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Ordinanza — n. 19428/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding trust revocation, ruling creditor's claim covers both trust and asset transfer acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19428/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Gina Pistolesi and the Cintio family against the Ancona Court of Appeal's decision. The lower court held that the creditor's request to invalidate the trust deed inherently included the subsequent transfer of assets, making the distinction between the two acts irrelevant. Consequently, the court found no violation of procedural rules regarding new claims or the application of civil code articles concerning revocatory actions.

Regesto Legislator

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Art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ.; Art. 2901 cod. civ.; Art. 2304 cod. civ.: When a creditor's action seeks to restore security for a partner's unlimited liability by invalidating a trust deed, the claim encompasses the entire transaction including the asset transfer, precluding arguments about novelty or false application of law.

Parole chiave

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trust revocation action unlimited liability partners asset transfer invalidity procedural novelty claim subsidiary debt obligation azione di rivendicazione nel pignoramento revoca del trasferimento patrimoniale azione di rivendicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 183, quinto e sesto comma, 3 cod.
Art. 2901 cod. civ.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., le ricorrenti richiamano una pronuncia di questa Corte (Cass., sez.
Art. 2304 cod. civ.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2304 cod.
Cass., sez. 6-3, 16/10/2019, n. 26261
art. 111 cod. proc. civ
Costituitosi in giudizio Gianluca Cartechini, intervenne in giudizio, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la Cartechini Group di Cartechini Gianluca & C.
art. 2901 cod. civ
Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., le ricorrenti richiamano una pronuncia di questa Corte (Cass., sez.
art. 183 cod. proc. civ
Ne deriva che la distinzione prospettata dai ricorrenti tra atto istitutivo del trust ed atto dispositivo dei beni conferiti è del tutto irrilevante sia con riguardo all'asserita violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., sia con riguardo alla dedotta falsa applicazione dell'art.2901 cod.
art. 2304 cod. civ
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2304 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-3, 16/10/2019, n. 26261
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37337/2019 R.G. proposto da: PISTOLESI GINA, in proprio e quale trustee del Leonardo Trust, e CINTIO SONIA, rappresentate e difese, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv. Simeone Valentini, ed elettivamente domiciliate in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrenti - contro CARTECHINI Group di Cartechini Gianluca & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, e CARTECHINI GIANLUCA, entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in calce al controricorso, dall'avv.

Massimo Gentili, ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, 2fou presso la Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione 9,05 - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1358/2019, pubblicata il 18 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Gianluca Cartechini, dopo avere ottenuto dal Tribunale di Macerata la sentenza n. 97 emessa il 16 marzo 2012, con la quale la società Calzaturificio Gef Italia di Cintio Claudio & C. s.n.c. era stata condannata al pagamento, in suo favore, di euro 281.700,17, oltre interessi, convenne in giudizio Gina Pistolesi, socia illimitatamente responsabile della predetta società, nonché Leonardo Cintio e Sonia Cintio, per chiedere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto istitutivo di trust, perfezionato in data 1 febbraio 2012, rep. n. 97656, da Gina Pistolesi nell'interesse della figlia Sonia Cintio.

2. Il Tribunale di Fermo accolse la domanda e avverso la sentenza proposero appello Leonardo Cintio e Sonia Cintio per chiederne la riforma, sottolineando, in particolare, che l'atto istitutivo di trust non era soggetto a revocatoria e che il Cartechini, che nell'atto di citazione si era limitato a chiedere la declaratoria di inefficacia di tale atto, solo successivamente aveva introdotto una domanda nuova, chiedendo la revocatoria dell'atto di disposizione patrimoniale. Costituitosi in giudizio Gianluca Cartechini, intervenne in giudizio, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la Cartechini Group di Cartechini Gianluca & C. s.n.c., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso. Rimase contumace Gina Pistolesi.

3. La Corte d'appello di Ancona respinse l'impugnazione. Osservò, in particolare, che dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio si evinceva che l'attore faceva espresso riferimento all'atto di disposizione posto in essere dalla disponente al fine di segregare il proprio patrimonio e che dal complesso delle allegazioni difensive emergeva la volontà del Cartechini di chiedere la revoca dell'atto di disposizione patrimoniale in virtù del quale gli immobili erano stati trasferiti al trustee, Leonardo Cintio, a beneficio di Sonia Cintio.

Essendo il giudizio di cognizione finalizzato alla ricostituzione della garanzia patrimoniale di uno dei soci illimitatamente responsabili, secondo i giudici d'appello, il Cartechini non era tenuto alla preventiva escussione del patrimonio della società Gef Italia s.n.c. . Vertendosi in ipotesi di atto a titolo gratuito, posteriore al sorgere del credito, i giudici del merito ritennero sussistenti sia il presupposto del consilium fraudis, ravvisabile nella circostanza che la stipula dell'atto era intervenuta nell'imminenza della pronuncia del Tribunale di Macerata e nella consapevolezza dell'incapienza del patrimonio dell'altro socio Ennio Cintio, sia il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, cd. eventus damni, non dovendo essere provata la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene e difettando la prova, incombente sulla controparte, di una consistenza patrimoniale ulteriore idonea ad escludere l'esistenza del pregiudizio.

4. Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono Gina Pistolesi e Sonia Cintio, con tre motivi. Resistono con controricorso Cartechini Gianluca e la Cartechini Group di Cartechini Gianluca & C. s.n.c. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 183, quinto e sesto comma, 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e lamentano che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato ammissibile la domanda di revocatoria della disposizione patrimoniale, come precisata con la memoria ex art. 183, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., benché con l'atto introduttivo del giudizio il Cartechini avesse avanzato soltanto la domanda di revocatoria dell'atto istitutivo del trust.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., le ricorrenti richiamano una pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 3, 29 maggio 2018, n. 13388), secondo cui, ai fini del conseguimento dello scopo dell'azione revocatoria, quest'ultima deve essere indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale e non nei confronti dell'atto istitutivo del trust, il quale «costituisce il fascio di rapporti che circonda l'intestazione del bene, ma non l'intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista dello spostamento patrimoniale..».

3. I motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati. 3.1. La constatazione che, nel trust, dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13388), non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust. 3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass., sez. 1, 15/04/2019, n. 10498), «nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azione revocatoria).

Per constatare l'indicata idoneità, è sufficiente considerare che l'atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella complessa dinamica di un'operazione di trust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall'atto istitutivo. E' in quest'ultimo atto, cioè, che l'atto dispositivo recupera la sua ragion d'essere e causa (in ipotesi) giustificatrice; è, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risulta titolare di un «ufficio», o di una «funzione»; e che, quindi, è proprietario non già nell'interesse proprio, bensì nell'interesse altrui: secondo i termini e i modi volta a volta appunto consegnatigli dell'atto istitutivo.

La peculiare proprietà del trustee non potrebbe perciò «sopravvivere» all'inesistenza, o al caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale diritto... L'inefficacia dell'atto istitutivo, come prodotta dall'esito vittorioso di un'azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l'inefficacia dell'atto dispositivo. La domanda di revoca dell'atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice». 3.2. Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha rilevato che il negozio di trasferimento coincideva con il negozio istitutivo del trust, e, interpretando la domanda, ha posto in evidenza che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio emergeva che l'attore aveva fatto espresso riferimento all'atto di disposizione posto in essere al fine di segregare il patrimonio, tanto che, dal complesso delle deduzioni difensive svolte, risultava evidente la volontà di chiedere la revoca dell'atto di disposizione patrimoniale, contenuto nell'atto istitutivo del trust, in forza del quale i beni immobili erano stati trasferiti al trustee.

Ne deriva che la distinzione prospettata dai ricorrenti tra atto istitutivo del trust ed atto dispositivo dei beni conferiti è del tutto irrilevante sia con riguardo all'asserita violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., sia con riguardo alla dedotta falsa applicazione dell'art.2901 cod. civ., poiché la domanda del creditore investiva il negozio istitutivo del trust nella sua interezza, comprensivo anche delle componenti dispositive concernenti il conferimento dei beni immobili del debitore nel trust contestualmente istituito. Il che impone di escludere sia la novità della domanda, nei termini precisati con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. (vizio dedotto con il primo motivo), sia l'errata applicazione, da parte della Corte d'appello, dell'art. 2901 cod. civ. (vizio denunciato con il secondo motivo).

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2304 cod. civ. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, essendo l'azione finalizzata alla ricostituzione della garanzia patrimoniale di uno dei soci illimitatamente responsabili, il creditore non era tenuto alla preventiva escussione del patrimonio della società, operando il bene ficium excussionis esclusivamente in sede esecutiva. Sostengono, al contrario, le ricorrenti che il creditore dovesse agire prima nei confronti della società, per la riscossione degli ingenti crediti di cui all'epoca della disposizione la stessa era titolare, e solo in un secondo momento chiedere la revocatoria dell'atto istitutivo del trust.

Anche il terzo motivo va rigettato.Il giudice a quo ha, correttamente, considerato non necessaria, ai fini della proposizione dell'azione pauliana nei confronti del debitore tenuto in via sussidiaria, la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore tenuto in via principale (la società Gef Italia s.n.c.), trattandosi, con riguardo al requisito della sussidiarietà dell'obbligazione, di una modalità della responsabilità debitoria che, attenendo alle modalità dell'esperimento dell'azione esecutiva, rimane del tutto irrilevante in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti rimangono limitati alla sola declaratoria dell'inopponibilità dell'atto impugnato nei confronti del creditore procedente (Cass., sez. 6-3, 16/10/2019, n. 26261).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido, le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del cit. art. 13, se dovuto.