Sentenza — n. 18757/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel secondo motivo del ricorso; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Il Banco di Napoli impugna, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016 del 07- 14/03/2016 che, in riforma della sentenza (n. 2591 del 22/11/2011) del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la nullità del pignoramento iscritto dal Banco di Napoli e di M.P.S. Gestione Crediti S.p.a. nei confronti di Albino Marzo, Rita Peluso e della S.p.t. S.r.l. ritenendo che l'acquisto per usucapione della particella di terreno pignorata (al N.C.T.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 619 cod. proc. civ, art. 384 cod. proc. civ, art. 404 cod. proc. civ; Sentenza — n. 18757/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Valle Appello di Lecce n. 93 del 2009 di accertamento la proprietà dei beni pignorati in capo allo stesso Probo, attore in opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. (il detto atto di citazione dava ingresso al giudizio che si sarebbe concluso con la sentenza n. 39829 del 14/12/2021). Il secondo motivo del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 39, 273, 295 e 337 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso pone censura di omesso esame di fatto decisivo, consistente nella citazione in opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., proposta, e ritualmente notificata, nei confronti del Probo da parte del Banco di Napoli S.p.a.
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del secondo motivo del ricorso; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Il Banco di Napoli impugna, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016 del 07- 14/03/2016 che, in riforma della sentenza (n. 2591 del 22/11/2011) del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la nullità del pignoramento iscritto dal Banco di Napoli e di M.P.S. Gestione Crediti S.p.a. nei confronti di Albino Marzo, Rita Peluso e della S.p.t. S.r.l. ritenendo che l'acquisto per usucapione della particella di terreno pignorata (al N.C.T.
Comune di Alessano, foglio 31, particella 431) da parte del Probo, opponente in primo grado ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., prevalesse e comunque fosse opponibile ai creditori pignoranti. Resiste con controricorso Lamberto Probo. La Banca Popolare Pugliese Soc. coop. per azioni, il Condominio Cedri del Libano, l'Equitalia Sud S.p.a., la Hydromacchine Sud S.n.c., l'Invitalia S.p.a., la Italfondiario S.p.a., Albino Marzo, la Monte Paschi Siena S.p.a., Rita Peluso, la Spt S.r.l. e la Unicredit S.p.a. sono rimasti intimati. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, per quanto di ragione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021. Alla detta udienza è stata pure chiamata e discussa la causa recante numero di R.G. n. 10054/2017 nella quale il Banco di Napoli, creditore ipotecario di Albino Marzo (con ipoteca iscritta già nel 1998), evocava in giudizio Lamberto Probo e Albino Marzo e proponeva opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., contro la sentenza n. 93 del 2009 della Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; estensore: C. Valle Corte di Appello di Lecce, e chiedeva che venisse dichiarata la nullità della pronuncia di usucapione, sostenendo che la causa di usucapione fosse stata introdotta in collusione tra le parti e in frode ai creditori del Marzo.
Il Collegio non ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per disporre la riunione delle due cause, ossia la presente e quella recante numero di R.g. 10054/2017. Il Collegio ha, quindi, deciso quest'ultima causa e la sentenza, deliberata in data 15/09/2021, è stata depositata in data 14/12/2021 e reca il n. 39829. Nella presente controversia il Collegio ha emanato l'ordinanza interlocutoria n. 39828 del 15/09/ - 14/12/2021, resa ai sensi del comma 3 dell'art. 384 cod. proc. civ.: con la quale, al fine di consentire alle parti di valutare le conseguenze della sentenza n. 39829 del 14/12/2021, resa sul detto ricorso n. 10054/2017 r.g., è stato assegnato termine alle parti per interloquire.
Il solo Banco di Napoli S.p.a. si è avvalso della relativa facoltà, depositando memoria (atto di interlocuzione) in ambito telematico, mentre il P.G. e Lamberto Probo nulla hanno ulteriormente dedotto. Il Collegio ha, pertanto, riassunto la fase decisoria ai sensi dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. e ha proceduto a deliberazione in data 18 gennaio 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso proposto dal Banco di Napoli S.p.a. censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016. Il primo motivo di ricorso deduce: omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto il Banco di Napoli aveva esibito quale documento rubricato al n. 3 del proprio fascicolo la citazione in opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., notificata al Probo il 29/04/2009, della sentenza della Corte di Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; estensore:
C. Valle Appello di Lecce n. 93 del 2009 di accertamento la proprietà dei beni pignorati in capo allo stesso Probo, attore in opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. (il detto atto di citazione dava ingresso al giudizio che si sarebbe concluso con la sentenza n. 39829 del 14/12/2021). Il secondo motivo del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 39, 273, 295 e 337 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso pone censura di omesso esame di fatto decisivo, consistente nella citazione in opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., proposta, e ritualmente notificata, nei confronti del Probo da parte del Banco di Napoli S.p.a.
Il secondo motivo propone censure di carattere procedimentale, relative all'omessa considerazione della causa ritenuta pregiudicante e comunque suscettibile di dare luogo a sospensione e comunque a riunione dinanzi allo stesso giudice d'impugnazione. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. La sentenza della Corte di Appello di Lecce non ha in alcun modo considerato, nella sentenza impugnata n. 223 del 07/03/2016, la instaurazione, da parte della banca creditrice dell'opposizione revocatoria, con la conseguenza che la Corte di Appello non ha, in alcun modo, valutato l'incidenza sul giudizio dell'instaurazione del diverso, e, almeno potenzialmente, interferente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ.
L'esame della citazione in opposizione suddetta avrebbe comportato la necessità di valutare, nell'ottica di evitare il contrasto di giudicati e al fine di favorire l'economia dei giudizi, o quantomeno dei mezzi processuali, l'ipotesi di sospensione del Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; estensore: C. Valle processo suscettibile di essere pregiudicato o comunque di riunione dei due giudizi di opposizione, ossia quello proposto da Lamberto Probo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. e quello proposto dal Banco di Napoli, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte rileva che la sentenza emessa da questo stesso Collegio giudicante il 15/09/2021, depositata il 14/12/2021, recante n. 39829, che ha rigettato il ricorso di Lamberto Probo avverso la sentenza non definitiva n. 729 del 02/08/2011 e avverso la sentenza definitiva n. 45 depositata il 16/01/2017 della Corte di Appello di Lecce, comporta il passaggio in giudicato della sentenza definitiva (n. 45 del 2017) che ha accolto l'opposizione del Banco di Napoli S.p.a. proposta ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ. nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva accolto la domanda di usucapione proposta dallo stesso Probo nei confronti di Albino Marzo e avente ad oggetto ad un terreno agricolo in agro di Alessano (particella di terreno al N.C.T.
Comune di Alessano, foglio 31, particella 431). Ne consegue che l'acquisto del fondo oggetto dell'opposizione di terzo non può essere utilmente fatto valere in base alla sentenza di accertamento dell'usucapione dall'opponente ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., Lamberto Probo, nei confronti del creditore, Banco di Napoli S.p.a., che ha intrapreso l'esecuzione oggetto della dispiegata opposizione e che quest'ultima, pertanto, è priva di fondamento nei confronti di tale creditore: sicché il primo motivo del ricorso avverso l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art.619 cod. proc. civ., proposto dal creditore che ha conseguito definitiva pronuncia favorevole ai sensi del capoverso dell'art. 404 cod. proc. civ. proprio avverso il titolo di acquisto azionato dall'opponente, è fondato e, assorbito il secondo, ne impone senz'altro l'accoglimento.
A tanto segue la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; estensore: C. Valle In sede di rinvio occorrerà esaminare il quadro probatorio a sostegno della dispiegata opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. nei confronti sia dell'odierna ricorrente, nei rapporti con la quale non potrà tenersi conto della sentenza di accertamento dell'usucapione siccome definitivamente ad essa non opponibile (Cass.03/12/2015, n. 24631; Cass. 21/02/1992, n. 2115), sia degli altri soggetti della procedura esecutiva, nei cui confronti non opera invece la relativa inopponibilità derivante dalla sentenza di accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 404 cpv. cod. proc. civ.: con ogni, se del caso opportunamente differenziata, conseguenza sui processi esecutivi oggetto di opposizione; ed al giudice del rinvio è rimesso pure di provvedere sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità, in relazione all'esito complessivo della controversia nei differenti rapporti processuali.
L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, a seguito di riconvocazione in data 18 gennaio 2022.
Il Consigliere estensore Il Presidente Cristi o V