Cassation court dismisses appeal against second instance judgment regarding revocatory action and litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by Fabio Mussatti and Irene Pezzani against the Bologna Court of Appeal's decision in a revocatory action. The appellants argued that the lower court failed to properly address the necessity of suspending the action and lacked specific reasoning regarding litigation cost calculations. The court held that the existence of a final judgment on the creditor's non-existence extinguished the interest in the revocatory action, and that discretionary cost adjustments within statutory ranges do not require detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 cod. proc. civ.; Art. 384 cod. proc. civ.: The interest in a revocatory action ceases only upon a final judgment establishing the non-existence of the creditor's claim, rendering a declaration of invalidity unnecessary; discretionary adjustments to litigation costs within statutory tables do not require specific motivation unless they deviate from the standard scale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34305/2019 R.G. proposto da: MUSSATTI FABIO, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi Martin e Antonio Volanti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via di Villa Patrizi, n. 13 - ricorrente - e PEZZANI IRENE, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Biagio Craparotta e dall'avv. Romina Lanza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 142 - ricorrente - 02..e‘ Q contro 8o FINO 2 SECURITISATION S.R.L., in persona del legale rappresentante, e, per essa, DoValue s.p.a., quale mandataria, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv.
Carola Ianari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cassiodoro, n. 19 - controricorrente - nonché ITALFONDIARIO S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2380/2019, pubblicata il 28 agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Intesa San Paolo s.p.a., deducendo di essere creditrice della Europa Distribuzione s.r.I., in favore della quale Fabio Mussatti aveva prestato fideiussione, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Modena, Fabio Mussatti e Irene Pezzani, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto di compravendita del 29 gennaio 2009 con il quale il convenuto aveva ceduto alla Pezzani, con la quale aveva intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio, una quota di un appartamento di sua proprietà, sito in Carpi, al prezzo di euro 50.000,00; in subordine, chiese dichiararsi l'inefficacia del medesimo contratto per simulazione.
Si costituirono in giudizio, con separate comparse di risposta, i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Intervenne nel giudizio, con atto adesivo autonomo ex art. 105 cod. proc. civ., Unicredit s.p.a., che vantava un credito nei confronti della Europa Distribuzione s.r.l. per affidamenti e mutui, chiedendo, in via principale, dichiararsi, nei suoi confronti, l'inefficacia ex art.2901 cod. civ. del medesimo atto di compravendita e, in subordine, accertarsi la simulazione assoluta. Il Tribunale di Modena rigettò le domande avanzate dalla Italfondiario s.p.a. e dichiarò l'inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti di Unicredit s.p.a. e, per essa, quale mandataria, di Unicredit Credit Management Bank s.p.a.
2. La sentenza venne impugnata, con distinti atti di appello, da Fabio Mussatti e da Irene Pezzani e la Corte d'appello di Bologna, all'esito della costituzione in giudizio delle parti appellate, previa riunione, rigettò le impugnazioni, condannando gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le ulteriori spese del grado. Osservò la Corte, pronunciandosi sul primo motivo di gravame, con il quale si lamentava che il Tribunale fosse incorso in errore nel ritenere provato il credito vantato da Unicredit s.p.a., che, a fronte della puntuale allegazione dell'istituto di credito di essere creditore, in forza di fideiussione rilasciata in data 8 ottobre 2008 a garanzia delle obbligazioni della Europa Distribuzioni s.r.I., il Mussatti aveva contestato per la prima volta la ragione di credito solo con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamando l'onere, previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, i giudici di secondo grado rilevarono che la mancata contestazione specifica nel termine previsto per la determinazione del thema decidendum, nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., produceva l'effetto della relevatio ab onere probandi in ordine ai fatti posti a sostegno della domanda, con la conseguenza che doveva ritenersi provata la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del Mussatti.
Ritennero, altresì, infondato il secondo motivo di appello, con il quale era stata contestata la sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente, nonché il terzo motivo con il quale gli appellanti avevano dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese poste a carico di Italfondiario s.p.a. applicando i parametri previsti per lo scaglione di valore corrispondente al credito della Banca (euro 320.000,00) e non al valore di euro 50.000,00 indicato dalla Banca. Considerato che ai fini della determinazione del valore della controversia doveva aversi riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione era diretta, la Corte sottolineò che assumeva rilievo il valore effettivo della controversia, che, nel caso in esame, poteva essere commisurato al prezzo pagato per la compravendita (euro 50.000,00), e che il giudice di primo grado aveva correttamente liquidato le spese sulla base dello scaglione corrispondente a tale valore, applicando valori inferiori ai medi, non risultando le questioni trattate particolarmente complesse.
3. Contro la sentenza d'appello propongono ricorso per cassazione, con due distinti atti, Fabio Mussatti e Irene Pezzani sulla base di due motivi. Fino 2 Securitisation s.r.I., subentrata ad Unicredit s.p.a. nella posizione creditoria, resiste con controricorso. Intesa San Paolo s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, i ricorsi, autonomamente proposti da Fabio Mussatti e da Irene Pezzani avverso la medesima sentenza d'appello, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.2.
I motivi proposti dai ricorrenti sono identici. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 167 c.p.c. in ordine alla dichiarata tardività della contestazione della sussistenza del diritto azionato da parte di DoBank s.p.a./Unicredit s.p.a., nonché in ordine alla ripartizione dell'onere della prova circa il fatto-diritto costitutivo della domanda» e censurano la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto provata «la titolarità del diritto di DoBank s.p.a./Unicredit s.p.a. di agire in giudizio». 2.2.
In particolare, il Mussatti evidenzia di avere contestato, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., la legittimazione ad agire di DoBank s.p.a./Unicredit s.p.a. e di avere reiterato l'eccezione, con la successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo la mancata produzione, da parte della intervenuta, della lettera di fideiussione del 7 ottobre 2008, costituente il titolo in forza del quale agiva in revocatoria. 2.3. La ricorrente Irene Pezzani precisa altresì di avere validamente e tempestivamente contestato l'esistenza e titolarità del diritto di credito di DoBank s.p.a. nel verbale dell'udienza del 15 gennaio 2014 e di avere ribadito l'eccezione nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ. e in comparsa conclusionale. 2.4.
Entrambi i ricorrenti invocano i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016 e sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è elemento costitutivo della domanda, per cui è onere della parte che promuove un giudizio provare, sulla base dei criteri di ripartizione fissati dall'art. 2697 cod. civ., oltre alla propria legittimazione ad agire, la titolarità del diritto, che può essere negata dal convenuto con una mera difesa, non soggetta alla decadenza di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.
3. Il motivo è infondato. 3.1. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria è rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (Cass., sez. 6-3, 19/02/2020, n. 4212; Cass., sez. 3, 29/01/2019, n. 2347; Cass., sez. 6-3, 30/06/2020, n. 12975), e, ai fini dell'accoglimento dell'azione, basta una semplice aspettativa che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., sez. 2, 18/07/2008, n. 20002;
Cass., sez. 3, 9/02/2012, n. 1893; Cass., sez. 3, 22/03/2016, n. 5619; Cass., sez. 3, 15/11/2016, n. 23208). Con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass., sez. 6 - 3, 19/02/2020, n. 4212). 3.2.
E' sufficiente che non si tratti di credito manifestamente pretestuoso (Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11755) e non vi è un onere di preventiva introduzione di un giudizio finalizzato all'accertamento del credito. Come affermato da Cass., sez. U., n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce «titolo di legittimazione» dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione. 3.3.
Posto ciò, le ragioni sottese alla censura non appaiono fondate, risultando dalla sentenza impugnata, e non essendo contestato dagli odierni ricorrenti, che la Unicredit s.p.a. avesse, comunque, compiutamente allegato nell'atto di intervento i fatti costitutivi del credito asseritamente vantato, derivanti dalla fideiussione rilasciata dal Mussatti in data 8 ottobre 2008 a garanzia delle obbligazioni della Europa Distribuzioni s.r.l. Da qui l'irrilevanza di ogni valutazione in merito alla tempestività delle difese svolte dai ricorrenti, volte a contestare la mancata produzione, da parte di Unicredit s.p.a., della lettera di fideiussione, costituente il titolo in forza del quale l'istituto agiva in revocatoria, ed alla qualificazione delle stesse come mere difese, non soggette al termine di decadenza di cui all'art. 167 cod. proc. civ., o piuttosto come eccezioni in senso stretto, non consentite oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito; come pure dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2951 del 2016, di cui si invoca l'applicazione.
Difatti, anche laddove tempestiva, la contestazione del credito sollevata dai ricorrenti non potrebbe in ogni caso essere di ostacolo alla proposizione dell'azione revocatoria, non essendo devoluto al giudice di merito l'accertamento del credito dedotto in giudizio. Difatti, anche la titolarità di un diritto di credito sub iudice costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, tanto che le Sezioni Unite (Cass. n. 9440 del 2004), pronunciandosi sull'applicabilità o meno della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione era stata proposta la domanda revocatoria, hanno escluso che il giudizio promosso con azione revocatoria fosse soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art.295 cod. proc. civ.
Soltanto il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore (Cass., sez. 6-3, 30/06/2020, n. 12975). Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del motivo in esame, previa correzione ex art. 384 cod. proc. civ. della sentenza impugnata nei termini sopra esposti.
4. Con il secondo motivo - rubricato: «Nullità della sentenza di appello per inesistenza della motivazione, nella forma specifica della mera apparenza, sul punto della quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico di Intesa Sanpaolo s.p.a./Italfondiario sp.a. e liquidate in favore di Fabio Mussatti e di Irene Pezzani», i ricorrenti lamentano che i giudici di appello, pur avendo individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore dell'immobile oggetto dell'azione revocatoria, avrebbero omesso di esternare il percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla conferma della liquidazione dei compensi adottata dai giudici di primo grado. 4.1.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento. 4.2. I ricorrenti non censurano specificamente lo scaglione di riferimento (scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) a cui si è attenuta la Corte d'appello per la liquidazione delle spese di primo grado e, pertanto, non può ravvisarsi difetto assoluto di motivazione nella decisione della Corte di merito che ha ritenuto di dover mantenere l'applicazione dei valori inferiori ai medi (ma non ai minimi) in considerazione «della effettiva non particolare complessità delle questioni trattate».4.3.
Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., sez. 3, 13/07/2021, n. 19989;
Cass., sez. L, 10/05/2019, n. 12537).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta i ricorsct e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente Fino 2 Securitisation s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a no