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Ordinanza Interlocutoria — n. 19193/2022 — snciv Generato dall'IA

Court orders renewal of appeal filing notification to correct improper service to the wrong state attorney office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19193/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the renewal of notification for the appeal filed against a tax authority's office. The appellant had served the document at the district office in Bologna instead of the general office in Rome, where the state attorney is actually located. The court ruled that this procedural defect must be cured by re-notifying the correct authority to prevent the loss of appeal rights.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 615 cod. proc. civ.: When an appeal is notified to the wrong state attorney office, the court must order renewal of notification to the correct office to cure the defect and preserve the right to appeal.

Parole chiave

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improper service of process renewal of notification state attorney office appeal filing defect procedural cure tax authority service loss of appeal rights titolo esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 615, primo comma, cod. proc. civ.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608
Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass.
Cass. 30/11/2015, n. 24417
608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass.
Cass. 18/01/2016, n. 710
24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass.
Cass. 23/04/2019, n. 11187
710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass.24/06/2020, n.
Cass. 24/06/2020, n. 12410
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21758/2019 R.G. proposto da BORTOLAZZI VOLGHER, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’Avv. Marco Baliva, dal quale, unitamente all’Avv. Pietro Losi, è rappresentato e difeso – ricorrente – contro FEDLUC S.R.L. LANDINI LIDIA AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA FONTANILI DOMENICA FONTANILI ROBERTO SFORACCHI IVANA – intimati – Avverso la sentenza n. 1101/2019 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 15 aprile 2019.

F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 21758/2019 Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 19193/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti degli altri; rilevato che Volgher Bortolazzi ricorre, articolando quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione dall’odierno ricorrente spiegata ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso l’atto di precetto nei suoi confronti intimato (in forza di nove pagherò cambiari assistiti da iscrizione ipoteca su immobile alienato al Bortolazzi da Italo Landini) dalla Fedluc s.r.l., girataria dei titoli, in giudizio celebrato in contraddittorio con gli emittenti delle cambiali (cioè Italo Landini, Domenica Fontanili, Roberto Fontanili e Ivana Sforacchi) e con l’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia (destinataria di domanda di condanna al risarcimento dei danni per errata iscrizione ipotecaria); non svolgono attività processuale nel grado di legittimità tutte le parti intimate, sopra singolarmente indicate; fissato per la pubblica udienza del 5 aprile 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentre il ricorrente deposita memoria; considerato che preliminare rispetto al vaglio dei motivi di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede) appare il rilievo r.g. n. 21758/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 21758/2019 Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 19193/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 della nullità della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia (in grado di appello parte del giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato), dacché eseguita all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato; mancata la costituzione in giudizio della menzionata Pubblica Amministrazione malamente evocata in lite ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione (cfr.

Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass.24/06/2020, n. 12410); p. q. m. ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Reggio Emilia, da eseguirsi, a cura ed onere di parte ricorrente, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 aprile 2022.

Il Presidente Franco De Stefano r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P