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Ordinanza Interlocutoria — n. 19194/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of appeal notification to creditors in forced auction opposition proceedings due to procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19194/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's dismissal of the opposition inadmissible due to a defect in the notification of the cassation appeal. The appellants, including a judicial liquidator and debtors, had notified the appeal via PEC to the lawyers of the opposing banks, but the court found no record of their formal constitution in the opposition proceedings. The court ruled that this notification method did not cure the defect and ordered the appellant to personally re-notify the appeal to the creditors within sixty days to prevent the loss of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 1, c.p.c.; Art. 291, c.p.c.: Notification of a cassation appeal to necessary co-litigants must be effected in a manner that ensures their effective participation; a defect in the notification method renders the appeal null unless cured by personal re-notification or a subsequent valid act.

Parole chiave

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cassation appeal notification forced auction opposition necessary co-litigants procedural nullity judicial liquidator cure of defect renewal of notification opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 1, c.p.c.
Art. 291, c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 deve pertanto essere ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod.
Art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
710; Cass. 23/04/2019, n.
art. 291 cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 deve pertanto essere ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/03/2022, n. 9877
Cass. 28/03/2022, n. 9877; Cass.12/06/2020, n.
Cass. 12/06/2020, n. 11268
Cass. 02/12/2014, n. 25427
11268; Cass. 02/12/2014, n. 25427; Cass.05/09/2011, n.
Cass. 05/09/2011, n. 18810
Cass. 24/02/2011, n. 4503
18810; Cass. 24/02/2011, n. 4503; Cass.09/09/1998, n.
Cass. 09/09/1998, n. 8928
Cass. 05/01/1996, n. 47
8928; Cass. 05/01/1996, n. 47); nei confronti dei testé menzionati istituti di credito il ricorso è stato infatti notificato (a mezzo PEC) rispettivamente all’Avv.
Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916
Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916 e successive conformi), configura nullità, nel caso non sanata dalla notifica di controricorso da parte di tali soggetti oppure dallo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente; r.g.
Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608
Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass.30/11/2015, n.
Cass. 30/11/2015, n. 24417
Cass. 18/01/2016, n. 710
24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass.
Cass. 23/04/2019, n. 11187
710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass.
Cass. 24/06/2020, n. 12410
11187; Cass. 24/06/2020, n. 12410); p.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7529/2019 R.G. proposto da INNOCENTI PERICCIOLI CLAUDIO, nella qualità di liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, SCORDO SALVATORE e CELATA MARIA ANTONIETTA, RB FIDUCIARIA S.P.A., in difetto di elezione di domicilio in Roma, tutti domiciliati per legge ivi presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Amerini – ricorrenti – contro MANCINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 82, presso lo studio dell’Avv.

Irene Pellicciari, dalla quale è rappresentata e difesa – controricorrente – nonché contro UBI BANCA – UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., NELLA QUALITÀ DI MANDATARIA DI PURPLE SPV S.R.L. F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE MONTELLI ANTONELLA – intimati – Avverso la sentenza n. 1800/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 24 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del ricorso; rilevato che con la sentenza n. 1800/2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Claudio Innocenti Periccioli, quale liquidatore giudiziale nominato ex art. 13 della legge n. 3 del 2012 in procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché da Salvatore Scordo e Maria Antonietta Celata, debitori esecutati, avverso il decreto di trasferimento di bene immobile pignorato emesso in favore dell’aggiudicataria Francesca Mancini in procedura di espropriazione forzata pendente innanzi tale ufficio, delegata per il compimento delle operazioni di vendita alla professionista Antonella Montelli; avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione uno actu Claudio Innocenti Periccioli, nella qualità, Salvatore Scordo e Maria Antonietta Celata, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con rituale e tempestivo controricorso, Francesca Mancini, mentre non svolgono attività in grado di legittimità Antonella Montelli e gli altri soggetti intimati sopra specificati, tutti creditori nell’espropriazione da cui origina la lite; r.g. n. 7529/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 fissato per la pubblica udienza del 5 aprile 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentre il controricorrente deposita memoria; considerato che preliminare rispetto al vaglio del motivo di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede) appare il rilievo della nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo nei confronti di UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A., quale mandataria di Purple Spv s.r.l., e di Banco Popolare Società Cooperativa, ex actis indicati come creditori intervenuti nella procedura espropriativa, pertanto litisconsorti necessari nell’incidentale giudizio di opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, cfr.

Cass. 28/03/2022, n. 9877; Cass.12/06/2020, n. 11268; Cass. 02/12/2014, n. 25427; Cass.05/09/2011, n. 18810; Cass. 24/02/2011, n. 4503; Cass.09/09/1998, n. 8928; Cass. 05/01/1996, n. 47); nei confronti dei testé menzionati istituti di credito il ricorso è stato infatti notificato (a mezzo PEC) rispettivamente all’Avv. Antonio Mastromarino e all’Avv. Linda Di Rico, nella qualità di procuratori costituiti «nel precedente grado di giudizio», senza che, tuttavia, la costituzione degli stessi nella controversia di opposizione agli atti esecutivi risulti dalla gravata sentenza (in ogni sua parte considerata) ovvero sia stata allegata o documentata dal ricorrente; siffatto vizio dell’attività notificatoria, non integrando fattispecie di inesistenza (non afferendo tale modalità di esecuzione della notifica del ricorso per cassazione agli elementi costitutivi essenziali dell’atto:

Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916 e successive conformi), configura nullità, nel caso non sanata dalla notifica di controricorso da parte di tali soggetti oppure dallo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente; r.g. n. 7529/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 deve pertanto essere ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti delle menzionate parti, da eseguirsi ai rispettivi soggetti personalmente, nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione (cfr.

Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass.30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass. 24/06/2020, n. 12410); p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A., quale mandataria di Purple Spv s.r.l., e di Banco Popolare Società Cooperativa, nei sensi e con i modi in narrativa precisati, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 aprile 2022. Il Presidente Franco De Stefano r.g. n. 7529/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 4 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a