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Ordinanza — n. 19293/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19293/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19293/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Muhammad RIZWAN (codice fiscale RZWMMM83E05Z236H), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Marco Lanzilao, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.38. - ricorrente - contro 2.02-k IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. 12,2 r - ( intimato avverso ilil decreto del Tribunale di Caltanissetta n. 2492/2019, pubblicato il 7/11/2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19293/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal Tribunale - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto (limitandosi la difesa del ricorrente ad un vago accenno, contenuto nell'incipit del primo motivo al f. 3, a non meglio precisate "minacce ricevute da un usuraio", mentre manca del tutto l'esposizione dei fatti che deve, sia pur sinteticamente, precedere quella dei motivi di ricorso).

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate mancanza di prova difetto di motivazione accertamento insufficiente dei fatti sufficienza della testimonianza prova insufficiente dell'aggravamento clinico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Muhammad RIZWAN (codice fiscale RZWMMM83E05Z236H), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Marco Lanzilao, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.38. - ricorrente - contro 2.02-k IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. 12,2 r - ( intimato avverso ilil decreto del Tribunale di Caltanissetta n. 2492/2019, pubblicato il 7/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal Tribunale - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto (limitandosi la difesa del ricorrente ad un vago accenno, contenuto nell'incipit del primo motivo al f. 3, a non meglio precisate "minacce ricevute da un usuraio", mentre manca del tutto l'esposizione dei fatti che deve, sia pur sinteticamente, precedere quella dei motivi di ricorso).

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fati:o sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15/10/2021. Il Pre,sidOte est. DEPOSITATO IN CANCELL