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Ordinanza Interlocutoria — n. 18526/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal and orders integration of necessary co-litigant AGC Mediterraneo under Art. 331 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18526/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Pierfrancesco Zecca against the Bari Court of Appeal's rejection of his execution opposition. Zecca argued the judicial custodian lacked authority to serve the eviction order, while the custodian and property owner AGC Mediterraneo contested the appeal's admissibility. The Court ruled that because AGC Mediterraneo is a necessary co-litigant in the appeal proceeding, the court must first order the integration of the adversarial proceedings with this party before addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; When a necessary co-litigant is absent from an appeal, the court must order the integration of adversarial proceedings before ruling on the merits.

Parole chiave

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necessary co-litigant integration of adversarial proceedings execution opposition judicial custodian interlocutory appeal dismissal delega del possesso disdetta del contratto di locazione trasferimento della locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
− conseguentemente, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., deve preliminarmente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l’integrazione del contraddittorio; p.
art. 86 cod. proc. civ
proposto da PIERFRANCESCO ZECCA, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11 - ricorrente - contro TERESA CASTELLANETA, nella sua qualità di CUSTODE GIUDIZIARIO NELLA PROCEDURA N.
art. 560 cod. proc. civ
art. 331 cod. proc. civ
− conseguentemente, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., deve preliminarmente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l’integrazione del contraddittorio; p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da PIERFRANCESCO ZECCA, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11 - ricorrente - contro TERESA CASTELLANETA, nella sua qualità di CUSTODE GIUDIZIARIO NELLA PROCEDURA N. 57/1998 R.G. ESEC. DEL TRIBUNALE DI BARI, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Marcantonio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi - controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’APPELLO DI BARI, de- positata in data 8/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 26911/2019 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18526/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 CONSIDERATO CHE: − l’Avv. Pierfrancesco Zecca proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal Dott.

Beniamino Di Cagno, quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G. Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro Gabriella Mola e altri; − l’opponente, locatario dell’immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode – l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 cod. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di AGC Mediterraneo S.n.c. e nei confronti di un terzo diverso dal debitore, nonché l’illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione;

− nel giudizio di primo grado si costituiva il Dott. Beniamino Di Cagno, nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la Dott.ssa Teresa Castellaneta), e interveniva volontariamente la AGC Mediterraneo S.n.c., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, rigettava l’opposizione; − la predetta pronuncia veniva impugnata dall’Avv. Zecca innanzi alla Corte d’appello di Bari che, con la sentenza n. 1545 dell’8/7/2019, rigettava il gravame;

− avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l’Avv. Pierfrancesco Zecca con cinque motivi; il ricorrente depositava altresì memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 26911/2019 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18526/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 − resisteva con controricorso il custode giudiziario, Dott.ssa Teresa Castellaneta;

− il ricorso introduttivo non risulta notificato alla AGC Mediterraneo S.n.c.; in proposito, il ricorrente sostiene di aver concluso con la società un accordo transattivo per l’abbandono del giudizio e di averne dato atto all’udienza del 7/10/2015 innanzi alla Corte d’appello, ma la circostanza non risulta dalla sentenza, che, invece, ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese anche in favore della citata AGC Mediterraneo; − pure rispetto alla AGC Mediterraneo si configura un litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di impugnazione della pronuncia della Corte d’appello di Bari;

− conseguentemente, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., deve preliminarmente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l’integrazione del contraddittorio; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della AGC Mediterraneo S.n.c. entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il Presidente (Franco De Stefano) 3 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P