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Ordinanza — n. 19427/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal due to erroneous citation of judgment number, ruling material error does not invalidate appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19427/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision regarding an appeal filed by the bankruptcy administrator against a judgment declaring a debt transfer ineffective. The appellant had incorrectly cited the judgment number in the appeal act, depositing a copy of the correct document instead. The court held that such numerical discrepancies constitute mere material errors and do not invalidate the appeal if the correct judgment is produced and the content matches the grounds of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c. establishes that a discrepancy between the cited judgment number in the appeal act and the attached document is a material error that does not render the appeal inadmissible if the correct judgment is produced.

Parole chiave

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material error in appeal erroneous citation of judgment inadmissibility of appeal bankruptcy administrator rights cassation review standard motivi di cassazione errori materiali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso — rubricato «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, lett.
artt. 2901 cod. civ
art. 81 c.p
art. 111 Cost
in relazione all'art. 111 Cost.», la parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali aveva concluso per il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, formulata in appello.
art. 91 cod. proc. civ
Con il terzo motivo, concernente il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, la parte ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, 16/02/2016, n. 2951
Cass., sez. 5, 31/07/2007, n. 16921
Cass., sez. 5, 10/02/2012, n. 1935
Cass., sez. 5, 10/02/2012, n. 1935; Cass., sez.
Cass., sez. L, 2/10/2014, n. 20828
1935; Cass., sez. L, 2/10/2014, n. 20828; Cass., sez.
Cass., sez. 2, 4/08/2016, n. 16312
20828; Cass., sez. 2, 4/08/2016, n. 16312; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 28/06/2019, n. 174139
16312; Cass., sez. 3, 28/06/2019, n. 174139).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37032/2019 R.G. proposto da: LAURA' MICHELE, nella qualità di Curatore del Fallimento TERRAMARE LO MIGLIO DI GIORGIANNI A. & LO MIGLIO GUIDO S.N.C. e dei predetti soci illimitatamente responsabili, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Daniele Passaro, giusta autorizzazione del Giudice delegato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Marchetti, in Roma, via Ovidio, n. 20 - ricorrente - contro DI VINCENZO PASQUALE, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al controricorso, dagli avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

Massimo Mellaro, in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, n. 3 - controricorrente - nonché nei confronti di ARRIGO NUNZIO, ARRIGO DANIELE E TOMASSETTI OLGA, nella qualità di eredi di Arrigo Francesco, ed ARRIGO IVANA, nella qualità di procuratrice di ARRIGO ANTONINO - intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1003/2018, pubblicata il 6 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 1394/2008 il Tribunale di Messina rigettò la domanda proposta da Michele Laurà, nella qualità di curatore del fallimento Terramare Lo Miglio di Giorgianni A. e Lo Miglio Guido s.n.c. e personalmente dei suddetti soci, illimitatamente responsabili, nei confronti dei notai Antonino Arrigo, Francesco Arrigo e Vincenzo Di Pasquale, di declaratoria di inefficacia, limitatamente alla quota di pertinenza del fallito Guido Lo Miglio, nei confronti della massa fallimentare, ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare, dell'atto di cessione di credito pro so/vendo, stipulato in data 5 agosto 1996, con il quale Giuseppe Lo Miglio e Guido Lo Miglio avevano ceduto ai predetti il credito vantato nei confronti del Comune di Messina e del Consorzio ASI di Messina, sino alla concorrenza di lire 460.000.000, al fine di estinguere crediti professionali vantati dai notai verso i cedenti.

2. La Curatela del fallimento, anche nell'interesse dei soci illimitatamente responsabili, propose gravame, indicando erroneamente nell'atto di appello la sentenza impugnata con il numero 1391/18, anziché con il numero 1394/18, ma depositando in giudizio copia di quest'ultima sentenza. Con separate comparse di risposta si costituirono nel giudizio Arrigo Francesco e Ivana Arrigo, quest'ultima nella qualità di procuratrice generale di Antonino Arrigo, chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in via riconvenzionale, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, nonché Vincenzo Di Pasquale. Con successiva comparsa di risposta si costituirono Nunzio Arrigo, Daniele Arrigo e Olga Tomassetti, quali eredi di Francesco Arrigo, medio tempore deceduto.

3. Trattenuta la causa in decisione, la Corte di appello, con ordinanza del 10 giugno 2018, ritenendo di dover porre a fondamento della decisione la questione, rilevabile d'ufficio, della legittimazione della Curatela, rimise la causa sul ruolo, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie, ed alla successiva udienza dell'8 ottobre 2018 la causa venne di nuovo posta in decisione. Con sentenza n. 1003/2018 la Corte territoriale dichiarò inammissibili l'appello principale e quello incidentale, rilevando che il Curatore fallimentare non era stato mai parte del giudizio n. 1796/2000 r.g., definito con la sentenza n. 1391/18 oggetto di impugnazione, con conseguente sua carenza di legittimazione passiva; escluse, altresì, che si versasse in una ipotesi di errore materiale.

4. Contro la suddetta decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione Michele Laurà, nella qualità di Curatore del Fallimento Terrannare Lo Miglio di Giorgianni A & Lo Miglio Guido s.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili, affidato a tre motivi, cui resiste Vincenzo Di Pasquale con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede Ivana Arrigo, quale procuratrice di Antonino Arrigo, e Nunzio Arrigo, Daniele Arrigo, Olga Tomassetti, quali eredi di Francesco Arrigo. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

In prossimità dell'adunanza camerale la Curatela del fallimento Terramare Lo Miglio di Giorgianni A. e Lo Miglio Guido s.n.c. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso — rubricato «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, lett. c), c.p.c. in relazione all'art. 81 c.p.c.» — la parte ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di legittimazione attiva della Curatela, omettendo di valutare che la copia della sentenza prodotta con l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello era proprio la sentenza n. 1394/18 e che in ogni caso non costituiva requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione degli estremi della sentenza gravata.

2. Con il secondo motivo, denunciando la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, lett.

c) c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost.», la parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali aveva concluso per il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, formulata in appello.

3. Con il terzo motivo, concernente il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, la parte ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sostiene che la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo della disposizione richiamata laddove aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della metà, nei confronti degli appellanti incidentali ed aveva, invece, condannato la Curatela all'integrale pagamento delle spese del secondo grado in favore di Vincenzo De Pasquale, che si era limitato a chiedere genericamente il rigetto dell'appello.

4. Il primo motivo è fondato. 4.1. Pacifica, per come emerge dalla sentenza impugnata, è la circostanza che Michele Laurà, rispettivamente nella qualità di curatore del fallimento Terramare di Lo miglio Giorgianni e Lo Miglio Guido s.n.c. e di curatore del fallimento di Giuseppe Lo Miglio, ha introdotto due separati giudizi avanti il Tribunale di Messina, convenendo in entrambi i notai Antonino Arrigo, Francesco Arrigo e Vincenzo Di Pasquale e proponendo in ciascun giudizio la medesima domanda di revoca delle cessioni di credito stipulate con l'atto del 5 agosto 1996.

Le due separate cause, pur svolgendosi parallelamente, sono state decise in primo grado con due distinte sentenze, la n. 1391 e la n. 1394 del 2008, che sono state oggetto di separate impugnazioni dinanzi alla Corte di appello di Messina. 4.2. Sebbene, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza in questa sede impugnata, la Curatela del Fallimento Terramare ed i soci illimitatamente responsabili non siano mai stati parti del giudizio nell'ambito del quale è stata pronunciata la sentenza n. 1391/2008, promosso da Michele Laurà nella qualità di curatore fallimentare di Guido Lo Miglio, la questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello non configura una ipotesi di difetto di legittimazione che, come è noto, attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass., sez.

U, 16/02/2016, n. 2951). 4.3. E' del tutto evidente che, nel caso di specie, si discute piuttosto della errata indicazione, da parte dell'appellante, degli estremi identificativi della sentenza oggetto di impugnazione, situazione questa imputabile ad un mero errore materiale, probabilmente da ricollegare alla contestuale pendenza di due giudizi promossi per far valere la stessa azione nei confronti dei medesimi professionisti, definiti in primo grado con due pronunce sovrapponibili ed identiche tranne che nella parte in cui si individuava la parte attrice. 4.4.

Non costituendo requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data, surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza in collegamento con i motivi di gravame, e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il suo mancato deposito da parte dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello, deve farsi applicazione del principio costantemente richiamato da questa Corte secondo cui la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello (Cass., sez. 5, 31/07/2007, n. 16921;

Cass., sez. 5, 10/02/2012, n. 1935; Cass., sez. L, 2/10/2014, n. 20828; Cass., sez. 2, 4/08/2016, n. 16312; Cass., sez. 3, 28/06/2019, n. 174139). Poiché, nel caso in esame, la sentenza allegata e prodotta unitamente all'iscrizione a ruolo dell'appello è la n. 1394/2008 e dal tenore delle conclusioni rassegnate con l'atto di appello, riportate nel ricorso per cassazione in omaggio al principio di autosufficienza, si evince chiaramente che l'impugnazione si riferiva proprio a detta sentenza e non a quella richiamata per mero errore nel corpo dell'atto di appello, deve ritenersi che la Corte d'appello si sia discostata dai principi suesposti.

L'accoglimento del primo motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi.

5. In accoglimento del primo motivo, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per la valutazione nel merito dei motivi di gravame, nonché per provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso