod. civ., asseritamente consistita nell’aver attribuito al contratto di locazione natura ed efficacia di titolo esecutivo, pur in presenza dell’eccepito inadempimento del locatore; - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1218, 1460, 1575, 1576 e 1584 cod. civ.; artt. 112, 115, 277 e 342 cod. proc. civ.) nonché nullità della sentenza o del procedimento, ravvisate nell’aver ritenuto la riproposizione dell’eccezione di inadempimento del locatore (in ordine all’idoneità del bene locato sotto il profilo del rischio sismico) generica e priva di parte argomentativa; - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1218, 1460, 1575, 1576, 1578 e 1581 cod. civ.; artt. 112, 115 e 277 cod. proc. civ.) nonché nullità della sentenza o del procedimento, per aver qualificato i denunciati difetti statici del cespite come vizi conoscibili al momento della conclusione del contratto di locazione, erroneamente applicando alla vicendail disposto dell’art. 1578 cod. civ.; - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1460, 1467, 1575, 1576, 1578 e 1581 cod. civ.; artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) nonché nullità della sentenza o del procedimento, per aver considerato, senza eccezione sollevata sul punto dalla parte locatrice, i vizi statici dell’immobile non eliminabili attraverso mere riparazioni, r.g. n. 22580/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi e quindi comportanti per il locatore un sacrificio economico non compatibile con il rapporto locatizio; -violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112, 115 e 277 cod. proc. civ.) e nullità dellasentenza o del procedimento, per aver omesso l’esame del motivo di appello concernente il rigetto delle richieste istruttorie formulate in primo grado; - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1453, 1460, 1463, 1575, 1576, 1578 e 1588 cod. civ.; art. 23 Cost.), per aver rigettato le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto proposte per inadempimento (sull’errato presupposto della idoneità del bene), per impossibilità sopravvenuta exart. 1580 cod. civ.; - violazione dell’art . 91 cod. proc. civ., per aver erroneamente pronunciato condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto alla disamina delle doglianze sollevate, il rilievo officioso della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. Con un recente arresto animato da chiaro anelito nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533).
«Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi. r.g. n. 22580/2019 Cons. est. Raffaele Rossi A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità. Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi – non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato il terzo pignorato, cioè a dire l’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, il quale non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità. 3.1.
La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;
Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
4. La sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Catania, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Catania, quale giudice di primo grado, in persona di diverso r.g. n. 22580/2019 Cons. est. Raffaele Rossi magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera