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Ordinanza — n. 18635/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective power of attorney lacking required date certification under Italian asylum law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18635/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's power of attorney failed to include the mandatory date certification required by law. The Ministry of the Interior did not file a counter-appeal, but the defect in the lawyer's authorization was sufficient to reject the case. Consequently, the Court ruled that the applicant must bear the costs associated with the inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08; The special power of attorney for a cassation appeal in asylum matters must explicitly state the date following the notification of the contested decision, and the lawyer must certify both this date and the authenticity of the grantor's signature.

Parole chiave

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asylum appeal power of attorney date certification cassation inadmissibility legal representation procedural defect costs allocation protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08
La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite
Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.
Ordinanza interlocutoria n. 17970/2021
35 -bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza (Corte cost.
Corte costituzionale n. 13 del 20/01/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34399/19 proposto da: -) Fadia Abdou, elettivamente domiciliato a Castelfidardo, v. Paolo Soprani n. 2B, presso l'avvocato Mario Novelli che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Ancona 1.10.2019 n. 11654; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L'odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato "atto di costituzione", al fine dell'eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Camera di consiglio del 28.3.2022 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura). La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d. Igs. 25/08.

2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che "la procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente".

3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35 -bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza (Corte cost. 20/01/2022 n. 13).

4. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero. Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".Camera di consiglio del 28.3.2022 P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della (17 Corte di cassazione, addì 28 marzo 2022. Il Presidente (Giacomo 71ravaglino) 7 II 7: Yr\ DEPOSITATO IN CANCELLER