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Ordinanza Interlocutoria — n. 19195/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective service of process on the State's legal office in Venice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19195/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Bruno Manente against a lower court order to release a state-owned property. The appellant argued for the annulment of tax notices based on unauthorized occupation, but the primary issue was the improper service of the appeal documents. The court found that the appeal was incorrectly served at the District Office of the State Attorney in Venice instead of the General State Attorney's Office. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of proper notification, and the court ordered the appellant to re-serve the documents within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137: A cassation appeal is inadmissible if the notification was made to the wrong public administration office, requiring the appellant to re-notify the correct authority to avoid forfeiture of the right to appeal.

Parole chiave

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defective service of process State Attorney General cassation appeal inadmissibility notification defect forfeiture of appeal right immobile occupato occupazione azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
710; Cass. 23/04/2019, n.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608
Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass.
Cass. 30/11/2015, n. 24417
608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass.
Cass. 18/01/2016, n. 710
24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass.
Cass. 23/04/2019, n. 11187
710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass.24/06/2020, n.
Cass. 24/06/2020, n. 12410
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1110/2019 R.G. proposto da MANENTE BRUNO, in difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Spampatti – ricorrente – contro AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella qualità di successore ex lege di Equitalia Nord S.p.A. – intimati – Avverso la sentenza n. 423/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il giorno 26 giugno 2018. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 1110/2019 Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 19195/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso; rilevato che Bruno Manente ricorre, articolando otto motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Appello di Venezia ha (confermando la statuizione di prime cure) dichiarato inammissibile l’opposizione dallo stesso spiegata avverso tre cartelle esattoriali causalmente ascritte a corrispettivo per l’occupazione di un immobile appartenente al patrimonio dello Stato nonché (in accoglimento del gravame interposto dall’Agenzia del Demanio) ordinato il rilascio di detto immobile, ritenuto occupato sine titulo; non svolgono attività processuale nel grado di legittimità l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, lite pendente succeduta ope legis ad Equitalia Nord S.p.A., emittente le cartelle; fissato per la pubblica udienza del 5 aprile 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentre nessuna memoria è depositata dalle parti; considerato che preliminare rispetto al vaglio dei motivi di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede) appare il rilievo della nullità della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell’Agenzia del Demanio, dacché eseguita all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato; mancata la costituzione in giudizio della menzionata Pubblica Amministrazione malamente evocata in lite ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in r.g. n. 1110/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 1110/2019 Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 19195/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione (cfr.

Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass.24/06/2020, n. 12410); p. q. m. ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia del Demanio, da eseguirsi, a cura ed onere di parte ricorrente, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 aprile 2022.

Il Presidente Franco De Stefano r.g. n. 1110/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G