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Ordinanza Interlocutoria — n. 18602/2022 — snciv Generato dall'IA

Court orders renewal of summons to new tax agency due to invalid notification to former agent's lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18602/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the summons to the new tax collection agency was invalidly served to the former agent's lawyer. The lower court had dismissed the opposition against a traffic fine, noting the lack of proof for the first notice while upholding the penalty increase. The Supreme Court ruled that the automatic substitution of the tax agency requires direct notification to the new entity, not its predecessor's counsel.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.Lgs. 193/2016; Art. 7 D.Lgs. 150/2011: The automatic substitution of the tax collection agent by law renders a summons to the former agent's representative invalid, necessitating direct notification to the successor agency to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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tax collection agency substitution invalid notification procedure procedural nullity sanction automatic legal succession service of process rules ricorso effettivo ricorso per risarcimento danni ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.Lgs. 193/2016
Art. 7 D.Lgs. 150/2011
689 del 1981; - la deducente aveva resistito eccependo, oltre all'incompetenza territoriale del giudice adito, la tardività dell'opposizione per superamento del termine di cui all'attuale art. 7 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845
Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911
4845, Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911);
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 24723/2019 proposto da: Provincia Di Grosseto, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Sorrenti e Chiara Canuti, domiciliazione p.e.c. chiaracanuti@pecordineavvocatigrosseto.com ; -ricorrente - contro Equitalia Sud s.p.a., Marghi Naman - intimati- avverso la sentenza n. 12754/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 da PORRECA PAOLO Rilevato che la Provincia di Grosseto ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 12754 del 2019 del Tribunale civile di Roma, esponendo che:

Naman Marghi aveva opposto una cartella esattoriale e i sottesi verbali di accertamento di violazioni del codice stradale, deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico, e, in via subordinata, l'illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981; - la deducente aveva resistito eccependo, oltre all'incompetenza territoriale del giudice adito, la tardività dell'opposizione per superamento del termine di cui all'attuale art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ovvero ex art. 617, cod. proc. civ., e, nel merito, controdeducendo la notifica del primo dei due verbali presupposti, nonché la spettanza della discussa maggiorazione stante il richiamo della disciplina alla riscossione esattoriale tributaria; - il Giudice di Pace aveva dato atto del sopravvenuto discarico della pretesa sanzionatoria contenuta nel secondo verbale, e aveva accolto nel resto l'opposizione riscontrando la mancata prova della notifica del primo verbale; - il Tribunale, pronunciando sull'appello della deducente, aveva viceversa accolto le ragioni inerenti al primo verbale, di cui si era constatata la notifica, e quelle concernenti la richiamata maggiorazione, condannando la deducente al pagamento delle spese processuali del doppio grado con compensazione per metà; non hanno svolto difese Naman Marghi e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato condannando la parte totalmente vittoriosa in appello e prevalentemente vittoriosa nel RG n 24723 del 2019 Cons. rel. Paolo Porreca merito, al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado, laddove il giudice di prime cure aveva solo preso atto dell'intervenuto discarico amministrativo della pretesa di cui al secondo verbale, con statuizione non oggetto di censura; Rilevato che: preliminarmente deve osservarsi che risulta invalida la notifica del ricorso all'agente per la riscossione, sicché deve disporsene il rinnovo; quésta Corte ha chiarito che la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notificazione in parola, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 quale convertito; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass., Sez.

U., 23/02/2021, n. 4845, Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911);

P.Q.M.

La Corte dispone il rinnovo della notifica del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di questo provvedimento. Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2022 Il Presi ente (Dott.ssa Rubino) D E POSITATA IN CANCELLERIA 0 9 GIU 2222 IL CANCELLIERE ESPERTO